ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06284

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 303 del 06/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: BONAFEDE ALFONSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/10/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06284
presentato da
BONAFEDE Alfonso
testo di
Lunedì 6 ottobre 2014, seduta n. 303

   BONAFEDE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito di un servizio giornalistico andato in onda nella puntata del 17 settembre 2014 della trasmissione televisiva «le Iene», sono state esplicate, attraverso il racconto di singoli casi emblematici, quali siano le modalità di implementazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996;
   la suddetta norma prevede, in sostanza, la facoltà, per alcuni dirigenti sindacali, a fronte di versamenti di un solo anno di stipendio, di ricevere, con costi a carico dell'INPS, una pensione integrativa agganciata all'importo dell'ultimo stipendio. Stipendi conseguiti sovente — come osservato nei casi oggetto del servizio televisivo –, sulla base di un distacco presso lo stesso sindacato, facendo così riferire tale pensione integrativa alla sola attività sindacale;
   in base alla medesima normativa risulta possibile – come avvenuto nel caso del Segretario generale del sindacato della scuola (SNALS) –, versando per soli otto mesi i contributi su di uno stipendio corrisposto dal sindacato di circa 8.000 euro, ottenere un assegno integrativo di circa 5000 euro, pari a 60.000 euro annui, in aggiunta alla pensione di vecchiaia;
   la detta normativa si pone oggettivamente in antitesi col recentemente mutato orientamento del quadro previdenziale secondo cui il metodo prevalente debba essere quello contributivo in luogo di quello retributivo, dando luogo a vere e proprie «pensioni gonfiate» con gestioni finanziarie senza copertura patrimoniale gravanti sugli enti previdenziali pubblici, cagionando debiti previdenziali latenti, posti a carico dello Stato italiano sotto forma di debito pubblico;
   le pensioni integrative sono determinate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 e attribuite con un metodo di calcolo slegato dai contributi obbligatori versati, bensì riferito ai soli stipendi, laddove l'aumento elevato di questi per poche mensilità consente di aumentare la riserva matematica corrispondente alla pensione concessa in maniera ben superiore al montante contributivo individuale corrispondente al medesimo lavoratore;
    intervistato sul punto, il segretario generale della UIL ha dichiarato che casi come quello citato in premessa rappresentano un privilegio «assolutamente da eliminare», mentre il segretario generale della CGIL ha ipotizzato che qualora esistesse «un istituto della donazione delle pensioni» questo potrebbe essere eventualmente utilizzato dall'interessato per restituire una quota dell'ammontare degli assegni integrativi percepiti;
   in data 8 gennaio 2014, il precedente Governo – pur esprimendosi negativamente su mozioni di contenuto ultimativo in merito al contenimento delle cosiddette «pensioni d'oro», come ad esempio la mozione n. 1-00094 a prima firma Sorial – espresse comunque parere favorevole sulla mozione 1-00258, poi approvata dalla Camera dei deputati, che impegnava l'esecutivo a adottare interventi normativi «tesi a realizzare una maggiore equità per ciò che concerne le cosiddette «pensioni d'oro» e che correggano per queste ultime eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall'applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione del trattamento pensionistico»;
   la nomina a presidente dell'INPS, il 2 ottobre 2014, dell'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali estensore del suddetto decreto legislativo, da parte dell'attuale Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può ad avviso dell'interrogante, evidentemente costituire un'utile base per addivenire ad una fattiva riflessione sulle iniziative del passato e sulle effettive conseguenze delle stesse a quasi venti anni di distanza dalla loro applicazione –:
   a quanto ammonti l'onere complessivo annuo a carico dell'INPS derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996 ed in che proporzione questo sia bilanciato dai contributi effettivamente versati dai beneficiari di tale pensione integrativa, e quale sia il numero di questi ultimi;
   quali iniziative normative intendano intraprendere eventualmente in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, volte a sanare le evidenti distorsioni del principio di equità del sistema pensionistico pubblico incidenti altresì sulla sostenibilità finanziaria generale e derivanti dall'applicazione della suddetta norma. (4-06284)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensione complementare

sindacato

pensionato