ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 23/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 23/09/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 03/10/2014

SOLLECITO IL 05/11/2014

SOLLECITO IL 05/12/2014

SOLLECITO IL 08/01/2015

SOLLECITO IL 02/02/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06099
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Martedì 23 settembre 2014, seduta n. 296

   REALACCI e BRAGA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   con la risposta all'atto 5-02986 presentato dai deputati Braga e Realacci il Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico, onorevole Simona Vicari, in merito alla condivisa necessità di normare e integrare in rete sistemi di accumulo in esistenti impianti che accedono a tariffe incentivanti, rispondendo così «[...] al fine specifico e condivisibile di garantire la correttezza della gestione del sistema di sostegno, in modo che l'incentivo, a carico dei consumatori elettrici sia effettivamente destinato alla sola energia già ammessa all'incentivo medesimo, esigenza che verrebbe a essere pregiudicata da un inserimento di sistemi di accumulo secondo regole e sistemi non codificati»;
   a quanto sopraddetto si aggiungeva: «il Governo considera una priorità per gli impianti a fonte rinnovabile non programmabile la realizzazione di configurazioni che consentano di migliorare la loro integrazione con il sistema elettrico e con le ordinarie regole di mercato, vista la particolare capacità di penetrazione dimostrata sul mercato nazionale. Al fine di perseguire questo obiettivo, il Ministero dello sviluppo economico, nei limiti consentiti dalle prerogative di indipendenza del regolatore, ha sensibilizzato gli Uffici dell'Autorità circa la necessità di dare piena attuazione alle previsioni di cui al citato decreto ministeriale 5 luglio 2012, allo scopo di consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie. Ci si attende quindi che, anche nelle more del completamento da parte del CEI (Comitato Elettrico Italiano) della definizione dei requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, entro l'estate questa disciplina sull'inserimento di sistemi di accumulo in impianti connessi alla rete sia definita e siano, anche, dettate le disposizioni essenziali per regolare la prestazione di servizi di rete. Parimenti, dopo l'emanazione della predetta delibera, il MiSE vigilerà affinché il GSE si attivi sollecitamente per la sua attuazione, adottando i conseguenti provvedimenti di dettaglio e le regole applicative necessarie per consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie, nel rispetto delle esigenze di corretta gestione degli incentivi»;
   è importante ricordare che il citato limite dell'estate di quest'anno è ampiamente superato –:
   se il Ministro dello sviluppo economico intenda sollecitare per quanto di competenza e acquisire al più presto la delibera di disciplina da parte del CEI – Comitato elettrico nazionale – che determina per legge i requisiti tecnici dei sistemi di accumulo connessi in rete affinché, per tramite del GSE, si dia piena attuazione alle previsione del decreto ministeriale 5 luglio 2012. (4-06099)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-06099
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  Gli interroganti nelle premesse dell'atto di cui si tratta, peraltro, fanno riferimento a una precedente risposta (interrogazione ordinaria a risposta orale in X Commissione Camera n. 5.02986) fornita, da un rappresentate di Governo del Ministero dello sviluppo economico, con la quale quest'ultimo, al fine di dare risposta ai quesiti allora richiesti, evidenziava la necessità di regolamentare e integrare in rete sistemi di accumulo in impianti esistenti che accedono alle tariffe incentivanti, al fine condivisibile di garantire la correttezza della gestione del sistema di sostegno.
  Ciò premesso, al riguardo, si confermano le limitate possibilità di azione del Ministero nei confronti di eventuali ritardi dell'Autorità per l'energia, cui l'ordinamento riserva una posizione di indipendenza nei confronti dell'esecutivo.
  Nel merito, si fa presente quanto segue.
  Il 20 novembre 2014, l'Autorità per l'energia ha emanato la deliberazione n. 574 del 2014, recante «Disposizioni concernenti l'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale».
  Il provvedimento definisce, in sede di prima applicazione, le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di accumulo di energia elettrica nonché le misure dell'energia elettrica ulteriori, eventualmente necessarie per la corretta erogazione di strumenti incentivanti o di regimi commerciali speciali in presenza di sistemi di accumulo.
  Si sottolinea come si tratti di «prime disposizioni, finalizzate a consentire la normale gestione dei sistemi di accumulo nell'ambito dell'erogazione del servizio elettrico, con particolare riferimento alle condizioni per l'accesso e l'utilizzo delle reti; e che, pertanto, esse possano essere oggetto di revisione e completamento a seguito delle fasi iniziali di implementazione, sulla base dei nuovi elementi che si renderanno disponibili, anche con riferimento ai progetti pilota in corso».
  La stessa delibera prevede un successivo provvedimento, da emanare a seguito del completamento, da parte del Comitato elettrotecnico italiano, della variante 2 alla norma Cei 0-16 e della variante 3 alla norma Cei 0-21, per definire i servizi di rete che dovranno essere prestati dai sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione.
  La validità della nuova regolazione, ancorché transitoria, partirà dal 1o gennaio 2015.
  Il Ministero dello sviluppo economico, vigilerà affinché il Gestore servizi energetici si attivi prontamente per dare attuazione alla predetta deliberazione, attraverso l'adozione dei provvedimenti di dettaglio e le regole applicative necessarie per consentire l'ordinato sviluppo del settore e delle relative tecnologie, nel rispetto delle esigenze di corretta gestione dei meccanismi incentivanti.

Il Viceministro dello sviluppo economicoClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prestazione di servizi

energia rinnovabile

tecnologia