ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06548

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 316 del 23/10/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/03044
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/11/2014
Stato iter:
13/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/01/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/01/2015

CONCLUSO IL 13/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06548
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 23 ottobre 2014, seduta n. 316

   COLLETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   il 14 aprile 2014 è stata divulgata dai media la notizia della nomina da parte del Governo del professor Guido Alpa quale componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica; il medesimo è già Presidente del Consiglio nazionale forense che, ai sensi degli articoli 35 e 36, svolge ampie attività amministrative ed addirittura giurisdizionali, nonché risulterebbe essere titolare delle seguenti quattro cattedre d'insegnamento e di un master presso l'università degli studi «Sapienza» di Roma (Diritto Civile, Istituzioni di diritto privato e Master universitario di II livello in «Diritto privato europeo»);
   ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge n. 247 del 2012 il Consiglio nazionale forense ha notevoli competenze in esclusiva e concorrenti, fra i quali anche una competenza giurisdizionale;
   per l'articolo 39 della legge n. 247 del 2012 il Congresso nazionale forense: «Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense»; per l'articolo 24, comma 1, della legge n. 247 del 2012 gli iscritti all'albo costituiscono l'ordinamento forense e quindi il congresso è al di sopra del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali che ne sono delle mere articolazioni (ciò è confermato dal fatto che l'articolo 35, comma 1, lettera q), della legge n. 247 del 2012 recita che il Consiglio nazionale forense «esprime, su richiesta del Ministero della giustizia, pareri su proposte di legge e disegni di legge»);
   il Consiglio nazionale forense – pur rimanendo organo giurisdizionale disciplinare ex articolo 36 della legge n. 247 del 2012 – ha acquistato funzioni politiche di rappresentanza dell'avvocatura, creando così, ad avviso dell'interrogante, un sistema di tipo gerarchico e verticistico che mina l'autonomia e l'indipendenza degli ordini circondariali;
   il meccanismo di elezione per la formazione del Consiglio nazionale forense non assicura un criterio di proporzionalità nella composizione dell'organo –:
   se si ritenga opportuno che un membro del consiglio di amministrazione di Finmeccanica, seppur apprezzato nell'ambiente professionale, forense ed accademico, possa svolgere contemporaneamente così tanti incarichi;
   se sia compatibile la nomina nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica con la perdurante presidenza del Consiglio nazionale forense, essendo quanto meno discutibile che chi presiede un organo giurisdizionale possa al contempo essere espressione di parte e, comunque, di gradimento governativo;
   se sia opportuno, nell'attuale e perdurante momento di crisi congiunturale, che sia consentito un siffatto cumulo di compensi e cariche in capo al medesimo soggetto che, oltre a percepire i redditi derivanti dall'attività professionale quale avvocato, cumula anche quelli per l'attività di docenza, oltre all'indennità o ai rimborsi per la presidenza del Consiglio nazionale forense e quelli per la presenza nel board di Finmeccanica;
   se, infine, il grave ritardo del Consiglio nazionale forense nell'adottare i regolamenti previsti dalla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012 in vigore dal 2 febbraio 2013) – che tra l'altro deve regolamentare l'ingresso di 60 mila avvocati con redditi medio-bassi fino ad oggi esclusi dalla Cassa di previdenza con tutte le problematiche ancora non risolte riguardo a quest'ultimi, quale l'armonizzazione della legge professionale del 2012 con la legge 11 febbraio 1992, n. 141, che modifica ed integra la legge 20 settembre 1980, n. 576, al fine di garantire ai nuovi ingressi quanto meno la pensione di vecchiaia – possa essere imputato in qualche modo proprio alle poliedriche e variegate attività svolte simultaneamente dal suo presidente. (4-06548)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 gennaio 2015
nell'allegato B della seduta n. 361
4-06548
presentata da
COLLETTI Andrea

