ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06525

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 315 del 22/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/10/2014
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
PETRAROLI COSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 22/10/2014
Stato iter:
13/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/01/2015
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/10/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/01/2015

CONCLUSO IL 13/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06525
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo presentato
Mercoledì 22 ottobre 2014
modificato
Mercoledì 29 ottobre 2014, seduta n. 320

   SCAGLIUSI, L'ABBATE, TOFALO, SIBILIA, SPADONI, MANLIO DI STEFANO, GRANDE, DI BATTISTA, DEL GROSSO, VACCA, DI BENEDETTO, CARINELLI, NESCI, PETRAROLI, LUIGI GALLO, DE LORENZIS, MARZANA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
la legge n. 401 del 1990 regola l'attività degli istituti italiani di, cultura e il servizio in Italia e all'estero del personale di ruolo dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
il principio della rotazione del personale di ruolo tra le sedi all'estero e la sede centrale è regolato dall'articolo 13 della legge n. 401 del 1990: il cui comma 4 recita: «Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attività connesse con le finalità della presente legge»;
a giudizio degli interroganti in aperto contrasto con la legge succitata nelle circolari ministeriali regolanti gli atti amministrativi di assegnazione del personale di ruolo dell'area della promozione culturali nelle sedi estere a tale limite di due anni di servizio in Italia è stato derogato più volte nel corso del 2013 e 2014, da ultimo nella lista straordinaria 2014 per il personale APC (diramata con messaggio ministeriale n. 0217069 del giorno 06/10/2014) così come rettificata con messaggio Ministeriale 0224023 del 13 ottobre 2014, oltre che nella lista straordinaria III 2013 per il personale APC, messaggio ministeriale n. 0268561 del 27 novembre 2013; nella lista straordinaria 2013 per il personale APC, messaggio ministeriale n.0132284 dell'11 giugno 2013; nella lista straordinaria 2013 per il personale APC, messaggio ministeriale n. 0058289 del 12 marzo 2013;
la ratio della citata norma risiede, oltre che nel principio generale di rotazione che regola l'organizzazione degli uffici pubblici, nella necessità tipica del personale con compiti di promozione culturale, di aggiornarsi circa la realtà culturale italiana contemporanea dopo un periodo di permanenza all'estero di nove anni, e di riprendere contatto con le istituzioni culturali e con i loro dirigenti, con i quali il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interazionale è chiamato a collaborare nella sua azione di promozione della lingua e della cultura italiana e dei servizi culturali italiani all'estero;
l'insistita iterazione di una deroga in materia di personale, destinata ad avvantaggiare solo chi si trova in condizioni di beneficiarne, nella fattispecie soltanto una parte del personale in questione, dà luogo a fenomeni di distorsione organizzativa, secondo gli interroganti chiaro indicatore di cattiva gestione dell'attività amministrativa e fonte di disparità di trattamento nel caso di gestione del personale –:
quali iniziative il Ministro intenda mettere in atto per regolare la rotazione del personale dell'area della promozione culturale secondo i principi di buona gestione degli uffici, nonché se il Ministro abbia intenzione di far rispettare il limite minimo di due anni previsto dalla normativa succitata. (4-06525)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 gennaio 2015
nell'allegato B della seduta n. 361
4-06525
presentata da
SCAGLIUSI Emanuele

  Risposta. — La normativa prevista dalla legge n. 401 del 1990 in materia di avvicendamenti, nello specifico all'articolo 13 – commi 3 e 4, che stabiliva i termini minimi e massimi di permanenza all'estero, è stata nel tempo integrata da una serie di successivi contratti collettivi integrativi sottoscritti dall'amministrazione e dalle diverse organizzazioni sindacali che disciplinavano la materia dei termini in maniera parzialmente difforme da quanto inizialmente previsto dalla legge n. 401. Tale facoltà era in origine contemplata dall'ampia delega di materie che la legge ordinaria ed in particolare il decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 2, comma 2 secondo periodo) aveva assegnato alla potestà di regolamentazione pattizia nell'ambito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego.
  Con la radicale modifica dell'impianto della contrattazione integrativa introdotto dalla cosiddetta riforma Brunetta (legge n. 15 del 2009 e decreto legislativo n. 150 del 2009), tale materia è stata sottratta alla potestà regolamentare contrattuale e ricompresa nel novero delle competenze di gestione del personale riconosciute all'amministrazione «con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro». Nell'esercizio di tale facoltà il Maeci ha ritenuto di regolare l'intera materia dei trasferimenti attraverso due Circolari, una per tutto il personale delle AA.FF (Circolare 1/2010) e l'altra specifica per il personale dell'APC (Circolare 2/2011). Quest'ultima rispetta quanto previsto dalla legge n. 401 del 1990 per la nomina dei direttori ed estende, per analogia di funzioni e di responsabilità, tale modalità alla nomina dei capi delle sezioni distaccate. D'altro canto le organizzazioni rappresentative del personale, né in sede di confronto sul testo della Circolare, né in occasione delle successive ripetute informative sui trasferimenti, hanno sollevato obiezioni in merito.
  Tale scelta è stata a suo tempo dettata da due esigenze concorrenti.
  In un contesto caratterizzato dalla consistente riduzione della presenza negli organici (dimezzatasi rispetto agli anni ’90) si è sentita la priorità di dotare la rete del personale necessario ad assicurare il funzionamento degli Istituti. Ciò è coinciso con la possibilità per l'amministrazione di disporre di più ampi margini di elasticità nella gestione dei termini di trasferimento all'estero del proprio personale, proprio per garantire una migliore e più produttiva allocazione delle risorse disponibili.
  In secondo luogo si mirava a far fronte alla necessità di eliminare le disparità di trattamento che sarebbero emerse dalla pedissequa applicazione della più restrittiva disciplina di legge nei confronti della sola categoria di personale APC rispetto al restante personale amministrativo e tecnico delle AA.FF., e che peraltro avrebbero creato un irragionevole pregiudizio per il solo personale Apc. A mero titolo di esempio, la legge prevede per la sola categoria di personale Apc un termine massimo di permanenza presso l'Amministrazione centrale, con conseguente obbligo di invio all'estero, nonché termini massimi di permanenza all'estero inferiori rispetto a quelli riconosciuti al restante personale delle AA.FF.
  Ne è conseguito che il personale Apc in servizio presso il Maeci ha potuto chiedere di essere riassegnato in una sede all'estero anche in tempi relativamente brevi dal suo rientro in Italia. Nell'offrire tale possibilità non si è violata la parità poiché l'assegnazione dei candidati è stata comunque effettuata tenendo presente, insieme alle caratteristiche professionali e personali, anche la durata della loro permanenza presso il Ministero.
  In ossequio al principio di piena trasparenza dell'azione amministrativa, il Maeci ha comunque ritenuto opportuno sottoporre un quesito all'avvocatura generale dello Stato sulla questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

promozione culturale

organizzazione culturale

accordo di cooperazione CE