ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06631

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 320 del 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 29/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 29/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 03/11/2014
Stato iter:
10/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/04/2015
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/04/2015

CONCLUSO IL 10/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06631
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   SCOTTO e GIANCARLO GIORDANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la «G.O.R.I. s.p.a.» è l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale numero 3 della Campania;
   l'ATO 3 campano comprende 76 comuni appartenenti alle province di Napoli e Salerno;
   in questi giorni la «G.O.R.I. s.p.a.» sta inviando cartelle, soprattutto nei comuni dell'area vesuviana, della penisola sorrentina, del nolano e dell'agro sarnese, per il «recupero partite pregresse ante 2012», in particolare per gli anni 2003-2011;
   gran parte di questi crediti vantati dalla «G.O.R.I, s.p.a.», però, risulta prescritto, essendo i crediti relativi a canoni idrici soggetti al termine di prescrizione quinquennale: i crediti precedenti l'ottobre del 2009, dunque, sono già da considerarsi prescritti;
   inoltre, il calcolo dell'importo fatturato per le partite pregresse al 2012 è stato richiesto con modalità di dubbia legittimità alla platea degli utenti del 2012, senza considerare che gli eventuali conguagli avrebbero dovuto essere richiesti alla platea degli utenti corrispondente alle singole annualità per le quali si vanta il conguaglio, sulla base dei consumi effettivi relativi alle varie annualità;
   non si parla di richieste di pagamenti per bollette emesse, notificate e mai pagate, bensì sembra invece essere il caso di una fatturazione del disavanzo di gestione maturato dall'azienda nel costo degli anni, e fatto ricadere sull'utenza;
   già diverse centinaia di cittadini hanno presentato reclamo per contestare questi addebiti. Anche molti sindaci si sono espressi esplicitamente contro queste scelte della «G.O.R.I. s.p.a.»;
   la regione Campania, guidata dal presidente Caldoro, aveva già provato, pochi mesi fa, con una delibera di giunta, ad «adeguare» le tariffe dell'acqua all'ingrosso dei sistemi regionali ai suoi costi di gestione, ma tale provvedimento non aveva superato il vaglio della giustizia amministrativa;
   la «G.O.R.I. s.p.a.», inoltre, nelle scorse settimane aveva effettuato una serie di «distacchi selvaggi» nei confronti degli utenti morosi, senza alcun rispetto delle procedure e senza previa diminuzione della quantità di acqua erogata, compromettendo il diritto di ognuno ad un bene comune come l'acqua;
   non si può non ricordare come l'ATO 3 Campania sia stato commissariato, esautorando, quindi i sindaci dell'area;
   il commissario proviene dalla stessa forza politica del nuovo presidente della «G.O.R.I. s.p.a.», Amedeo Laboccetta;
   la Campania è praticamente l'unica regione a non aver varato una legge organica di riforma della gestione del sistema idrico;
   va rilevato che, secondo l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, spetta alle regioni organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio istituendo o designando gli enti di governo degli stessi; lo stesso articolo prevede che, decorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003; l'articolo 13 del decreto-legge n. 150 del 2013 stabilisce, inoltre, che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento;
   il servizio idrico integrato è il servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, fognatura e depurazione;
   vi è un ruolo pubblico non delegabile nel campo dei servizi, non a caso definiti «pubblici», che attiene al governo ed al controllo dei processi e dei sistemi;
   esso è un ruolo politico, ruolo di indirizzo, regolazione e programmazione;
   in assenza di tale ruolo, a giudizio degli interroganti, si sostituiranno, semplicemente, monopoli privati a monopoli pubblici non garantendo efficienza né riducendo a vantaggio dei cittadini le tendenziali rendite di posizione associate alla gestione di monopoli naturali;
   nel settore idrico, inoltre, la componente relativa a lavori infrastrutturali è massima;
   privatizzare significa, in concreto, aumentare il rischio di consegnare a determinati operatori (e per molti anni) la gestione di lavori essenziali, senza neanche quel minimo di controllo che è oggi possibile;
   non è tollerabile l'idea di affidare la gestione del sistema idrico regionale ai privati;
   i fatti sono narrati, tra gli altri, nell'articolo pubblicato dall'edizione online del quotidiano Il Mattino il 21 ottobre 2014 dal titolo «Bollette pazze nell'Agro dalla Gori, Gambino: ora indaga la Finanza», nell'articolo pubblicato dall'edizione online del quotidiano Corriere del Mezzogiorno il 17 ottobre 2014 dal titolo «Bollette idriche, salasso della Gori - Sindaci e consumatori in “rivolta”», e nell'articolo pubblicato dal quotidiano online Stabia Channel l'11 settembre 2014 dal titolo «Castellammare - Gori, distacchi selvaggi a “presunti morosi”» –:
   di quali elementi disponga il Governo in merito a quanto esposto in premessa e se non ritenga di valutare se sussistono i presupposti per esercitare i poteri sostitutivi di cui in premessa. (4-06631)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 10 aprile 2015
nell'allegato B della seduta n. 406
4-06631
presentata da
SCOTTO Arturo

