ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06296

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 304 del 07/10/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/02640
Firmatari
Primo firmatario: BERGAMINI DEBORAH
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 07/10/2014
Stato iter:
17/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2014
LUPI MAURIZIO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2014

CONCLUSO IL 17/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06296
presentato da
BERGAMINI Deborah
testo di
Martedì 7 ottobre 2014, seduta n. 304

   BERGAMINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con la pubblicazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) sono state rese effettive le procedure per il rinnovo della composizione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, che introduce i nuovi requisiti d'ingresso delle associazioni e definisce le nuove regole di rappresentanza delle categorie all'interno delle istituzioni;
   a tal fine è stato predisposto il decreto dirigenziale prot. n. 213 del 30 dicembre 2013, che assegna il termine di 30 giorni decorrenti dalla stessa data del decreto, entro il quale le Associazioni nazionali di categoria dell'autotrasporto, interessate ad ottenere l'accreditamento presso il suindicato Comitato, devono trasmettere la relativa istanza e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e successive modifiche e integrazioni;
   Transfrigoroute Italia Assotir, rappresenta una importante Associazione di categoria degli autotrasportatori, che opera in modo continuativo a livello nazionale, ed include 774 imprese di autotrasporto, operanti nella logistica, trasporto merci e spedizione, regolarmente iscritte all'Albo degli autotrasportatori;
   in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3, del suindicato decreto dirigenziale, la suddetta Associazione ha inviato lo scorso 28 gennaio 2014 (pertanto entro i termini regolamentari previsti), il carteggio necessario, ai fini della verifica dei titoli per l'iscrizione presso il Comitato in precedenza esposto, considerando tra l'altro, la nota aggiuntiva dei chiarimenti prot. n. 692 del 13 gennaio 2014, sul corretto modo di intendere gli adempimenti che le associazioni di categoria dell'Autotrasporto di merci devono porre in essere, per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto dirigenziale;
   l'interrogante segnala tuttavia come, nonostante la dettagliata e specifica documentazione presentata dall'associazione transfrigoroute Italia Assotir, alla direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità presso il Ministro interrogato, l'istanza per ottenere l'accreditamento presso il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, sia stata respinta in quanto il contratto collettivo sottoscritto in data 23 gennaio 2014, con la Federazione autonoma sindacati dei trasporti FAST/CONFSAL, non rientra nella categoria dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione come espressamente previsto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, configurandosi piuttosto, come una tipologia di contratto nuovo;
   la medesima nota ministeriale ha rilevato altresì come il suindicato contratto, risulti comunque sottoscritto in data successiva all'entrata in vigore della stessa legge di stabilità per il 2014;
   in ordine al rigetto da parte della suddetta Direzione generale, l'interrogante evidenzia come, attraverso una particolareggiata analisi dell'atto di reiezione, l'associazione interessata, ha espresso una serie di fondate perplessità interpretative, sia con riguardo alla mancata inclusione nella categoria dei rinnovi del CCNL logistica, trasporto e spedizione, che con riferimento alla sottoscrizione avvenuta oltre i termini previsti;
   quanto al primo profilo di criticità, Transfrigoroute Italia Assotir, rileva infatti, come la norma indicata dal comma 92 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non può non suscitare dubbi interpretativi, in considerazione dell'evidente mancanza di un opportuno coordinamento dei criteri previsti dalla disposizione legislativa;
   l'assunto secondo il quale, l'amministrazione non riconosce il possesso del requisito in questione alle associazioni, che non abbiano rinnovato un precedente accordo collettivo, ma abbiano stipulato direttamente un nuovo CCNL sul presupposto che la norma richieda espressamente la sottoscrizione di un accordo di rinnovo del predetto contratto, appare infatti all'interrogante connotato da evidenti dubbi di legittimità;
