ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 290 del 15/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO LUIGI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 09/10/2014

SOLLECITO IL 11/12/2014

SOLLECITO IL 18/02/2015

SOLLECITO IL 11/06/2015

SOLLECITO IL 31/07/2015

SOLLECITO IL 30/09/2015

SOLLECITO IL 30/11/2015

SOLLECITO IL 29/01/2016

SOLLECITO IL 29/03/2016

SOLLECITO IL 15/06/2016

SOLLECITO IL 29/07/2016

SOLLECITO IL 28/10/2016

SOLLECITO IL 09/01/2017

SOLLECITO IL 30/03/2017

SOLLECITO IL 30/05/2017

SOLLECITO IL 28/07/2017

SOLLECITO IL 30/10/2017

SOLLECITO IL 18/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06019
presentato da
DI MAIO Luigi
testo di
Lunedì 15 settembre 2014, seduta n. 290

   LUIGI DI MAIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stabilisce che le aziende dei call center con almeno venti dipendenti possano decidere di delocalizzare l'attività di call center fuori dal territorio nazionale. In tal caso, devono darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre, devono darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri;
   la medesima norma stabilisce, altresì, che, in attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri;
   infine, l'articolo 24-bis, al comma 4, prevede che quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Analoga comunicazione circa la collocazione dell'operatore è prevista nel caso in cui sia un cittadino ad essere destinatario di una chiamata da un call center;
   il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione;
   risulta all'interrogante, tuttavia, che molte aziende del settore non rispettino la normativa sopra segnalata, con grave pregiudizio per la tutela di alcuni diritti fondamentali;
   in primo luogo, infatti, vi è un grave pregiudizio per quanto riguarda la tutela del diritto alla privacy dei cittadini che entrano in contatto con i call center collocati fuori dal territorio nazionale e che non vengono avvisati del fatto che stanno parlando con un operatore non collocato sul territorio nazionale. Più volte è stata proposta l'introduzione, in fase di instradamento della chiamata al sistema automatico di risposta (IVR), di una fonìa che permettesse all'utente di scegliere con quale operatore parlare, se nazionale o straniero, a tutt'oggi senza seguito alcuno;
   inoltre, vi è un gravissimo pregiudizio per i livelli occupazionali; in questo senso, è tuttora in corso un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico con le parti interessate per cercare di affrontare il problema, fino ad ora con scarsi successi, nonostante si siano già svolti alcuni incontri –:
   se ai Ministri interrogati risulti che vi sia una corretta applicazione della normativa sopra citata;
   se i Ministri interrogati non ritengano di dover assumere iniziative, anche normative, per l'istituzione di un sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione della normativa citata, al fine di renderne più efficace l'applicazione;
   in quale modo i Ministri intendano proseguire nella conduzione dei tavoli di crisi aperti;
   quali azioni intendano intraprendere i Ministri interrogati al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.
(4-06019)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto all'occupazione

conservazione del posto di lavoro