ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05960

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 287 del 10/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'ARIENZO VINCENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/09/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/10/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05960
presentato da
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Mercoledì 10 settembre 2014, seduta n. 287

   D'ARIENZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 56 del 7 aprile 2004, è stata stabilita la ripartizione tra le rappresentanze di genere, tra gli altri, anche negli organi esecutivi degli enti locali;
   in particolare, l'articolo 1 comma 137, prevede che «Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico»;
   presso il comune di Oppeano (Verona), con decreto di nomina della giunta comunale prot. n. 9015 del 5 giugno 2014, il sindaco ha nominato l'organo esecutivo in parola in cui la rappresentanza di genere femminile è inferiore al 40 per cento (tre uomini e una donna), come invece diversamente disposto dalla legge n. 56 del 2014;
   nel decreto di nomina citato in precedenza si legge: «Dato atto che non si rinvengono figure esterne al Consiglio Comunale in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale per l'assunzione delle deleghe assessorili ed al contempo idonee a rappresentare i valori programmatici con vincolo di fiduciarietà politica»;
   non sono note né specificate le modalità con cui si sostiene l'assunto né si fa riferimento alle eventuali azioni avviate per l'individuazione di figure esterne al Consiglio, sia in Oppeano che altrove;
   in questo modo si dichiara, inverosimilmente ed in parte anche in maniera offensiva, che nessuna donna sia in possesso delle caratteristiche di idoneità richieste dallo statuto;
   lo statuto comunale in vigore prevede all'articolo 23 comma 2 che: «gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale»;
   ad integrazione, come è noto, sebbene per i comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti, non ci siano disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, dalla consolidata giurisprudenza amministrativa si evince chiaramente che le norme dettate dagli articoli 6, 46 e 47 del testo unico degli enti locali non devono essere considerate norme di valore programmatico ma precettive. Ciò anche nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione italiana che sancisce proprio il principio generale delle pari opportunità;
   non è accettabile nessuna giustificazione a supporto della scelta del sindaco di Oppeano (Verona) di derogare al dettato legislativo e statutario in ordine alla rappresentanza di genere nella composizione della giunta, atteso che la recente volontà del Parlamento è stata chiaramente diversa;
   il delicato tema investe la totalità degli enti locali in quanto chiunque potrebbe adombrare una motivazione risibile come quella del comune di Oppeano (Verona) per aggirare la norma e il sacrosanto principio in essa contenuto;
   il contesto in esame è oggetto di valutazione presso la prefettura di Verona interessata da alcuni consiglieri comunali della località in parola –:
   se non ritenga urgente intervenire chiarendo i termini del contesto e per affermare, se ce ne fosse ancora bisogno, i principi insuperabili dell'equilibrio tra le rappresentanze di genere e del rispetto della norma che ne tutela la previsione.
(4-05960)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-05960
presentata da
D'ARIENZO Vincenzo

  Risposta. — La questione della composizione delle giunte delle amministrazioni locali occupa un posto di rilievo nell'attuazione del principio delle pari opportunità nelle cariche elettive anche, e soprattutto, alla luce di una recente giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto attraverso diverse ed univoche decisioni, imponendo ai sindaci e ai presidenti di provincia di procedere all'integrazione delle giunte costituite da soli uomini o da un numero carente di donne.
  Tale giurisprudenza è stata particolarmente rilevante per aver respinto le posizioni di chi riteneva le disposizioni contenute negli statuti comunali e provinciali come norme di mero valore programmatico e non precettivo e per aver configurato, d'altra parte, il rispetto del principio di pari opportunità come un obbligo gravante su chi nomina i componenti della giunta.
  Anche se è indubbio che la scelta dei componenti della giunta rientri in un ambito di notevole discrezionalità politica, quest'ultima non può arrivare a rendere ininfluente ciò che dispone l'articolo 51 della Costituzione, laddove garantisce sia alle donne che agli uomini la possibilità di accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza e laddove sancisce che le pari opportunità debbano essere promosse dalla Repubblica (ovvero anche dai comuni e dalle province) con «appositi provvedimenti».
  Il raggiungimento dell'obiettivo delle pari opportunità è altresì previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il quale gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia.
  Lo stesso decreto legislativo n. 267 dispone, all'articolo 46, comma 2, che il sindaco e il presidente della provincia nominino i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.
  Si soggiunge che la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, al comma 137 dell'articolo 1, ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
  Il Ministero dell'interno, con circolare del 24 aprile 2014 ha fornito indicazioni applicative in ordine alla disposizione richiamata, sottolineando, altresì, la necessità che il sindaco, prima di nominare la giunta, in attuazione del principio di parità di genere, svolga un'attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità di persone appartenenti ad entrambi i generi. Nella circolare viene evidenziata, inoltre, l'esigenza che nell'atto di nomina della giunta, in cui risulti assente un genere, il sindaco renda adeguata motivazione circa le ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità.
  Sulla questione il Consiglio di Stato, V Sezione, nella sentenza n. 3938 del 24 luglio 2014, ha chiarito che «l'interpretazione delle disposizione statutaria nel senso che occorre assicurare la presenza “di norma” di entrambi i sessi, non può che essere riferita ad un tendenziale equilibrio dei generi nella composizione della Giunta, nel senso che, di norma, la presenza in giunta di uomini e donne deve essere effettivamente equilibrata. Pertanto, il sindaco deve dare conto, per motivi obiettivi, di essere stato impossibilitato a garantire l'effettiva parità dei generi ossia la presenza di un numero di donne tendenzialmente pari a quello degli uomini nella Giunta, pena la violazione della citata norma statutaria, attuativa di una garanzia costituzionale, garantita anche a livello internazionale ...».
  In particolare, per quanto riguarda la vicenda del comune di Oppeano, la prefettura di Verona ha reso noto che i consiglieri di minoranza, con segnalazione del 16 giugno 2014, hanno lamentato il mancato rispetto della rappresentanza di genere nella composizione della giunta, che consta di cinque componenti compreso il sindaco, non essendo stato raggiunto il limite del 40 per cento, cioè due componenti, come previsto dal richiamato articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014.
  La prefettura ha investito della questione il sindaco il quale, nel fornire le proprie deduzioni in risposta alla segnalazione della minoranza, ha argomentato che i tentativi esperiti nei confronti delle consigliere comunali neo elette per il raggiungimento di una percentuale congrua, non hanno sortito il risultato auspicato, non avendo ottenuto una disponibilità sufficiente a soddisfare l'esigenza di equilibrio delle rappresentanze di genere.
  Anche la possibilità di nomina di un assessore esterno, prevista dallo statuto comunale, si è rivelata di problematica attuazione per la difficoltà di individuare una donna che riassumesse i necessari requisiti di disponibilità e competenza nelle materie oggetto di delega e nel contempo fosse idonea a rappresentare i valori programmatici con vincolo di fiduciarietà politica.
  Quanto all'adeguatezza della motivazione fornita dai sindaco circa le ragioni che non gli avrebbero consentito di nominare assessori di sesso femminile, si fa presente che l'ordinamento vigente, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a organi di questa amministrazione.
  Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi giurisdizionali o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le consuete regole vigenti in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

potere di nomina

esperienza professionale

soglia di garanzia