ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06394

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 309 del 14/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: ARTINI MASSIMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/10/2014
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06394
presentato da
ARTINI Massimo
testo di
Martedì 14 ottobre 2014, seduta n. 309

   ARTINI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   ormai da quattro anni è in essere una lunga trafila legale (RG 3736/2010 tribunale di Firenze) tra due genitori della provincia di Firenze che rappresenta un caso emblematico in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli;
   con ordinanza del 5 luglio 2010 il presidente disponeva l'affidamento condiviso della figlia con domiciliazione presso la madre e possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia a giorni prestabiliti;
   all'udienza del 31 gennaio 2012 a seguito della richiesta, presentata dal padre, di modifica del provvedimento presidenziale veniva chiamato il consulente tecnico d'ufficio a rispondere se vi era la possibilità di ampliamento del diritto di visita del padre. Successivamente a tale udienza, il padre fece nuovamente ricorso al giudice mediante la preservazione di un ricorso ex articolo 709-ter, in quando la madre avrebbe impedito il diritto di visita;
   il giudice all'udienza del 17 luglio 2012 recepiva le indicazioni della consulente tecnico d'ufficio confermando pertanto l'affidamento condiviso con regolamentazione dei rapporti secondo lo schema del consulente tecnico d'ufficio senza limitazione per quanto riguarda il tempo trascorso con il padre, in relazione alla presenza dei membri della nuova famiglia, respingendo allo stato le ulteriori richieste e riservandosi sulla richiesta di mediazione e monitoraggio;
   con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata all'udienza del 20 novembre 2012 si costituiva la madre con un terzo avvocato, chiedendo che venissero aumentati i tempi di permanenza della figlia presso la madre, che venisse disposto un supporto psicoterapico della minore, che venisse confermata la mediazione presso il centro di mediazione di Firenze della ASL di Firenze;
   con provvedimento del 23 gennaio 2013 il giudice onorario di Tribunale rigettava le richieste di entrambe le parti;
   successivamente si sono susseguiti i ricorsi delle parti. La madre depositava istanza in via d'urgenza chiedendo la temporanea sospensione delle frequentazione padre-figlia, producendo un certificato medico nel quale la minore dichiarava di essere stata picchiata dal padre. In seguito a tale istanza venivano disposti gli incontri protetti padre-figlia e disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare la capacità genitoriale dei genitori;
   la consulente tecnica d'ufficio del 9 aprile 2014 ha proposto l'affidamento esclusivo della bambina al padre con domiciliazione presso di lui regolamentando il diritto di visita della madre;
   al contempo, sulla vicenda, dei presunti maltrattamenti veniva aperto un procedimento penale;
   il 26 maggio 2014 il giudice scioglie la riserva, rigetta la domanda di integrazione della consulente tecnica d'ufficio, e anche in relazione alla pendenza di indagine penale, invita il pubblico ministero, nella qualità di parte nel processo civile, a produrre urgentemente gli atti del procedimento penale pendente nei confronti del padre, ove non coperti dal segreto istruttorio e comunque a comunicare l'ipotesi di reato di cui all'iscrizione al RGNR. Fissa l'udienza del 5 giugno per il contraddittorio in relazione sulla documentazione eventualmente prodotta dal pubblico ministero. Contemporaneamente dispone sulla conduzione degli incontri padre-figlia con una parziale compresenza della madre;
   il 9 giugno 2014 il pubblico ministero partecipa personalmente in udienza. La pubblico ministero riferisce le varie reciproche denunce e lo stato dei procedimenti, quanto a quella in corso contro il padre sorto da dichiarazioni rese dalla bambina, alla presenza della madre, con sanitari, dichiara che sono state sentite persone informate sui fatti;
   il pubblico ministero chiede che sia ripetuta la consulenza tecnica e si oppone all'affidamento esclusivo al padre per l'indagine in corso contro di lui per maltrattamenti verso la figlia;
   in quella sede il pubblico ministero anticipa che è sua intenzione procedere all'audizione assistita della figlia nell'ambito del procedimento penale, e chiede che il giudice civile impartisca gli opportuni provvedimenti affinché sia preservata la situazione attuale ai fini di permettere l'audizione (...) in ambito penale al fine garantirle maggiore serenità fino al compimento dell'atto istruttorio penale;
   l'ultima ordinanza rinvia sine die la decisione di merito, in attesa dell'esito penale nei confronti del padre. L'indagine penale ancora pendente, di fatto, inibisce la decisione del giudice civile nonostante il lungo iter legale –:
   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per una piena applicazione della legge n. 54 del 2006 a tutela dei diritti dei figli;
   se intenda assumere iniziative normative per evitare l'intreccio che, di fatto, può venirsi a creare tra indagine penale e procedimento civile in corso, con uno slittamento ingiustificato dei tempi;
   se reputi opportuno intervenire, anche con gli strumenti normativi, per evitare che tali conflitti si verifichino in altri procedimenti analoghi in corso, con gravi ripercussioni sui diritti e sulla qualità di vita dei minori. (4-06394)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-06394
presentata da
ARTINI Massimo

