ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06348

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 306 del 09/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 09/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIANCONI MAURIZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06348
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Giovedì 9 ottobre 2014, seduta n. 306

   VIGNALI e BIANCONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 142/2001, all'articolo 1, ha introdotto, nell'ambito delle società cooperative, una importante innovazione, in quanto si è stabilito che il rapporto mutualistico (vale a dire il rapporto di lavoro attraverso il quale il socio persegue il fine istituzionale della cooperativa) può essere di varia natura, ovvero sotto forma di lavoro subordinato, o autonomo, o in qualsiasi altra forma, non escluso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale (ora contratto a progetto);
   al comma 3 dello stesso articolo 1 viene sancito che, dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura previdenziale e fiscale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge n. 142 del 2001 e, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Pertanto, la disciplina inerente al rapporto di lavoro subordinato, troverà integrale applicazione laddove il rapporto con il socio sia inquadrato nel campo del lavoro subordinato e viceversa per il lavoratore autonomo;
   sotto l'aspetto previdenziale, ulteriore rilevanza assume poi l'articolo 4 della legge 142 del 2001, dove al comma 1 sancisce che ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento interno della società cooperativa, come previsto all'articolo 6 della medesima legge, dove si stabilisce che le cooperative sono tenute ad approvare un regolamento che deve definire, tra le altre cose, le tipologie dei rapporti che intendono attuare con i soci lavoratori;
   lo stesso regolamento deve essere approvato dall'assemblea dei soci e depositato, entro 30 giorni dalla sua approvazione, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio;
   sul punto l'INPS con lettera 23 maggio 2001 aveva sancito che, fino all'approvazione del regolamento, non sarebbe riconoscibile un inquadramento previdenziale diverso da quello subordinato;
   lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 10/2004, ha affermato che, in mancanza del predetto regolamento, non sarebbe possibile stipulare con i soci un ulteriore rapporto di lavoro autonomo;
   la commissione «regionale per l'artigianato toscana, con deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005, ha preso atto di quanto stabilito dalla legge n. 142 del 2001 e, facendo anche riferimento alla sentenza n. 16.281 del 2004 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha affermato che ai soci di cooperative artigiane va applicato il regime previdenziale degli artigiani, poiché essi sono tali a tutti gli effetti, né possono ravvisarsi motivi per cui alle società cooperative debba venire applicato un regime previdenziale diverso da quello delle altre imprese iscritte all'albo, quali ad esempio le società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e altre;
   in considerazione di quanto sopra esposto, gli uffici preposti della provincia di Arezzo, recependo pienamente la legge n. 142 del 2001, si sono comportati nel modo seguente:
    gli uffici della locale Camera di commercio di Arezzo hanno iscritto le cooperative che ne hanno fatto richiesta al registro imprese alla sezione cooperative di produzione e lavoro a mutualità prevalente e alla sezione artigiani così come i rispettivi soci, comunicando la loro posizione di artigiani all'INPS per la relativa iscrizione alla gestione artigiani;
    gli uffici locali dell'INPS di Arezzo hanno, a loro volta, provveduto all'iscrizione dei suddetti soci artigiani alla rispettiva gestione con assegnazione del numero di matricola;
    gli uffici locali dell'INAIL di Arezzo hanno provveduto ad aprire alla cooperativa la polizza artigiani con assicurati i medesimi soci artigiani della cooperativa;
   dai primi mesi del corrente anno l'INPS, a differenza della, Camera di commercio e dell'INAIL, non iscrive i nuovi soci di cooperative artigiane e commerciali, alle rispettive gestioni;
   si precisa che nessuna comunicazione e motivazione scritta di rifiuto è stata recapitata ad alcuna singola cooperativa e/o ai singoli soci; 
   si sarebbe appresa la decisione dell'INPS solo perché, non pervenendo alla società cooperativa alcun bollettino di pagamento previdenziale INPS artigiano, l'ufficio competente gestione lavoratori autonomi INPS, avrebbe comunicato a quanto risulta agli interroganti verbalmente che esiste una circolare interna che prevede il diniego della iscrizione alla gestione artigiani presso l'INPS dei soci delle cooperative senza, però, dare alcuna motivazione scritta –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione appena evidenziata;
   se siano state avviate dal Ministero azioni di monitoraggio, ovvero si intendano avviarle al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni suindicate;
   quali iniziative concrete si intendano avviare per evitare il protrarsi di tali incresciose situazioni. (4-06348)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione artigianale

artigiano

contributo sociale