ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05934

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 285 del 08/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 08/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05934
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Lunedì 8 settembre 2014, seduta n. 285

   GRIMOLDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), recante semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali, è entrato in vigore il 21 agosto 2013 e contiene molteplici disposizioni in materia di patrimonio immobiliare pubblico;
   nella sostanza la norma riprende la procedura di devoluzione dei beni demaniali dello Stato agli enti locali e territoriali a suo tempo prevista dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, cosiddetto «federalismo demaniale», che per esplicita previsione del decreto è diventato applicabile solo laddove non incompatibile con il citato articolo 56-bis;
   il decreto legislativo sul federalismo demaniale (articolo 9, comma 5) poneva un vincolo di destinazione sulle somme rivenienti all'ente destinatario del bene dalla cessione degli immobili e delle quote del fondo immobiliare (cui il bene fosse stato trasferito). La norma prevedeva, in particolare, che gli enti destinatari dei beni acquisissero il 75 per cento delle risorse nette derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito nonché di quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari e che le destinassero alla riduzione del debito o, in assenza di debito o per la parte eccedente, a spese di investimento e che destinassero il residuo 25 per cento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
   l'articolo 56-bis non si è limitato a ribadire l'applicabilità del vincolo di destinazione delle somme in relazione ai beni acquisiti in proprietà dagli enti derivanti dal trasferimento di beni statali, imponendo invece un nuovo vincolo di destinazione gravante sulle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali;
   la misura, adottata come contropartita di vacue e non verificabili azioni da parte dello Stato «In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale», obbliga i comuni a destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato anche il 10 per cento del ricavo da vendite del patrimonio del comune, patrimonio originario e unicamente nella disponibilità del comune stesso;
   si tratta nella sostanza di un vero e proprio esproprio di risorse ai danni del comune, non giustificato da alcun beneficio per i comuni stessi, oltreché di un'operazione disincentivante verso lo stesso processo di dismissione da parte dei comuni, che nel momento in cui vendono i propri immobili realizzano di fatto una diminuzione delle proprie competenze economiche in misura pari al 10 per cento netto a favore dello Stato;
   unica eccezione all'applicabilità del vincolo di destinazione del 10 per cento delle risorse appare l'ipotesi in cui l'ente proprietario del bene venduto sia tenuto a ridurre il proprio debito ope legis –:
   a distanza di più di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, quali siano gli effetti registrati dal Governo derivanti dall'applicazione dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013;
   se il Governo intenda assumere iniziative per rivedere la materia citata in premessa, in particolare al fine di sopprimere il vincolo di destinazione relativo alla vendita di immobili appartenenti al patrimonio originario dell'ente. (4-05934)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

alleggerimento del debito

vendita

formalita' amministrativa