ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06169

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 299 del 26/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: BONOMO FRANCESCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
RAMPI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
BONACCORSI LORENZA PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
BRAY MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014
COPPOLA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 26/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 26/09/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06169
presentato da
BONOMO Francesca
testo di
Venerdì 26 settembre 2014, seduta n. 299

   BONOMO, ASCANI, RAMPI, MANZI, CARNEVALI, CAPOZZOLO, CAMPANA, MURER, BONACCORSI, BRAY, BORGHI e COPPOLA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 633 del 1941, così come modificata dalla legge n. 248 del 2000, ha investito la SIAE del compito di incassare e ripartire i diritti della fotocopiatura dei volumi e fascicoli di periodi entro il limite massimo del 15 per cento, in base agli accordi stipulati ad hoc con le associazioni rappresentative delle parti interessate (autori, editori ed utilizzatori);
   le associazioni rappresentative hanno il compito di fornire le liste dei nominativi degli aventi diritto alla SIAE perché vengano da quest'ultima contattati per liquidare loro quanto di propria spettanza;
   tuttavia risulta che molti sono gli autori di cui la SIAE non conosce il recapito e che vengono inseriti nell'elenco dei cosiddetti «senza recapiti» consultabile sul sito internet SIAE, comportando il mancato versamento dei diritti di reprografia;
   non risulta che SIAE abbia contattato — né cercato di contattare — tali autori, in taluni casi pure noti, per informarli della sussistenza di un proprio credito e per chiedere loro le coordinate bancarie necessarie ad effettuare il pagamento;
   tale sistema obbliga gli autori ed editori a monitorare costantemente il citato elenco dei «soggetti non reperiti» pubblicato sul sito della SIAE e sacrifica la posizione di quanti non sono a conoscenza del diritto a percepire il citato compenso;
   che appare singolare che la SIAE, pur trattenendo una percentuale del 20 per cento sui diritti a tale titolo intermediati, non ponga in essere alcuna attività di ricerca dei beneficiari di tali diritti e dei loro recapiti –:
   se sia corretta tale pratica e se non sia possibile indicare una soluzione alternativa più agevole, quale potrebbe essere quella di richiedere alle associazioni di categoria di fornire alla SIAE non solo i nominativi ma anche i recapiti IBAN degli aventi diritti o di onerare le medesime associazioni di fornire alla SIAE i recapiti degli aventi diritto affinché quest'ultima possa informarli della sussistenza di un credito e richiedere loro le necessarie coordinate bancarie. (4-06169)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-06169
presentata da
BONOMO Francesca

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, riguardante l'attività della SIAE per la riscossione e la ripartizione dei compensi derivanti dall'attività di reprografia di opere protette dalla legge sul diritto d'autore, si comunica quanto segue.
  La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme di tutela del diritto d'autore», ha modificato l'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore, di seguito LDA), introducendo in Italia la legittima riproduzione, mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, di opere tutelate (con esclusione di spartiti e partiture musicali) purché effettuata ad uso personale e limitata al 15 per cento dell'intero volume o fascicolo di periodico. La stessa disposizione, modificando l'articolo 181-
ter della stessa LDA, ha previsto, a fronte di tale riproduzione, l'obbligo, a carico di biblioteche pubbliche e centri di riproduzione, di corrispondere un equo compenso ed ha incaricato la SIAE della sua riscossione e ripartizione agli aventi diritto.
  Così precisato il contesto giuridico di riferimento, la competente direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore ha comunicato, altresì, che «Il comma 1 dell'articolo 180-
ter della LDA prevede, in particolare, che i compensi per le riproduzioni siano riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla SIAE, sulla scorta di accordi conclusi tra l'Ente e le associazioni delle categorie interessate, aventi ad oggetto la misura e modalità di pagamento dei medesimi. Il comma 2 del predetto articolo disciplina, invece, l'ipotesi di ripartizione fra gli aventi diritto per i quali la SIAE non svolga attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180 della LDA, stabilendo che possa avvenire anche tramite le principali associazioni di categoria interessate, individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente di cui all'articolo 190 della LDA, in base ad apposite convenzioni.
  L'attività di liquidazione degli incassi effettuati impone, quindi, una ulteriore ricerca a posteriori degli autori ed editori che non siano già associati o mandanti di SIAE, ai quali tali diritti spettano.
  In ossequio alle previsioni normative di cui sopra, nel 2004 la SIAE ha concluso accordi con le associazioni rappresentative degli aventi diritto (autori ed editori letterari), accordi in base ai quali si è condivisa la disciplina della materia e le modalità di svolgimento del servizio, ivi prevedendosi, in particolare, che:
   
a) la ripartizione dei diritti d'autore relativi all'attività di reprografia avvenga in base ad un sistema di campionamento;
   
b) siano a carico delle predette associazioni, dietro compenso a valere sull'intera provvigione trattenuta sugli incassi, le operazioni di rilevazione e di elaborazione dati nonché le attività di individuazione degli aventi diritto.

