ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05993

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 288 del 11/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 11/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11/09/2014
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 22/09/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 04/12/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/12/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05993
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo di
Giovedì 11 settembre 2014, seduta n. 288

   PLANGGER. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
   in occasione del vertice Unione europea Canada nell'ottobre 2008 venne stabilito di avviare trattative volte a concludere un ampio accordo economico e commerciale con il Canada;
   le trattative sono state aperte il 10 giugno 2009 e il 18 ottobre 2013 il Presidente della Commissione europea e il Primo Ministro canadese hanno firmato un accordo in linea di principio, lasciando poi ai funzionari il compito di elaborare i dettagli finali, che però ad oggi ancora non sono stati definiti; l'accordo dovrà poi essere ratificato anche da tutti gli Stati membri per entrare in vigore, dopo aver ottenuto il via libera del Parlamento europeo e del Consiglio;
   la base normativa per le trattative e la conclusione di trattati commerciali con Stati terzi è costituita, rispettivamente, dagli articoli 207 e 216 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
   posto che l'Unione europea ha competenza esclusiva per la politica commerciale, non è chiaro se il «Comprehensive Economic and Trade Agreement» sia un accordo commerciale misto oppure di esclusiva competenza dell'Unione europea, dal momento che si parla di accordo misto quando il testo riguarda sia competenze esclusive dell'Unione europea sia competenze esclusive degli Stati membri e di conseguenza necessiterebbe anche dell'approvazione degli Stati membri;
   il servizio giuridico del Consiglio, in un parere, ha considerato il «Comprehensive Economic and Trade Agreement» un accordo misto –:
   se il Governo possa chiarire che si tratta di un accordo misto oppure di esclusiva competenza dell'Unione europea e se intenda considerare la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un parere riguardo alla compatibilità del previsto accordo con i Trattati fondamentali dell'Unione europea. (4-05993)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-05993
presentata da
PLANGGER Albrecht

  Risposta. — L'Accordo di libero scambio Unione europea-Canada (Comprehensive economic and trade agreement - Ceta), mira alla più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell'Unione europea. Nel corso dell'ultimo vertice Unione europea-Canada, svoltosi il 26 settembre 2014 ad Ottawa, è stata annunciata la conclusione, sotto il profilo politico, dei negoziati per il Ceta, analogamente a quella per il correlato negoziato per un accordo quadro (Strategie partnership agreement - Spa).
  Come noto, il Ceta – il cui negoziato era stato avviato nel maggio 2009 – è un accordo mirante a facilitare le relazioni commerciali tra il Canada e l'Unione europea grazie ad una serie di misure innovative ed ambiziose che spaziano dalla liberalizzazione degli scambi alla facilitazione dell'accesso al government procurement, ovvero agli appalti pubblici, all'apertura del mercato dei servizi, all'offerta di condizioni favorevoli per gli investimenti ed alla protezione delle indicazioni geografiche.
  Nell'Accordo Ceta è di precipuo interesse per l'Italia il tema delle regole di origine, l'accesso al mercato degli appalti pubblici e, soprattutto, la protezione delle indicazioni geografiche (Iigg). L'intesa raggiunta su queste questioni può essere considerata soddisfacente anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche, avendo ottenuto l'applicazione del principio di coesistenza dei marchi e l'accettazione della clausola di
grandfathering (esenzione) ed altri obblighi in termine di differenziazione con i marchi precedentemente registrati in Canada.
  Per l'Unione europea l'intesa raggiunta con il Canada è un risultato positivo di tutto rilevo, in quanto stabilisce un precedente importante per futuri negoziati commerciali multilaterali. Da parte italiana ci si può ritenere soddisfatti dei risultati raggiunti dal negoziato per questo accordo, che il paese ha sostenuto con convinzione, ritenendolo suscettibile di consolidare le relazioni tra Unione europea e Canada. Vi è quindi motivo di ritenere che l'attuazione del Ceta condurrà ad un considerevole, e positivo, aumento delle opportunità commerciali ed economiche, consentendo un migliore accesso reciproco ai mercati e più vantaggiose opportunità di investimento. Auspichiamo pertanto che le discussioni di carattere tecnico tuttora in corso – così come il lavoro di traduzione e di «ripulitura» linguistica dei testi – possa essere finalizzato velocemente. Conclusi i negoziati politici, infatti, la stesura del testo viene ora perfezionata in alcune discussioni di carattere tecnico che si stanno svolgendo nel competente comitato a Bruxelles (Cpc - Comitato di politica commerciale).
  Come ricordato dall'interrogante, tra le questioni ancora da chiarire vi è anche la natura dell'accordo, ovvero se esso sia da ritenersi «misto» o di esclusiva competenza dell'Unione. Il Consiglio è pressoché unanime nel ritenere l'accordo «misto». Da parte italiana si condivide tale valutazione – in quanto il Ceta tratta in misura rilevante questioni di competenza mista o esclusiva degli stati membri, quali la proprietà intellettuale, i trasporti, la sicurezza sul lavoro, gli investimenti – e sosterrà tale linea nelle sedi competenti. Indipendentemente dalla natura «mista» o di esclusiva competenza dell'Unione europea dell'accordo, la valutazione sull'opportunità di chiedere il parere della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) potrà essere effettuata una volta noto il testo finale dell'accordo stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleBenedetto Della Vedova.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accordo misto

accordo economico

competenza degli Stati membri