ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06116

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRECO MARIA GAETANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GULLO MARIA TINDARA PARTITO DEMOCRATICO 23/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/09/2014
Stato iter:
15/01/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/01/2015
LUPI MAURIZIO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/01/2015

CONCLUSO IL 15/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06116
presentato da
GRECO Maria Gaetana
testo di
Martedì 23 settembre 2014, seduta n. 296

   GRECO e GULLO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'accordo siglato tra Alitalia e la compagnia araba Etihad danneggia la Sicilia che vedrebbe una riduzione dei voli da Palermo e Catania del 50 per cento;
   ciò condannerebbe all'isolamento la Sicilia che peraltro non dispone di reti stradali adeguate ed ha un servizio ferrovia lumaca;
   come ha detto il presidente Renzi, il rilancio dell'Italia dipende dal rilancio del sud;
   non si può tollerare che l'Italia venga divisa in due –:
   se il Ministro interrogato, in sede di trattativa, fosse stato informato degli intendimenti della società acquirente in relazione a quanto descritto in premessa e quali iniziative abbia intrapreso in quella sede per evitare questa ulteriore penalizzazione per il territorio siciliano. (4-06116)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 gennaio 2015
nell'allegato B della seduta n. 363
4-06116
presentata da
GRECO Maria Gaetana

  Risposta. — In risposta al quesito posto dagli interroganti circa la riduzione dei collegamenti aerei da Palermo e Catania, occorre premettere che il mercato del trasporto aereo trova a livello comunitario la propria disciplina nel regolamento n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella Comunità.
  In base a tale regolamento, che si pone come finalità quella di governare in modo uniforme il graduale e progressivo processo di liberalizzazione del trasporto aereo attraverso la definizione di regole certe e comuni a tutti gli operatori del settore, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci.
  In altri termini, l'opportunità di istituire collegamenti aerei all'interno del territorio europeo è devoluta a logiche imprenditoriali e di mercato che si inquadrano in una dimensione concorrenziale e che, come tale, non consentono all'Amministrazione di intervenire sulle scelte operate dalle singole imprese.
  Ciò posto, è bene evidenziare che, proprio su impulso determinante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state emanate norme finalizzate a rendere più trasparenti gli accordi tra operatori al fine di evitare comportamenti potenzialmente distorsivi delle dinamiche concorrenziali.
  In particolare, si richiamano i commi 14 e 15 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013 interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) e relativa legge di conversione, nei quali commi si prevede espressamente che i gestori di aeroporti che stringono rapporti commerciali con vettori aerei in funzione dell'avviamento e dello sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario trasparenti e tali da garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentiti l'autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.
  I gestori aeroportuali dovranno comunicare all'Autorità di regolazione dei trasporti e all'ENAC l'esito delle procedure previste dal citato comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività.
  Peraltro, ad ottobre 2014 sono state pubblicate le menzionate linee guida, consultabili anche sul sito
web del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che consentiranno all'impianto normativo sopra descritto di esplicare pienamente i propri effetti, dotandolo di reale operatività, sotto la stretta vigilanza dell'ENAC e delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  La disciplina richiamata vale, naturalmente, per le future iniziative commerciali tra operatori del settore mentre, per quelle già esperite, resta fermo il generale potere di controllo e vigilanza svolto dall'ENAC su gestori aeroportuali e vettori in ordine al rispetto delle norme di settore in un contesto di elevata liberalizzazione del mercato.
  Certamente il quadro delineato conferma l'attenzione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, pur nell'ambito di una competizione economica di mercato, questa si sviluppi secondo logiche concorrenziali e non discriminatorie.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiMaurizio Lupi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

rete stradale