  Risposta. — L'atto ispettivo in esame, operato riferimento ad un procedimento di separazione tra coniugi, intrapreso presso il tribunale di Firenze nel 2010, e rilevato che esso rappresenta un emblematico esempio dei tempi necessari per ottenere la sentenza di separazione e i correlati provvedimenti inerenti l'affidamento dei figli, nonché, in generale, della complessità di tali procedimenti, su cui possono innestarsi procedimenti penali conseguenti alle reciproche querele sporte da coniugi in condizione di grave conflittualità, chiede al Ministro della giustizia come intenda favorire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 e se intenda assumere iniziative normative, atte ad evitare l'intreccio tra indagini penali e procedimenti di separazione, tale da ostacolare la conclusione di quest'ultimo.
  Dalle informazioni assunte presso il tribunale di Firenze, non risulta, come ha osservato la competente articolazione ministeriale, alcuno «slittamento ingiustificato dei tempi» di definizione del procedimento civile derivante da un «intreccio» tra indagine penale e lo stesso procedimento civile, né vi è stata una mancata applicazione della legge n. 54 del 2006 a tutela dei figli.
  Infatti, a partire dall'apertura del procedimento penale per presunti maltrattamenti da parte del padre nei confronti della minore, avvenuta nel marzo 2013 (allorquando la madre trasmise certificato medico relativo a lesioni subite dalla minore), il tribunale di Firenze ha disposto in via cautelativa incontri protetti tra padre e figlia, attivato un supporto psicologico per la minore e disposto una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare la capacità genitoriale sia del padre che della madre, il disagio della minore e di valutare quale fosse il miglior regime di affidamento della medesima.
  Dal marzo 2014 sono stati disposti incontri padre-figlia liberi, con delega ai servizi sociali di organizzarli logisticamente e di strutturarli in relazione alle reazioni contingenti della bambina nonché per evitare contatti diretti tra i due genitori, tra cui il conflitto è risultato essere «elevatissimo» (invero, vi erano numerosi procedimenti penali iscritti a seguito di querele depositate dal marito contro la moglie, che poi risultano essere stati archiviati, ed altri iscritti a carico del marito).
  Quindi, con ordinanza del 25 giugno 2014, in considerazione del permanere dei disagi manifestati dalla bambina, il Tribunale ha ritenuto opportuno lavorare sulla coppia genitoriale, al fine di rassicurare indirettamente la minore e garantirle un accesso equilibrato ad entrambi i genitori, evitando che la bambina subisse ulteriori ed irreversibili traumi.
  In sostanza, come afferma la competente articolazione ministeriale, non è risultato esservi nessun rinvio sine die di una decisione di merito, essendo state invece tenute ben nove udienze, nel corso delle quali, anche alla luce della coesistenza di un'indagine penale pendente, sono stati presi tutti i provvedimenti, esclusivamente mirati a rispondere alle esigenze del minore e ad ascoltare i suoi disagi, in relazione al suo interesse ed alla sua tutela.
  Deve, al riguardo, ribadirsi il principio di non ingerenza dell'amministrazione nella attività giurisdizionale di pratica e quotidiana applicazione della legge vigente.
  Più in generale, l'interrogazione in oggetto tocca il tema dell'individuazione, in concreto, di modalità di affido che garantiscano al minore la bigenitorialità ma, nel contempo, ne rispettino le esigenze, perché la crescita del minore in un ambiente sereno ed affettivamente equilibrato è lo scopo principale perseguito.
  Se è certo che due persone rimangono «genitori» anche quando non più «coniugi», è altrettanto sicuro che già la circostanza che la famiglia si divida toglie al minore qualcosa (se non altro, la quotidianità della convivenza con entrambi), sicché lo sforzo deve essere quello di «ridurre» al minimo il «qualcosa» che gli si toglie. L'obiettivo è dunque di cercare, quanto più possibile, di assicurare la presenza di entrambi i genitori nel percorso di crescita e sviluppo del minore, sempre però nel rispetto delle esigenze del minore stesso.
  Come è noto, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei coniugi, modificando il testo dell'originario articolo 155 del codice civile ed introducendo gli articoli da 155-bis a 155-sexies.
  Successivamente, il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, ha abrogato tali ultime norme e modificato nuovamente il disposto dell'articolo 155, il quale oggi si limita a rinviare, per l'affidamento dei figli in caso di separazione, agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
  Tali norme affermano, fra l'altro, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevendo cura ed educazione da entrambi, dovendo il giudice valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e potendo decidere per l'affido esclusivo ad uno solo dei genitori, ma, in ogni caso, assumendo ogni decisione «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole».
  Più in generale, voglio ricordare – a proposito di tempi dei procedimenti di scioglimento del matrimonio ed interesse dei minori coinvolti – che con legge 6 maggio 2015, n. 55 (cosiddetto divorzio breve) il legislatore ha previsto che la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio può avvenire dopo una separazione protrattasi non più per tre anni, ma solo per un anno, e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche per tenere conto dell'interesse primario dei minori alla stabilizzazione della loro situazione.
  Desidero, altresì, rammentare che ho presentato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il disegno di legge n. 2953 di Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica, ove si trova ad oggi all'esame della commissione giustizia in sede referente.
  Con tale atto, il Governo viene delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che istituisca il «tribunale della famiglia e della persona», mediante sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori. Esse dovranno svolgere le loro attività in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alla natura dei procedimenti, con magistrati assegnati in via esclusiva e tenuti, altresì, a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, «aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche e di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore».
  Tutto ciò, come recita la delega, anche per «assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore».
  Mi preme, in conclusione, rassicurare l'interrogante che il tema proposto, in ragione della sua delicatezza e rilevanza sociale, è alla costante attenzione del mio Dicastero.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

inchiesta giudiziaria

udienza giudiziaria

mercato del lavoro