ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06341

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 306 del 09/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06341
presentato da
PLACIDO Antonio
testo di
Giovedì 9 ottobre 2014, seduta n. 306

   PLACIDO e AIRAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la Tessival Sud Srl e Benfil Srl, con sede legale in Azzano S. Paolo (BG) e stabilimenti in Airola (BN), è attualmente in liquidazione volontaria a seguito di cessazione di ogni attività per effetto di una gravi crisi industriale nel corso della quale i dipendenti dell'azienda sono stati destinatari di interventi di cassa integrazione guadagni, cassa integrazione guadagni straordinaria e poi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per il periodo che va dal 5 maggio 2008 al 31 dicembre 2013;
   l'articolo 2120, comma 3, c.c., prevede che «in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale» il lavoratore matura il TFR, le cui quote debbono essere computate assumendo come base di calcolo «l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro»;
   l'articolo 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972 prevede a favore delle aziende il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato, compreso il periodo in rotazione;
   oltre agli interventi di integrazione salariale «ordinari e straordinari» contemplati dalla legge n. 223 del 1991 negli ultimi anni è stato introdotto l'istituto dell'integrazione salariale «in deroga» con l'obiettivo di contenere gli effetti della crisi sul reddito dei lavoratori e, quindi, la stabilità del reddito di una fascia di popolazione attiva il più ampio possibile;
   gli ammortizzatori in deroga anno per anno sono stati rinnovati dalle varie leggi finanziarie e di stabilità susseguitisi nel tempo e, da ultimo, ancora una volta prorogati per il quadriennio 2013-2017 dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012;
   l'INPS, con il messaggio n. 14963 dell'8 giugno 2010, ha affermato che non è previsto il rimborso delle quote di T.F.R. maturate nel periodo di sospensione per intervento della cassa integrazione guadagni «in deroga», alle aziende in cui non vi sia ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di fruizione, in quanto non vi sarebbe norma che lo preveda specificatamente;
   l'interpretazione della disposizione data dall'INPS non appare agli interroganti in conformità con lo scopo e la ratio perseguita dal legislatore con i provvedimenti di estensione degli ammortizzatori sociali, determinando, fra le altre cose, una disparità di trattamento tra i lavoratori e svuotando, parte della funzione che la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga assolve per il sostentamento del reddito dei lavoratori dipendenti di azienda in stato di crisi;
   l'interpretazione della norma data dall'INPS, peraltro, porta all'assurda conseguenza che le nuove disposizioni legislative per far fronte alla crisi, ovvero quelle riguardanti gli ammortizzatori in deroga, per le aziende risulterebbero addirittura più gravose di quelli precedenti laddove si dovesse poi ritenere che in costanza di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga il TFR resti a carico delle aziende in crisi;
   è necessario un chiarimento in ordine alla parificazione dei diritti dei lavoratori che hanno usufruito e continuano ad usufruire della cassa integrazione in deroga riguardo la percezione delle quote di T.F.R. maturato durante detto periodo, rispetto ai lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali non in deroga –:
   se debba essere applicata – in considerazione della finalità dell'istituto – agli ammortizzatori sociali in deroga debba essere applicata la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972 che prevede a favore delle aziende il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato;
   in caso di risposta negativa, se nei periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga maturi comunque a favore dei lavoratori il diritto al TFR. (4-06341)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

impresa in difficolta'

diritto del lavoro