  Il sistema previsto dagli accordi intercorrenti con le associazioni di categoria, quindi, pone a carico di queste ultime l'attività di ricerca dei recapiti, mentre è a carico di SIAE l'invio ai recapiti forniti delle comunicazioni relative ai pagamenti.
  In sostanza, a conclusione delle attività di rilevazione e campionamento in capo alle associazioni rappresentative degli autori ed editori, queste stesse forniscono alla SIAE le liste dei nominativi degli aventi diritto, nonché i recapiti e gli elementi utili alla loro identificazione e alla presa di contatto da parte di SIAE (indirizzi e-mail personali, di dipartimenti universitari, agenti letterari, ecc.). La SIAE, sulla base dei dati forniti dalle associazioni, provvede a contattare gli aventi diritto individuati per liquidare loro quanto di spettanza.
  È opportuno sottolineare come la SIAE possa operare pagamenti solo una volta che sia certa della correttezza del pagamento stesso (certezza impossibile in assenza di tutti i dati necessari).
  Infatti, indipendentemente ed in aggiunta alle attività di identificazione svolte dalle citate associazioni di categoria, viene messo a disposizione nel sito SIAE un elenco, aggiornato annualmente, dei beneficiari i cui recapiti non siano ancora stati reperiti, quelli su cui esistono dubbi di omonimia, quelli i cui eredi non siano stati individuati e quelli che non hanno fornito riscontro alle comunicazioni della SIAE. Tale elenco comprende ogni elemento utile ad una sicura identificazione e ad evitare rischi di omonimia (titolo del libro, codice ISBN, nominativi dell'autore ed eventuali coautori, nominativo dell'editore, anno di incasso del diritto, anno di pubblicazione sul sito). Detto elenco e pubblicato dalla SIAE, unitamente a tutte le istruzioni per potere fornire le informazioni richieste ed ottenere conseguentemente il dovuto pagamento. L'attività della SIAE, quindi, non è volta al mero «rintracciamento fisico» di un soggetto quanto – una volta rintracciato – all'ottenimento, da parte sua, dei dati necessari a consentire il pagamento. Taluni di questi dati, come noto, sono qualificati come attinenti alla sfera della riservatezza personale e sono conseguibili, pertanto, soltanto con la partecipazione della volontà del diretto interessato.
  È evidente che la pubblicazione sul sito rappresenta uno strumento integrativo per la ricerca degli autori, in tutti i casi in cui i recapiti non siano disponibili, oltre ad essere strumento fondamentale che permette ai soggetti contattati da SIAE di verificare l'affidabilità delle comunicazioni ricevute e l'effettiva paternità dei libri fotocopiati. L'elenco in parola contiene tutti gli elementi utili per una certa identificazione, unitamente alle istruzioni per potere fornire le informazioni richieste ed ottenere il dovuto pagamento.
  La SIAE, peraltro, integra le attività di ricerca svolte dalle associazioni citate anche con attività autonome di ricerca, per assicurare al meglio la certezza dei pagamenti.
  Secondo quanto rappresentato dalla SIAE, nel corso degli anni (circa 10) di svolgimento dell'attività in questione (raccolta della reprografia e relativa ripartizione attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative), la SIAE ha distribuito agli autori una media di circa l'80 per cento dei diritti incassati, con un «non distribuito» giacente (comunque perfettamente accantonato, disponibile ed in attesa di assegnazione) da considerarsi sostanzialmente poco significativo se rapportato alla platea indistinta degli aventi diritto (che contempla anche, e soprattutto, soggetti non associati alla SIAE).
  Appare, infine, utile segnalare che già nel marzo 2014 il consiglio di gestione della SIAE ha deliberato di rivedere gli accordi in essere, al fine di pervenire ad ulteriori perfezionamenti del sistema oggi praticato, tramite meccanismi che consentano il massimo raggiungimento degli aventi diritto.
  Infine, si segnala che, in occasione del recepimento della direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, sarà cura di questo Ministero adottare tutte le opportune soluzione affinché le questioni sollevate nell'interrogazione possano essere risolte in maniera soddisfacente per i titolari dei diritti.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoIlaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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