ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06124

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 297 del 24/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 24/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06124
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 24 settembre 2014, seduta n. 297

   GRIMOLDI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   i docenti d'istituto di II fascia hanno conseguito il titolo abilitante attraverso un percorso speciale (PAS) selettivo «in itinere», ottenuto attraverso il superamento di esami scritti e orali attinenti alla classe d'insegnamento e alle materie pedagogiche, superando infine l'esame di Stato;
   i docenti, riconosciuti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto tali, ancor prima di conseguire il titolo abilitante, hanno ricoperto incarichi di insegnamento per diversi anni (in media 10 anni) garantendo la continuità didattica ed educativa scolastica, svolgendo le stesse mansioni dei colleghi di ruolo, con le stesse responsabilità giuridiche e hanno prestato servizio con contratti prorogabili fino al 30 giugno, al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche;
   il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone, per il reclutamento dei docenti, di un sistema che si basa sulla costituzione di una pluralità di graduatorie, a loro volta suddivise internamente in più fasce. Per l'immissione in ruolo, ovvero, per la stipula di contratto a tempo indeterminato, i docenti vengono attinti dalle graduatorie di merito (per il 50 per cento) e dalle graduatorie a scorrimento (per il restante 50 per cento). La scelta è operata ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali;
   il reclutamento dei docenti avviene tramite l'utilizzo di tre diversi tipi di graduatoria:
    a) graduatorie ad esaurimento (GAE) – vi sono inseriti i docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento. Dal 2006 non è più possibile iscriversi in queste graduatorie, perché chiuse a seguito dell'emanazione della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 605;
    b) graduatorie di merito – vi sono inseriti i docenti vincitori di concorso pubblico a cattedre;
    c) graduatorie di istituto a loro volta articolate in 3 fasce:
     I fascia comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva nella graduatorie ad esaurimento;
     II fascia comprende i docenti abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
     III fascia comprende i docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento;
   il dirigente scolastico attinge alle graduatorie di istituto per:
    a) supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, per posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, non coperte dall'ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria;
    b) supplenze temporanee (che possono trasformarsi in annuali);
    c) supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre;
   è in atto una grave discriminazione dei docenti abilitati PAS, rispetto a quelli inseriti nella graduatoria ad esaurimento e rispetto al piano di assunzioni straordinarie previsto dal Governo:
    1) a parità di titoli, la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 605, ha decretato la chiusura delle graduatorie ad esaurimento e sancito ad avviso dell'interrogante una disparità di trattamento lavorativo, garantendo agli abilitati ante 2006 (con eccezione dei ricorsisti) l'immissione in ruolo attraverso lo scorrimento delle stesse; oggi il Governo impone ad alcune categorie di abilitati che hanno conseguito il titolo abilitante dopo il 2006 il superamento di un concorso obbligatorio;
    2) chi è nelle graduatorie ad esaurimento ha la possibilità di essere nominato in tutta la provincia e su posto vacante fino al 30 giugno o 31 agosto, ed ha la possibilità, inoltre, di essere nominato anche dalla prima fascia delle graduatorie d'istituto. Al contrario, i docenti di seconda fascia (abilitati) hanno la possibilità di essere nominati solo su 20 scuole ed esclusivamente dal dirigente scolastico;
    3) altro aspetto non meno rilevante riguarda quei docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, privi di servizio pregresso e cioè di alcuna esperienza lavorativa nella scuola, a dispetto di quelli inseriti in seconda fascia che vantano anni di servizio;
    4) il Governo intende integrare nel piano di assunzioni straordinarie anche i laureati in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento) e i cosiddetti «congelati SISS» che non sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; quindi il Governo intende mettere in atto, a graduatorie ad esaurimento chiuse, una corsia preferenziale per determinate categorie, lasciando «fuori» altre categorie che possiedono gli stessi requisiti dei «fortunati» che entreranno nel piano di assunzione;
   esistono precedenti che hanno permesso l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento nonostante la decretata chiusura:
    a) ricorso al T.A.R. degli abilitati SISS dopo il 2006 (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 4 ottobre 2013, n. 3862);
    b) IV fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento (istituita con decreto ministeriale n. 53 del 2012) alla quale hanno avuto accesso i precari che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11; essi hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
    c) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 3 I/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
    d) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
   il Governo ha proposto di risolvere il problema del precariato, prospettando per le graduatorie di istituto una riforma di reclutamento attraverso il canale concorsuale –:
   perché il Governo intenda bandire un nuovo concorso quando è già esistente un bacino di docenti formato e abilitato e con esperienza sul campo a cui attingere;
   perché intenda sostenere un concorso quando lo Stato italiano ha considerato inizialmente idonei all'esercizio della professione (reiterata per anni) persone con il solo titolo di laurea e in seguito ha permesso loro di conseguire il titolo abilitante con selezione in itinere ed esame di Stato finale;
   perché il metodo (che vanta numerosi precedenti) dell'immissione in ruolo di alcune categorie di docenti senza l'obbligo di alcun concorso, non sia valido per i docenti di II fascia d'istituto, posto che avrebbe dovuto essere tenuto in debito conto il fatto che bandire un concorso al quale, come giustamente la legge prevede, possono partecipare tutti, implica il rischio di immettere nella scuola chi non ha nessun anno di servizio e nessuna esperienza, e che si darebbe luogo a una ulteriore discriminazione per gli abilitati di seconda fascia con esperienza pregressa, che si troverebbero scavalcati in una professione ormai consolidata da anni con l'avallo dello Stato;
   se non si intenda considerare la possibilità, al pari dei colleghi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di utilizzare la seconda fascia d'istituto a scorrimento, come bacino ulteriore per l'immissione in ruolo dei docenti ivi presenti, considerando il criterio dei 36 mesi di servizio come da normativa europea o l'anzianità di servizio maggiore ai 36 mesi, con la possibilità di un assorbimento diluito nell'arco di tempo di 3 anni per legittimare le aspettative degli stessi. (4-06124)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

insegnante

licenza edilizia

assunzione