ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05822

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 280 del 06/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 06/08/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/08/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/08/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/09/2014
Stato iter:
08/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/01/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2015

CONCLUSO IL 08/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05822
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Mercoledì 6 agosto 2014, seduta n. 280

   FERRARESI e DELL'ORCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, ha precisato che le disposizioni del medesimo decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto ministeriale 1o giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000;
   l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
   il medesimo comma prevede altresì che, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto;
   la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM, integrata con deliberazione 105/2013/R/COM, ha ritenuto opportuno dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, adottando modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 in linea con lo schema previsto dal documento per la consultazione 453/2012/R/com, tenendo conto delle esigenze emerse in sede di consultazione;
   lo stesso provvedimento ha quindi deliberato le agevolazioni applicandosi alle utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dagli eventi sismici inclusi nell'allegato 1 al decreto ministeriale 1o giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000;
   dopo la sospensione di sei mesi dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica e gas, le popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 hanno potuto usufruire di rateizzazioni automatiche senza interessi, per un periodo minimo di due anni, da applicarsi sia alle forniture in servizio di tutela sia sul libero mercato, è stato previsto anche l'azzeramento dei costi per eventuali nuove connessioni, subentri o volture richieste da soggetti la cui abitazione è inagibile; a tutti i clienti nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013 sono stati ridotti del 50 per cento i corrispettivi per l'utilizzo delle reti e gli oneri generali di sistema, nel secondo anno, cioè dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014, la riduzione per i corrispettivi di rete è stata del 50 per cento, mentre per gli oneri del 40 per cento; fra le agevolazioni vi è anche la rateizzazione delle bollette dell'acqua per 12 mesi;
   le agevolazioni si applicano in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e a quelle dei moduli abitativi temporanei;
   si definiscono come «moduli temporanei abitativi» i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012; nei moduli temporanei abitativi la dotazione impiantistica non prevede utenze gas e il riscaldamento è assicurato tramite rete elettrica, necessitando pertanto di una potenza impegnata fino a 6 chilowatt;
   a due anni dal terremoto risultavano ancora occupati circa 800 moduli su 977 inizialmente installati, per un totale di circa 2.600 persone dentro alloggiate;
   nei moduli, poco più che container di cantiere, con certificazione energetica G), le opere infrastrutturali non hanno ancora avuto i collaudi tecnico amministrativi, vi sono infiltrazioni d'acqua, serramenti che non isolano dall'esterno, pavimenti che cedono, interventi continui per bonificare dai topi;
   la condizione di vita all'interno è esasperante, è alto il consumo di ansiolitici ed antidepressivi, le relazioni familiari, visto la ristrettezza degli spazi, sono spesso compromesse;
   le conseguenze ovvie della scelta fatta di acquistare moduli in classe energetica G), quella maggiormente energivora, stanno pesantemente ricadendo sulle persone costrette ad abitarli; in questo contesto, pur in presenza delle agevolazioni tariffarie, sono centinaia le bollette elettriche che hanno importi che vanno dai 1.500 ad oltre 3.000 euro annui, creando di fatto un peso economico insostenibile, un forte disagio e spesso l'impossibilità ad adempiere al loro pagamento;
   l'assistenza alle popolazioni, così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, deve poter incidere anche al fine di dare maggiore garanzia di diritto a chi si trova nella condizione di dover vivere, perché ha la casa inagibile a causa del terremoto, all'interno dei moduli;
   la ricostruzione procede con tempi dilatati, come più volte denunciato, e anche a causa dell'appesantimento della burocrazia causato dalle centinaia di ordinanze commissariali di difficile ed a volte contraddittoria interpretazione, i tempi di permanenza all'interno dei moduli si prevedono ancora lunghi;
   al 19 maggio 2014 sono scaduti i termini previsti, in particolare per le agevolazioni di riduzione dei corrispettivi per l'utilizzo delle reti e gli oneri generali di sistema, una misura che comunque, come si è riscontrato, non impedisce importi anomali, superiori a qualsiasi consumo in un comune edificio con superficie corrispondente;
   gli interroganti pensano che sia necessario un intervento governativo affinché, attraverso il commissario straordinario, si sostenga, in tutto o in parte, il costo dei consumi energetici dei moduli abitativi, e che tale costo possa essere coperto impiegando le risorse già stanziate nell'ambito del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 –:
   se il Governo non ritenga necessaria un'iniziativa urgente ed efficace per sostenere i costi dei maggiori consumi elettrici evidenziati a causa della carente coibentazione dei moduli abitativi;
   se il Governo non ritenga di assumere iniziative normative per prevedere ulteriori agevolazioni per i cittadini che hanno subito gli effetti drammatici del terremoto e che conseguentemente sono costretti a vivere in moduli abitativi, fino alla completa agibilità delle originarie residenze. (4-05822)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 aprile 2015
nell'allegato B della seduta n. 404
4-05822
presentata da
FERRARESI Vittorio

  Risposta. — L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico con delibera 235/2012/R/com, in attuazione del decreto-legge 74/2012 (articolo 8, comma 2) ha sospeso temporaneamente i termini di pagamento delle fatture per l'energia elettrica per le popolazioni interessate dal terremoto dei maggio 2012 in Emilia. Con successivo provvedimento (delibera 6/2013/R/com), la medesima autorità ha stabilito tra l'altro che le fatture, i cui termini di pagamento erano stati sospesi, fossero rateizzate automaticamente su un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi, e ha introdotto alcune agevolazioni sulla tariffa elettrica per le popolazioni colpite dal sisma che sono compensate tramite una componente tariffaria a carico degli utenti elettrici.
  Ciò premesso, per quanto di competenza, non ci sono osservazioni circa l'adozione di un'iniziativa per sostenere i costi dei maggiori consumi elettrici dei moduli temporanei abitativi in dotazione alle popolazioni colpite dal sisma, laddove i suddetti costi possano essere coperti, come suggerito nell'interrogazione in esame, attraverso l'impiego delle risorse già stanziate nell'ambito del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

Il Viceministro dello sviluppo economicoClaudio De Vincenti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0074

EUROVOC :

Emilia-Romagna

sisma

energia elettrica

societa' di servizi

industria elettrica

prestazione di servizi

termine di pagamento

zona sinistrata