ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 274 del 29/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 29/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 29/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05712
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Martedì 29 luglio 2014, seduta n. 274

   LAFFRANCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli sono assoggettate ad aliquota IVA al 10 per cento, come disposto dalla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede infatti, l'applicazione di questa aliquota alle «prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito»;
   il suindicato decreto stabilisce altresì alcune esenzioni (articolo 10, primo comma, n. 14), rivolte alle prestazioni di trasporto di persone, effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) e altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto locale marittimo, lacuale e fluviale;
   la medesima norma specifica inoltre che «si considerano urbani i trasporti effettuati nei territori di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri»;
   l'imposta pertanto non si applica al trasporto di persone e bagagli tramite taxi e a tutte le prestazioni di trasporto urbano marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, come confermato peraltro anche dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 7/E del 14 gennaio 1998;
   a giudizio dell'interrogante, in considerazione dei rilievi in precedenza riportati, risulta evidente una considerevole incoerenza legislativa delle disposizioni in vigore ed in precedenza richiamate: l'esenzione dall'IVA è prevista, quanto al trasporto terrestre, per i soli veicoli cosiddetti «da piazza» e non per il trasporto di linea, mentre per i trasporti per vie d'acqua l'imposta non è dovuta anche per il trasporto di linea;
   lo stesso Ministro interrogato ha riconosciuto la necessità di uniformare l'imposizione IVA sul trasporto urbano di linea con il decreto legge 328 del 1997, che però ha confermato il regime di esenzione previsto per i trasporti urbani per vie acquatiche nonché per i taxi (tabella A parte III);
   in ambito comunitario, l'interrogante segnala a tal fine che la direttiva 2006/112/Ce prevede l'assoggettamento dell'IVA senza distinzioni del trasporto di persone e dei rispettivi bagagli;
   il mancato assoggettamento all'imposta non permette pertanto alle imprese che operano nel trasporto di linea per vie acquatiche di detrarre l'imposta loro addebitata sugli acquisti — carburante, rifornimenti, servizi — secondo un principio di neutralità;
   tale disparità di trattamento, per il quale il trasporto di linea è tutto assoggettato all'IVA al 10 per cento salvo quello per vie acquatiche, a giudizio dell'interrogante, non ha alcuna giustificazione giuridica ma al contrario viola i principi di ragionevolezza e uguaglianza nonché il principio di neutralità dell'IVA, in considerazione del fatto che il rischio che si configura è di porre definitivamente a carico dell'operatore di trasporto di linea per vie d'acqua l'onere del tributo, come se fosse un consumatore finale e non un imprenditore;
   a giudizio dell'interrogante, in considerazione delle valutazioni critiche in precedenza esposte, che determinano evidenti effetti distorsivi anche in termini economici, oltre che incongruenze connesse all'applicazione del medesimo tributo per l'identica prestazione di servizio, occorrono misure correttive in grado di conformare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, sia nei riguardi delle prestazioni di trasporto extraurbano di persone e di quelle rese con mezzi diversi dai taxi, che nei confronti delle prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone eseguite attraverso servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare –:
   quali iniziative normative intenda assumere per uniformare il regime dell'IVA dei trasporti urbani di linea assoggettando all'aliquota del 10 percento anche le prestazioni di trasporto urbano di linea effettuate per vie acquatiche;
   se non ritenga opportuno, in considerazione delle criticità esposte in premessa, introdurre in tempi rapidi misure correttive al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contribuendo, a tal fine, ad armonizzare il diritto interno con gli obblighi comunitari, in considerazione del fatto che la già menzionata direttiva del 2006 prevede l'assoggettamento a IVA, senza distinzioni, del «trasporto di persone e dei rispettivi bagagli», che non avrebbe alcun impatto sulle prestazioni di trasporto non di linea effettuate dai veicoli da piazza, ovvero dai taxi, sia per vie terrestri sia per vie acquatiche. (4-05712)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto viaggiatori

politica comune dei trasporti

trasporto pubblico

IVA

esenzione fiscale

prestazione di servizi