ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05924

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 284 del 05/09/2014
Firmatari
Primo firmatario: CRIMI' FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/09/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/09/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05924
presentato da
CRIMÌ Filippo
testo di
Venerdì 5 settembre 2014, seduta n. 284

   CRIMÌ. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   l'allegato XV bis del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 reca disposizioni circa l'arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole;
   al punto A, paragrafo 1, del suddetto allegato si riporta la possibilità per gli Stati membri, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo in fermentazione. Al paragrafo 2 del medesimo punto sono regolati i limiti del suddetto incremento in relazione alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, riportate nell'Allegato XI ter;
   dall'Allegato XI ter del Regolamento n. 1234/2007 si evince che le regioni italiane rientrano nelle zone viticole CI, GII e CHI per le quali l'allegato XV bis dispone un aumento massimo del grado alcolometrico di 1,5 per cento vol;
   l'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, dà facoltà alle regioni e le province autonome di autorizzare annualmente, con proprio provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);
   il decreto ministeriale 8 agosto 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante disposizioni di attuazione del Regolamento europeo 479/2008 e (CE) n. 555/2008, prevede che le regioni e le province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustifichino il ricorso;
   l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 vieta lo zuccheraggio dei prodotti vinicoli considerando questa pratica al pari di una sofisticazione consentendo ai produttori italiani l'utilizzo di mosti d'uva concentrati (MCR). Differentemente in altri Paesi dell'eurozona, come Germania e Francia, l'utilizzo dello zucchero per l'arricchimento del vino è una pratica consentita;
   con il documento PAC del 2000 si è assoggettato il mosto d'uva concentrato a sovvenzioni europee, aiuto mantenuto solo fino al 2012 dando così luogo a una concorrenza sleale tra i Paesi europei produttori di vino essendo il MCR molto più costoso dello zucchero;
   i mesi di luglio e agosto sono stati caratterizzati da abbondanti precipitazioni che hanno compromesso gravemente le produzioni vinicole, tali da rendere necessario un arricchimento del vino. I produttori del Nord Italia lamentano che un innalzamento del titolo alcolometrico di 1,5 per cento voi è insufficiente a produrre un vino adeguato alle richieste di mercato, ritenendo più opportuno un incremento del limite massimo al 3,0 per cento, al pari di quello previsto per la zona agricola A, in virtù del fatto che il clima eccezionale di questi mesi poco si discosta da un clima di tipo continentale tedesco;
   un'ulteriore difficoltà che incontrano i produttori sta nel reperimento del mosto d'uva concentrato, unica soluzione consentita dalla legge italiana. Ciò è causa di forti preoccupazioni in quanto l'arricchimento è un'operazione da effettuarsi nei dieci giorni dalla vendemmia, oramai prossima, durante la fermentazione –:
   quali iniziative intenda adottare nel brevissimo termine per innalzare almeno a 3,0 per cento il limite massimo d'incremento del titolo alcolometrico, fissato a 1,5 per cento vol dal Regolamento comunitario (CE) n. 1234/2007, viste le eccezionali condizioni climatiche che hanno interessato la nostra nazione;
   se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza per derogare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, consentendo l'impiego di zucchero per l'arricchimento del vino, al pari di Germania e Francia, essendo una materia prima ampiamente disponibile sul mercato e nettamente più economica al MCR.
(4-05924)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

viticoltura

vino

condizioni atmosferiche