ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06533

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 22/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06533
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   PILI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico La Valletta, 16 gennaio 1992 è stata ratificata il 22 ottobre 2014 dalla Camera dei deputati;
   la Convenzione prevede che gli Stati membri del Consiglio d'Europa degli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della Convenzione di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;
   il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;
   la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all'insieme dei Paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d'esperienze;
   l'obiettivo della Convenzione è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico;
   a tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:
    1. la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
    2. i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
    3. che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti;
   il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua;
   la convenzione prevede l'identificazione del patrimonio e misure di protezione;
   è prevista nella convenzione la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle;
   prevede la convenzione che gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;
   la convenzione prevede che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale;
   è previsto che l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica;
   è prevista la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine;
   la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
   è previsto, quando ciò sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
   è prevista l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante;
   è previsto il finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica;
   si deve prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze;
   la convenzione prevede un'azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;
   il caso denunciato reiteratamente dal sottoscritto interrogante relativamente alla devastazione del patrimonio archeologico all'interno delle basi militari della Sardegna appare la più evidente violazione della convenzione della quale la Camera dei deputati ha appena autorizzato la ratifica;
   la decapitazione di numerosi nuraghi nell'area dell'area militare di capo Teulada e lo spianamento delle aree sedime degli stessi è un fatto di una gravità inaudita in totale violazione della stessa convenzione internazionale;
   il divieto di accesso nelle stesse aree archeologiche contrasta totalmente con le indicazioni e le prescrizioni della convenzione internazionale;
   l'assenza di studi e analisi in conseguenza di tali divieti rende a rischio la conservazione archeologica e scientifica del patrimonio situato all'interno della base di Teulada e non solo;
   la sovraordinata convenzione internazionale costituisce elemento imprescindibile per adottare atti formali e sostanziali per sottrarre tali aree ad un utilizzo difforme da quanto prevede la stessa convenzione –:
   se non ritenga improrogabile una puntuale e concreta azione di tutela del patrimonio archeologico della civiltà nuragica all'interno delle basi militari della Sardegna con particolare riferimento alla base di Teulada;
   se non ritenga di dover mettere in atto tutte le azioni necessarie per proteggere e valorizzare quel patrimonio interno e vietato nell'area militare di Teulada;
   se non ritenga di dover segnalare alle autorità competenti anche in via giudiziaria la violazione della stessa convenzione. (4-06533)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

archeologia

opera d'arte