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato di cui in esame si rappresenta quanto segue.
  Con legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997, la regione Campania ha organizzato il servizio idrico integrato, delimitando il territorio regionale in quattro ambiti territoriali ottimali, e ha stabilito le modalità di costituzione delle autorità di ambito, quali loro organi di Governo.
  Successivamente, l'articolo 2, comma 186-
bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'articolo 1, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 2 del 25 gennaio 2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010, ha previsto la soppressione delle autorità di ambito.
  Nell'attesa dell'emanazione di apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti, le funzioni originariamente assegnate alle predette autorità di ambito sono state affidate a commissari straordinari, individuati nelle persone dei precedenti presidenti delle disciolte autorità di ambito, i quali sono stati incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione.
  Con propria legge del 6 maggio 2013 n. 5, la regione Campania ha disposto che detti commissari esercitassero le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto-legge n. 152 del 2006 fino al definitivo conferimento delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto dei Servizi idrici integrati.
  In effetti, in applicazione della citata normativa nazionale che ha soppresso esclusivamente il soggetto giuridico ente d'ambito e non il sistema delle competenze allo stesso affidate, la Regione con delibera di giunta del 27 dicembre 2012 n. 813, al fine di garantire le funzioni già esercitate dagli enti d'ambito le ha assunte direttamente, mediante la nomina di commissari straordinari, in attesa di una nuova assegnazione con apposita norma regionale.
  Come evidenziato dalla regione, tale operato ha trovato conforto nella più recente giurisprudenza, che ha riconosciuto la possibilità per gli enti regionali di attribuire provvisoriamente le funzioni già nella titolarità dei soppressi enti d'ambito ai commissari straordinari incaricati della liquidazione dei medesimi enti (confronta TAR Veneto, Sezione I, 21 gennaio 2014, sentenza n. 79).
  Da ultimo, il quadro normativo di riferimento è stato completato con l'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale – al comma 1-
bis – ha disposto che le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedano, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (attuazione poteri sostitutivi).
  Nel caso dell'ambito territoriale ottimale 3 Sarnese Vesuviano, secondo il disposto dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 150 del 2013 («in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014») la gestione è già stata affidata ad un gestore, per cui – come sostenuto dalla Regione Campania – non possono essere richiamati i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 150 del 2013, in quanto la deliberazione della gestione è stata fatta entro il termine del 30 giugno 2014 (la convenzione di gestione è stata firmata tra Gori e ente di ambito nel 2002).
  Per quanto attiene, invece, alle problematiche tariffarie, il commissario straordinario dell'ente d'ambito Sarnese Vesuviano ha precisato che l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'ATO 3 Campania, con delibera del 10 luglio 2009, n. 9, ha accertato il ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 1o agosto 1996 ed ha avviato il procedimento per la revisione straordinaria del piano d'ambito.
  Si evidenzia che, il citato articolo 8 prevede che, al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, gli enti d'ambito sono tenuti a riconoscere al gestore le necessarie azioni correttive, ove si registri la mancata rispondenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa agli utenti e quelli pianificati in sede di «Piano d'Ambito».
  Nelle more dell'Attività di revisione del piano d'ambito, con decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con legge n. 214 del 2011, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), tra l'altro, le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici e alla predisposizione del metodo tariffario per il servizio idrico integrato. Conseguentemente, l'Aeeg ha emanato una serie di documenti propedeutici a definire la nuova metodologia tariffaria.
  L'ente d'ambito Sarnese Vesuviano, in regime di piena operatività, ha proceduto al calcolo degli importi delle azioni correttive per assicurare l'equilibrio economico/finanziario della gestione del servizio idrico integrato dell'Ato 3, dando applicazione alle regole di cui al decreto ministeriale 1o agosto 1996.
  Con delibera n. 5 del 27 ottobre 2012, l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'Ato 3 ha condiviso pienamente i criteri posti a base del calcolo dell'importo delle azioni correttive ed ha approvato a larga maggioranza la relativa quantificazione. In seguito, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg), con delibera n. 643 del 2013, ha approvato il metodo tariffario idrico, che prevede il riconoscimento degli eventuali conguagli tariffari fino al 31 dicembre 2011, determinati applicando il cosiddetto metodo normalizzato, purché approvati dall'organo competente entro il 30 giugno 2014. Tale deliberazione ha definito i criteri e le modalità di trattamento dei conguagli tariffari (denominati «partite pregresse»), disciplinando le modalità di fatturazione agli utenti nonché i criteri per l'eventuale rateizzazione.
  In ragione di ciò, il commissario straordinario dell'Ato 3, non avendo potuto considerare i conguagli tariffari nell'ambito delle tariffe 2012-2013, in quanto approvati con la citata deliberazione del 27 ottobre 2012, e cioè successivamente alla data del 30 aprile 2012, con provvedimento n. 43 del 30 giugno 2014, ha determinato, nel rispetto della normativa di settore, l'entità delle partite tariffarie.
  Relativamente al contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi, asserito dagli interroganti, il medesimo commissario straordinario ha altresì evidenziato che tale richiamo è assolutamente inconferente, tenuto conto che, come espressamente previsto prima dal decreto ministeriale 1o agosto 1996 e poi dai metodi tariffari approvati dall'Aeeg, le «partite pregresse» costituiscono una componente per la determinazione delle tariffe future. Il fatto, poi, che le stesse vadano contabilizzate agli utenti in maniera separata è il frutto di una scelta discrezionale dell'Aeeg, a tutela della trasparenza.
  Secondo quanto ulteriormente rappresentato, le verifiche ispettive condotte dall'Aeeg non hanno portato ancora ad alcuna azione nei confronti dell'ente d'ambito, posto che il procedimento sanzionatorio, ancora in fase istruttoria, è rivolto unicamente nei confronti della Gori spa, la quale, peraltro, avrebbe tempestivamente chiarito, in maniera diffusa e documentata, la legittimità del proprio operato, chiedendo l'archiviazione degli atti.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieMaria Carmela Lanzetta.
(Risposta del Governo del 2 gennaio 2015)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automazione

risorse idriche

acqua potabile