ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 300 del 01/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 30/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30/09/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/10/2014
Stato iter:
19/12/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 09/10/2014

SOLLECITO IL 26/01/2015

SOLLECITO IL 28/04/2015

SOLLECITO IL 03/09/2015

SOLLECITO IL 10/11/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/12/2015

CONCLUSO IL 19/12/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06190
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Mercoledì 1 ottobre 2014, seduta n. 300

   PASTORELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   come è noto, il 18 settembre è stato trasmesso a questa Assemblea il testo, approvato dal Senato con modifiche, dell'AC 1864-B (Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis);
   in particolare l'attuale, articolo 23 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di liberalizzare maggiormente i distributori cosiddetti self-service, eliminando la distinzione tra le stazioni di servizio nelle aree urbane e quelle poste al di fuori dei centri abitati;
   mediante tale novella, dunque, vengono escluse limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature self-service, anche senza assistenza, negli impianti di distribuzione ovunque ubicati e non più solo in quelli posti fuori dai centri abitati;
   com’è altresì noto, tale disposizione trova la propria origine nella procedura EU Pilot (n. 4734/13/MARK), avviata dalla Commissione europea con lettera dell'11 marzo 2013;
   in particolare, la Commissione ha rilevato che la legislazione nazionale relativa alle stazioni di servizio ubicate nei centri urbani, limitando l'apertura degli impianti di distribuzione di carburante non presidiati nell'arco delle 24 ore, viola il principio della libertà di stabilimento, previsto dall'articolo 49 TFUE, e il divieto di restrizione territoriale previsto dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva servizi);
   a tali rilievi il Governo italiano allora in carica replicava con lettera del 30 luglio 2013, che la legislazione nazionale sarebbe volta, in primo luogo, ad evitare l'esclusione delle piccole imprese dal mercato e salvaguardare l'occupazione nel settore e, in secondo luogo, a tutelare la salute e la sicurezza pubbliche;
   a fronte di ciò, la Commissione ha, tuttavia, ritenuto – in modo opinabile – che la protezione delle piccole imprese e, soprattutto, la salvaguardia dell'occupazione nel settore non siano motivi imperativi di interesse pubblico atti a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento. Mentre per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza pubbliche, si è limitata a rovesciare l'onere della prova in ordine ai rischi per la salute e l'incolumità pubblica derivanti da stazioni di servizio, nei centri urbani, non presidiate;
   l'attuale articolo 23, dunque, costituisce al momento una scelta obbligata per l'Italia, posto che la sua adozione determina l'archiviazione della suddetta procedura di infrazione;
   tuttavia, restano irrisolti i nodi del settore – relativi alla tutela dei livelli occupazionali, delle piccole imprese, nonché della salute e dell'incolumità pubblica – derivanti dagli effetti di questa nuova disciplina, senza contare gli effetti negativi sulla ristrutturazione della rete carburanti –:
    di quali informazioni dispongano il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interrogati, per quanto di loro competenza, in merito ai fatti riferiti in premessa, con specifico riguardo agli approfondimenti forniti dal precedente Governo alla Commissione sulla procedura suddetta;
   se il Governo e i Ministri interrogati non ritengano opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi presso le competenti sedi decisionali europee al fine di rimodulare gli obblighi gravanti sugli Stati membri in tema di liberalizzazioni, introducendo la possibilità di potervi derogare qualora dalla loro esecuzione discendano conseguenze gravi in materia di tutela dei livelli occupazionali, tutela delle piccole e medie imprese, e tutela della salute e dell'incolumità pubbliche. (4-06190)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 19 dicembre 2015
nell'allegato B della seduta n. 540
4-06190
presentata da
PASTORELLI Oreste