   la dizione letterale della suindicata disposizione, desta interpretazioni ambigue in considerazione che non appare chiaro se la parte fondante del precetto sia costituita dalla verifica sulla sostanziale sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale, risultando quindi meramente residuale la circostanza, che si tratti di un nuovo contratto o del rinnovo di un contratto già in essere;
   appare inoltre scarsamente comprensibile, se la parola: «rinnovi», sia stata utilizzata in modo non tecnico, per individuare comunque la sottoscrizione di un contratto collettivo, oppure se il legislatore abbia voluto effettivamente limitare al riconoscimento del requisito solo a favore di chi abbia partecipato al contratto in essere;
   in quest'ultima ipotesi, ci si sarebbe dovuto domandare a quale concreta fattispecie il legislatore avrebbe realisticamente fatto riferimento, posto che in realtà quello che vengono comunemente denominati come rinnovi dei contratti collettivi, non possiedono tale caratteristica, trattandosi a tutti gli effetti della sottoscrizione di nuovi contratti, spesso stipulati decorso un lungo periodo della scadenza del precedente e contenenti clausole normative ed economiche diverse da quelle precedentemente pattuite;
   ulteriore profilo di criticità si riscontra, nell'ambito della dizione letterale della norma che indica genericamente un accordo di rinnovo: «del contratto collettivo nazionale del comparto della logistica, trasporto e servizi», non specificando con esattezza a quale contratto la stessa faccia riferimento, in considerazione che l'ordinamento giuridico non contempla l'esistenza di un unico contratto collettivo nazionale di un comparto, al quale conferire efficacia erga omnes;
   l'interrogante evidenzia altresì, come la sequenza di dubbi interpretativi derivanti dalla formulazione, sia della norma prevista dal comma 92 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2014, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che di quanto indicato dal decreto dirigenziale del 30 dicembre 2013, n. 213, espressi dall'Associazione Transfrigoroute Italia Assotir, rilevano come l'amministrazione del Ministero interrogato, avrebbe dovuto predisporre con maggiore attenzione e chiarezza la formulazione delle norme interessate ed in precedenza esposte, proprio in funzione della confusione determinatasi nell'applicazione del solo criterio letterale, da cui derivano effetti giuridici che si pongono in palese contrasto con il principio di ragionevolezza delle norme legislative, che costituisce corollario del diritto di uguaglianza, tutelato in via primaria dall'articolo 3 della Costituzione;
   in forza del suddetto principio costituzionale, le disposizioni normative debbono risultare adeguate e congruenti rispetto al fine perseguito, mentre così come risulta dalle osservazioni in precedenza esposte, si dimostrano essere in palese violazione del dettato costituzionale, generando una contraddizione all'interno del compendio normativo in cui sono inserite;
   il provvedimento di diniego emesso dall'Amministrazione, risulta pertanto gravemente viziato, poiché il pedissequo rispetto del testo letterale, determina una irragionevole situazione discriminatoria tra i soggetti che vantano in medesimo requisito, ovvero quello di aver sottoscritto un contratto nazionale collettivo del comparto, sia esso una prima stipula, ovvero il rinnovo di un contratto in essere;
   la disparità di trattamento che, secondo i rilievi espressi dalla medesima Associazione di autotrasporto, si configura in maniera ancora più grave, se si considera come la stessa, sia venuta a conoscenza della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo con FAST/CONFSAL, al fine di garantirne le migliori clausole contrattuali a favore dei propri associati;
   una corretta azione amministrativa, non poteva quindi prescindere dall'analisi della norma sulla base della ratio, che ha determinato il legislatore a stabilirla, ovvero ricercare la finalità sociale o economica della norma stessa attraverso l'analisi logico sistematica dell'intero compendio normativo in cui essa è inserita;
   a tal riguardo, segnala l'Associazione, non vi è alcun dubbio che la norma in esame rientri all'interno di un più ampio complesso di disposizioni dettate dall'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e modificato dal comma 92 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tutte finalizzate all'accertamento in capo alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, di un grado di rappresentatività ritenuto sufficiente per partecipare alla composizione del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