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione in esame, concernente la nomina del professor Guido Alpa a componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica.
  Al riguardo, in via preliminare, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, lettera
e) del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli organi di governo provvedano, in particolare, ad effettuare le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, provvede alla scelta degli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente controllate dal Dicastero; pertanto, le conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee si configurano quali atti di alta amministrazione riservati, per legge, al medesimo Ministro.
  Lo Stato è titolare anche di partecipazioni di controllo in società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e, conseguentemente, tali società sono sottoposte alla disciplina delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; infatti, l'articolo 147-
quinquies del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, individua i requisiti di onorabilità e professionalità che devono essere posseduti, a pena di decadenza dalla carica, dagli amministratori, rinviando a quelli previsti dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, per i componenti dei collegi sindacali.
  Con specifico riferimento alla nomina del professor Alpa nel consiglio di amministrazione di Finmeccanica S.p.A., tale nomina risulta compatibile con i requisiti previsti dalla normativa citata.
  Per quanto attiene, poi, al cumulo degli incarichi e ai relativi tetti retributivi, si fa presente che i limiti alle remunerazioni del
board delle società pubbliche, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, e dei relativi regolamenti attuativi, si applicano, ai soli amministratori con deleghe; la disciplina sul tetto massimo, per espressa previsione, non si applica alle società quotate.
  Inoltre, si segnala che il tetto alle retribuzioni fissato dal combinato disposto dell'articolo 23-
ter del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89 del 2014 si riferisce a «chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico definito ai sensi del medesimo decreto legislativo».
  In proposito, si fa presente che il professor Guido Alpa non è un pubblico dipendente e non riceve emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica, considerato che Finmeccanica è una società quotata in borsa; inoltre, nell'ambito della sua nomina nel consiglio di amministrazione della società non ha ricevuto alcuna delega.
  Per gli aspetti di competenza, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato che in data 14 aprile 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso del 30,2 per cento circa del capitale sociale di Finmeccanica, ha depositato la propria lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione dell'emittente, tra cui figurava il professor Guido Alpa, che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (articolo 147-
ter e articolo 148, comma 3 del Testo unico delle finanze (Tuf) e dal Codice di autodisciplina.
  Tale candidatura era in linea con gli «Orientamenti del consiglio di Finmeccanica agli azionisti sulla composizione del nuovo consiglio di amministrazione», approvati in data 19 marzo 2014, che raccomandavano la presenza in Consiglio, tra gli altri, di esperti di diritto commerciale e societario, anche a livello internazionale.
  A seguito della nomina da parte dell'assemblea degli azionisti del 15 maggio 2014 del professor Guido Alpa quale componente del consiglio di amministrazione, quest'ultimo, riunitosi nella stessa data successivamente all'assemblea medesima, ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi di legge e del Codice di autodisciplina, in capo agli amministratori non esecutivi, tra cui il professor Guido Alpa.
  Alla luce delle disposizioni contenute nello statuto dell'emittente e della normativa in vigore (articolo 147-
ter e articolo 148, comma 3 del Tuf), nonché delle raccomandazioni del Codice di autodisciplina, non risultano limiti al «cumulo di compensi e cariche» – quale quello rappresentato nell'interrogazione in questione, né incompatibilità tra la carica di componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica e quella di presidente del Consiglio nazionale forense, rivestita dal professor Guido Alpa.
  Sulla questione, il Ministero della giustizia ha comunicato che esso esercita, ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attività di vigilanza sul Consiglio nazionale forense, al pari degli ordini circondariali, i quali hanno natura
ex lege di enti pubblici non economici di carattere associativo. Tale attività si esprime con la verifica della regolarità della funzione esercitata dal soggetto vigilato e può esplicarsi attraverso richieste di chiarimenti, può estendersi ad attività di tipo ispettivo e – in ipotesi di rilevate gravi irregolarità degli organi che ne compromettano la funzionalità – giungere al commissariamento.
  Con specifico riferimento al professor Guido Alpa, il Ministero della giustizia fa rilevare che la nomina del medesimo quale componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica, intervenuta in data 14 aprile 2014, è avvenuta dopo l'elezione dello stesso alla presidenza del Consiglio nazionale forense, risalente al 21 maggio 2004 e confermata nelle consiliature successive.
  Sul piano tecnico-giuridico, inoltre, non risulta che alcuna norma positiva, né primaria, né secondaria, vieti il cumulo di tali cariche, né stabilisca alcuna specifica incompatibilità.
  L'articolo 38, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, infatti, sancisce espressamente l'incompatibilità fra la carica di consigliere nazionale rispetto e quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina; per tali ipotesi, la stessa disposizione impone l'obbligo per l'eletto di optare per l'uno o l'altro degli incarichi a pena di decadenza da quello assunto in precedenza.
  La nomina del professor Alpa quale componente del consiglio di amministrazione di Finmeccanica non appare, pertanto, rientrare nel novero delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.
  Per quanto riguarda, poi, l'attuazione della legge di riforma della professione forense, il Ministero della giustizia ha precisato che il Consiglio nazionale forense ha provveduto alla adozione o alla approvazione di tutti i regolamenti di propria competenza, mentre quelli di competenza del Ministero medesimo sono in fase di definizione e in ogni caso saranno completati nel termine di legge del febbraio 2015.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanzeEnrico Zanetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

competenza istituzionale CE

pensionato

condizione di pensionamento