ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06530

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 22/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 21/10/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06530
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 22 ottobre 2014, seduta n. 315

   PILI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   l'atteggiamento del Ministero dei beni culturali, con reiterate dichiarazioni del sottosegretario Barracciu, ha secondo l'interrogante mortificato e umiliato il lavoro degli archeologi delle università di Cagliari e Sassari invitando di fatto gli stessi a lasciare gli scavi dei Giganti di Mont ‘e Prama per lasciare lo spazio a società esterne incaricate dalle soprintendenza;
   il sito di Mont ‘e Prama risulta totalmente abbandonato, privo di qualsiasi seria azione di protezione;
   la gestione da parte dello Stato è caratterizzata da superficialità e supponenza, oltre che dalla mancanza assoluta di stanziamenti necessaria proteggere l'area;
   nessun piano di acquisizione dell'area degli scavi è stato predisposto mettendo a rischio l'unitarietà e il prosieguo degli stessi scavi considerato che secondo i ricercatori e archeologi dell'università di Cagliari e Sassari l'intera area riserva straordinarie potenzialità archeologiche;
   tale atteggiamento, oltre che lesivo della professionalità e competenza degli archeologi sardi tende a sminuire la rilevante scoperta che riscrive di fatto la storia delle civiltà nel Mediterraneo, costituisce una violazione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico La Valletta, 16 gennaio 1992 ratificata il 22 ottobre 2014 dalla Camera dei deputati;
   la convenzione prevede che gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, parti contraenti della Convenzione culturale europea, firmatari della Convenzione di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune;
   il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;
   la responsabilità della protezione del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato, ma anche all'insieme dei Paesi europei, al fine di ridurre i rischi di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e d'esperienze;
   l'obiettivo della Convenzione è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico;
   a tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:
    a) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
    b) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
    c) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti;
   il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o sott'acqua;
   la convenzione prevede l'identificazione del patrimonio e misure di protezione;
   è prevista nella convenzione la costituzione di riserve archeologiche, anche dove non vi siano evidenti reperti in superficie o sott'acqua, per conservare le testimonianze materiali, affinché le generazioni future possano studiarle;
   prevede la convenzione che gli elementi del patrimonio archeologico non vengano portati alla luce né lasciati esposti durante o dopo gli scavi senza che siano state adottate delle disposizioni per la loro preservazione, conservazione e gestione;
   la convenzione prevede che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di un'autorizzazione speciale;
   è previsto che l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica;
   è prevista la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine;
   la concessione di tempo e mezzi sufficienti per effettuare uno studio scientifico adeguato del sito e per la pubblicazione dei risultati;
   è previsto, quando ciò sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di sistemazione del territorio;
   è prevista l'apertura al pubblico dei siti archeologici, in particolare le strutture necessarie ad accogliere un gran numero di visitatori, non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti e dell'ambiente circostante;
   è previsto il finanziamento della ricerca e della conservazione archeologica;
   si deve prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze;
   la convenzione prevede un'azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l'opinione pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto;
   il caso denunciato reiteratamente dal sottoscritto interrogante relativamente alla totale assenza di risorse finanziarie e tutela del sito di Mont ‘e Prama appare la più evidente violazione della convenzione della quale è stata appena autorizzata la ratifica dalla Camera dei deputati;
   il divieto di accesso e quello di fare fotografie e riprese nelle stesse aree archeologiche contrasta totalmente con le indicazioni e le prescrizioni della convenzione internazionale;
   la sovraordinata convenzione internazionale costituisce elemento imprescindibile per adottare atti formali e sostanziali per la tutela dell'area con il pieno riconoscimento di ruolo di protagonisti per gli archeologi che hanno riavviato con successo gli scavi –:
   se non ritenga improrogabile una puntuale e concreta azione di tutela del patrimonio archeologico della civiltà nuragica nell'area di Mont ‘e Prama affidando la direzione degli stessi alle due università sarde;
   se non ritenga di dover mettere in atto tutte le azioni necessarie per proteggere e valorizzare quel patrimonio in situ gestendo la campagna di scavi come evento mondiale dell'archeologia, proprio per i risvolti storico archeologici degli stessi. (4-06530)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

archeologia

opera d'arte

protezione del patrimonio