ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06303

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 07/10/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 17/12/2014
Stato iter:
17/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2014
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 17/12/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2014

CONCLUSO IL 17/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06303
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Martedì 7 ottobre 2014, seduta n. 304

   MELILLA. — Al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
   la signora R.A.G. nata nelle Filippine e residente a Zhunan Town-Miaoli County TAIWAN ha richiesto al consolato italiano in Taiwan il visto turistico per recarsi in Italia, ospite del signor D.L.V. imprenditore di Penne (Pescara);
   la suddetta richiesta era supportata da tutti i documenti previsti, ma il consolato italiano in Taiwan non ha concesso il visto turistico con motivazioni che all'interrogante sembrano inconsistenti;
   la signora R.A.G. si è dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento ed eventuale documentazione aggiuntiva –:
   quali siano i motivi del diniego del visto turistico suddetto e quali siano i chiarimenti e documenti ulteriori da presentare per la concessione del visto turistico alla signora R.A.G. in tempi celeri. (4-06303)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 351
4-06303
presentata da
MELILLA Gianni

  Risposta. — La signora G. R., nata il 4 gennaio 1984 nelle Filippine, ha presentato domanda di visto presso la nostra delegazione diplomatica a Taipei il 5 settembre 2014, la domanda era per il rilascio di un visto turistico della durata di 90 giorni. La documentazione di base era ritenuta esaustiva e la domanda ammissibile.
  Tuttavia, in fase di intervista, la stessa non ha giustificato la disponibilità di un periodo di ferie così lungo e corrispondente alla durata del visto (90 giorni). Di fronte alla richiesta di documentazione aggiuntiva (l'autorizzazione al congedo da parte del datore del lavoro – ella aveva dichiarato di lavorare come operaia presso una ditta locale) la signora G. R. si è rifiutata di presentare quanto richiesto, dichiarando che il proprio contratto si sarebbe concluso il 4 giugno 2015 e che, qualora avesse trovato idonee condizioni in Italia, sarebbe stata sua intenzione quella di rimanervi a lavorare.
  Lo stesso invitante, il signor V. D. L., nato in Italia il 2 febbraio 1961, nel corso di un contatto con la nostra Sede ha dichiarato di aver conosciuto la signora G. R. in occasione di un viaggio da lui effettuato a Taiwan, e che avrebbe voluto invitarla in Italia anche per valutare, tramite sue conoscenze, la possibilità del riconoscimento del titolo professionale di cui ella è in possesso e per esplorare eventuali, non meglio precisate, opportunità di lavoro.
  Il rilascio di visti Schengen, per corto soggiorno, è disciplinato dalla normativa dell'Unione Europea. In particolare, il Codice comunitario dei visti (regolamento CE 810/2009) dispone che gli Uffici consolari valutino i requisiti per l'ingresso dei richiedenti nello spazio Schengen alla luce delle loro condizioni socio-economiche e delle motivazioni che ne giustifichino il viaggio, al fine di evitare il rischio che essi rimangano nello spazio Schengen oltre la scadenza del visto.
  Nel caso specifico, gli operatori dell'ufficio consolare responsabili per la valutazione della domanda di visto hanno ritenuto che il rischio di immigrazione della signora G. R. nel nostro Paese fosse elevato, ai sensi di quanto previsto dalla normativa europea.
  Il rifiuto di presentare la documentazione aggiuntiva richiesta, la non chiara finalità del viaggio e la ventilata intenzione di stabilirsi in Italia hanno poi giustificato il provvedimento di diniego di visto.
  Come risulta dal provvedimento di diniego rilasciato all'interessata, il visto è stato dunque negato per mancanza dei requisiti idonei a dimostrare l'interesse al rientro in patria prima della scadenza del visto.
  Il precedente diniego non pregiudica la possibilità di ripresentare domanda, possibilmente per una tipologia di visto adeguata alle sue reali intenzioni e corredata da documentazione in grado di superare i motivi di diniego riscontrati nella precedente richiesta.
  Si precisa che il Ministero degli affari esteri non ha facoltà di revisione delle decisioni in materia di visti degli uffici consolari, avverso le quali è solo ammesso ricorso presso la competente autorità giudiziaria italiana (nel caso specifico, il Tar del Lazio).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ammissione di stranieri

consolato