   individuata la finalità non poteva sorgere infatti alcuna perplessità, in ordine all'interpretazione più corretta da adottare nell'applicazione della norma intorno alla quale, si intende evidentemente accertare che la singola associazione sia portatrice di un elevato grado di rappresentatività delle imprese associate, riconosciuto anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al comparto, tanto da pervenire alla determinazione di concordare e sottoscrivere con essa un accordo collettivo nazionale;
   sulla base delle suesposte considerazioni, appare evidente a giudizio dell'interrogante, che denegare a Transfrigoroute Italia Assotir, il riconoscimento del requisito richiesto, per il solo fatto che la stessa ha sottoscritto un nuovo contratto collettivo nazionale il luogo di un rinnovo, appalesa una posizione priva di logica ed in particolare viziata, sotto il profilo della legittimità;
   quanto al secondo profilo di rigetto, risulta indubitabile a parere dell'Associazione interessata, che il termine temporale del possesso dei requisiti non può che essere riferito al momento in cui una norma regolamentare ne richieda la dimostrazione ovvero nel caso di Transfrigoroute Italia Assotir, che ha sottoscritto il contratto collettivo con FAST/CONFSAL, in data 23 gennaio 2014, ovvero entro il termine del 30 gennaio, quale scadenza ultima posta dall'Amministrazione per presentare domanda di accreditamento attinente il prossimo rinnovo;
   l'Amministrazione per contro, nel ritenere riconoscibile il possesso del requisito in esame, solo se acquisito entro il limite temporale richiamato nel provvedimento di diniego, presuppone un incomprensibile, ambito applicativo, delle disposizioni in esame in considerazione che: o ritiene che i successivi rinnovi, saranno regolamentati da successive disposizioni, oppure considera che in occasione dei futuri rinnovi avranno titolo solo le Associazioni che hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione, del 29 gennaio 2005, entro il termine di entrata in vigore della legge n. 147/2013;
   l'interrogante evidenzia, come anche per quest'ultimo profilo indicato, l'interpretazione della norma espressa dall'Amministrazione, si appalesa irragionevolmente e vizia in modo grave il provvedimento di diniego dalla stessa emesso;
   l'esclusione dell'Associazione Transfrigoroute Italia Assotir dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori a seguito della mancata accettazione della domanda presentata evidenzia, a giudizio dell'interrogante, sia una palese difficoltà da parte del legislatore, nella predisposizione di un'adeguata qualità delle norme da osservare, volte all'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, i cui numerosi rilievi critici, hanno determinato una serie di effetti negativi e penalizzanti per la medesima Associazione, tali da provocarne l'estromissione, che dalla decisione di non applicare un CCNL siglato dalla CGIL-CISL-UIL e di firmare invece un CCNL a tutela delle imprese, da essa rappresentate, con la FAST/CONFSAL;
   la decisione di considerare come unica fonte di legittimazione la sottoscrizione del CCNL siglato unicamente dalla CGIL-CISL-UIL rappresenta, secondo quanto rileva la suddetta Associazione, sia una lacerazione della Costituzione, che non ha mai dato veste giuridica pubblica a quelli che restano, a tutti gli effetti, accordi tra privati, che una limitazione estrema, se si considera come la scelta di contenere l'accreditamento alle sole Associazioni firmatarie del CCNL con CGIL-CIS-UIL, determina un veto assoluto nei confronti delle medesime organizzazioni sindacali, nel decidere a quali Associazioni di autotrasporto, l'amministrazione dello Stato debba riconoscere come rappresentante delle imprese e chi invece debba rimanere escluso;
   risultano in definitiva indifferibili a giudizio dell'interrogante, una serie di precisazioni da parte dell'amministrazione interrogata, finalizzate a rendere più chiaro l'intero quadro normativo riferito al riforma dell'Albo della categoria interessata, che rappresenta il vero centro di governo del settore e che definisce, come in precedenza esposto, le nuove regole di rappresentanza della categoria all'interno delle istituzioni;
   la decisione di escludere dal Comitato centrale per l'Albo dell'Autotrasporto, la Transfrigoroute Italia Assotir, nonostante la medesima Associazione avesse dimostrato di associare oltre 700 imprese di autotrasporto con un parco veicolare di migliaia di camion e altrettanti addetti e possedere oltre 25 sedi territoriali in tutta la penisola, essendo peraltro da molti anni, protagonista del confronto politico del settore, appare inaccettabile anche con riferimento ai principi di rappresentatività e di libertà sia sindacale, che imprenditoriale cui hanno diritto gli associati –:
   quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
   se i rilievi critici espressi in premessa da parte dell'Associazione autotrasporto Transfrigoroute Italia Assotir, in ordine alle disposizioni riferite al comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto dirigenziale 30 dicembre 2013, n. 213 siano fondati e connotati da seri dubbi di legittimità;
   in caso affermativo, se non ritenga urgente ed opportuno intraprendere iniziative volte ad eliminare lo stato di ambiguità e chiarire la corretta e autentica interpretazione delle norme in precedenza riportate al fine di consentire anche ad importanti Associazioni quale quella indicata in premessa, di partecipare alla composizione del Comitato centrale per l'Albo dell'Autotrasporto, essendo in possesso dei requisiti previsti come dalla medesima sostenuto, la cui attuale esclusione dell'organismo decisionale, ha determinato secondo l'interrogante una ingiustificabile discriminazione. (4-06296)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 351
4-06296
presentata da
BERGAMINI Deborah

  Risposta. — Con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante in merito all'istanza proposta dall'associazione di categoria degli autotrasportatori Transfrigoroute Italia Assotir, finalizzata ad ottenere il diritto di entrare a far parte del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (di seguito albo), si riportano le informazioni assunte presso la competente direzione generale per l'autotrasporto e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Preliminarmente giova ricordare che il comitato centrale è l'organo di direzione dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi (regolato dal decreto legislativo n. 284 del 2005) che, grazie alla sua articolata composizione, rappresenta una naturale stanza di compensazione al cui interno si confrontano e trovano soluzione interessi settoriali ed esigenze generali pubbliche.
  In base alla nuova formulazione dell'articolo 10 del citato decreto – resasi necessaria a seguito della soppressione della consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, l'appartenenza alla quale costituiva titolo per entrare di diritto a far parte del comitato centrale, il che non rendeva necessaria la previsione di autonomi criteri di designazione – il legislatore ha inteso ulteriormente valorizzare le funzioni del medesimo comitato quale organo di riferimento del settore dell'autotrasporto di merci.
  In tale ottica si inseriscono, ad esempio, le disposizioni che attribuiscono al comitato centrale, tra l'altro, funzioni di garanzia del rispetto della deontologia professionale delle imprese iscritte, anche attraverso la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e dell'esercizio dell'attività economica, a tutela tanto degli stessi operatori del settore (committenti e vettori) che della collettività.
  In sostanza, poiché le associazioni di categoria accreditate presso il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori sono, in quanto tali, legittimate a farsi portavoce delle imprese di trasporto merci in occasione dei confronti con il Governo (indipendentemente dalla dimensione locale o nazionale della vertenza), le stesse, per accreditarsi presso gli organismi istituzionali, debbono possedere rigorosi requisiti normativamente previsti: ad esempio rappresentatività e sufficiente radicamento nel territorio nazionale.
  E quindi, in tale contesto – nonché in funzione dei compiti che il comitato centrale è chiamato a svolgere – si inserisce, tra gli altri, la previsione normativa per la quale l'associazione deve risultare firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione.
  Con decreto dirigenziale protocollo – 213 del 30 dicembre 2013 sono state determinate le modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla novella normativa, mentre con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014 è stata prevista la procedura istruttoria finalizzata alla ricostituzione del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.
  Tanto premesso, si evidenzia che sulla questione è stato presentato un ricorso al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, su richiesta di un controinteressato, ed oggi pendente presso il TAR Lazio.
  Appare quindi prematura e superflua ogni espressione di valutazione del merito: prematura in quanto anticiperebbe inopportunamente la pronuncia del tribunale adito; superflua, perché certamente di nessun pregio giuridico rispetto a quest'ultima.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiMaurizio Lupi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

contrattazione collettiva

trasporto stradale