  Risposta. — L'interrogazione in esame trae spunto dall'articolo 23 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013-bis», che al momento della proposizione dell'interrogazione era ancora in corso di esame parlamentare, nella fase conclusiva dell'iter del relativo disegno di legge.
  Con tale previsione è stata eliminata la limitazione alla localizzazione degli impianti completamente automatizzati (ghost) all'interno dei centri abitati in precedenza introdotta dall'articolo 18 del decreto legge n. 1 del 2012 (convertito con legge n. 27 del 2012).
  Come peraltro riferito dal medesimo interrogante, detto intervento si è reso necessario per ovviare ai rilievi mossi dalla Commissione europea che sulla questione aveva avviato il caso Eu Pilot 4734/13/MARKT rilevando che la legislazione nazionale e regionale relativa alle stazioni di servizio ubicate nei centri urbani, limitando l'apertura di impianti di distribuzione di carburante non presidiati nell'arco delle ventiquattro ore, violava il principio della libertà di stabilimento, previsto dall'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e il divieto di restrizione territoriale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta «direttiva servizi»).
  L'interrogante ritiene opinabili i rilievi mossi dalla Commissione europea e le giustificazioni addotte dal Governo italiano allora in carica poiché non si sarebbe tenuto in debito conto della necessità di salvaguardia delle piccole imprese e dell'occupazione nel settore nonché dei correlati rischi per la salute e l'incolumità pubblica derivanti da stazioni di servizio non presidiate, che, di contro, avrebbero costituito dei motivi imperativi di interesse pubblico atti a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento.
  Al riguardo si fa presente, in via preliminare, che un simile intervento era stato anche espressamente indicato come necessario per il mercato dei carburanti e più volte sollecitato da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990, relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nell'audizione della stessa Autorità presso la X Commissione permanente della Camera dei deputati svolta il 4 giugno 2013.
  Il consolidato orientamento della citata Autorità, infatti, ritiene che le limitazioni alle forme di conduzione degli impianti di distribuzione si traducano in una limitazione dell'offerta a disposizione dei consumatori e possono rendere più gravoso l'ingresso sul mercato di operatori più efficienti, ostacolando in tal modo il processo di ristrutturazione della rete.
  D'altra parte, la stazione di servizio non presidiata costituisce il modello imprenditoriale standard in molti paesi dell'Unione europea trattandosi di impianti che, a parità di sicurezza rispetto agli altri, hanno costi più ridotti e possono rappresentare un efficace strumento di pressione concorrenziale, ai fini di una maggiore efficienza della rete di distribuzione.
  Tutto ciò premesso, quanto ai profili che coinvolgono la tutela della concorrenza si fa presente che la stessa direttiva servizi ammette limitazioni all'esercizio delle attività economiche solo se ed in quanto giustificabili in base a motivi imperativi di interesse generale e purché le eventuali limitazioni siano adeguate, proporzionate e coerenti con l'interesse perseguito.
  La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fa riferimento la predetta Direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del Tfue e potrebbe continuare ad evolvere.
  Essa comprende almeno i motivi espressamente indicati nel considerando n. 40 della medesima direttiva tra i quali si annoverano, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, e altro.
  In ogni caso la legittimità di eventuali restrizioni come quella di specie (che rappresenta una restrizione territoriale) va valutata e motivata caso per caso in quanto occorre trovare una equilibrata ponderazione tra gli interessi contrapposti.
  Nel caso di specie, così come risulta dal dossier n. 151 elaborato dall'ufficio studi del Senato della Repubblica in occasione dei lavori relativi all'AS 1533 relativo alla cosiddetta legge europea bis in questione, la Commissione (a fronte delle giustificazioni addotte secondo le quali la norma avrebbe avuto lo scopo di evitare l'esclusione delle piccole imprese dal mercato e salvaguardare l'occupazione nel settore nonché tutelare la salute e la sicurezza pubbliche) ha ritenuto che la protezione delle piccole imprese e la salvaguardia dell'occupazione nel settore sono obiettivi economici e non motivi imperativi di interesse pubblico atti a giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento.
  Analogamente, quanto alla tutela della salute e della sicurezza pubbliche, ha ritenuto che le situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza legate alla presenza delle stazioni di servizio non presidiate non fossero dimostrate e, in ogni caso, anche ciò fosse stato dimostrato (in aderenza al principio di proporzionalità) ha ritenuto che il rimedio non può essere costituito dal divieto assoluto imposto dalla normativa italiana.
  Tanto considerato, non sembrerebbero sussistere ulteriori margini d'intervento in sede europea.
La Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economicoSimona Vicari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

conservazione del posto di lavoro

diritto alla salute