ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05670

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 271 del 24/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 24/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 04/12/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/12/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05670
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271

   ROSATO e GREGORI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, all'articolo 4, ha autorizzato il Ministero degli affari esteri, in deroga alle disposizioni riguardanti il blocco del turn over, a procedere all'assunzione di fino a 35 segretari di legazione in prova, attraverso un concorso annuo, per ciascuno degli anni compresi nel quinquennio 2010-2014;
   sulla base di questa previsione normativa, negli anni, quindi, il Ministero ha bandito concorsi nel 2010, nel 2011, nel 2012 e, da ultimo, nel 2013;
   il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha introdotto per le amministrazioni dello Stato, anche quelle ad ordinamento autonomo, l'obbligo – per procedere all'indizione di un nuovo bando di concorso – di verifica dell'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007;
   questa novella normativa che è motivata anche – ma non solo – da esigenze di contenimento della spesa, è tesa a modificare la modalità di assunzione nelle pubbliche amministrazioni dello Stato a prescindere dalla loro capacità assunzionale sia essa dettata dalla norma generale o da una norma di settore;
   il legislatore ha inteso porre fine all'annoso problema della pendenza delle graduatorie, al mancato scorrimento delle graduatorie e al mancato utilizzo dei candidati risultati idonei all'interno delle graduatorie stesse (per le quali si ricorda la validità per legge di almeno tre anni, prorogata con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, sino al 31 dicembre 2016);
   la circolare n. 5, del 21 novembre 2013, del Dipartimento della funzione pubblica, sottolinea che la previsione normativa contenuta nel decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato e al punto 3.1 precisa che sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1o gennaio 2007, «c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali», esplicitando le sole esclusioni del comparto sanità e del comparto scuola;
   il combinato disposto, quindi, tra il decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, e il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, autorizzerebbe il Ministero degli affari esteri a procedere all'assunzione di fino ad un massimo di 35 unità annue, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti;
    una simile interpretazione è riconosciuta dalla sentenza TAR Lazio (Sezione 2) n. 10375, del 3 dicembre 2013, che ha confermato come il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, sia applicabile indistintamente a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere oggettivo o soggettivo;
   il Ministero degli affari esteri, invece, disapplicando la normativa sullo scorrimento delle graduatorie ha bandito un nuovo concorso nell'anno 2014;
   il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, non ha escluso alcun Ministero o alcuna amministrazione dello Stato dall'obbligo di scorrimento delle graduatorie, né esiste una norma di legge che esclude il Ministero degli affari esteri dall'applicazione delle norme sul pubblico impiego; non si capisce, quindi, su quale fonte normativa la direzione per le risorse e l'innovazione abbia bandito un nuovo concorso in vigenza di graduatorie, peraltro recenti, per i medesimi profili professionali;
   il Ministero, va precisato, ha assunto un comportamento contraddittorio con dette graduatorie in quanto: a) nel 2011 ha bandito un concorso per 29 posti anziché i 35 massimo consentiti in quanto ha deciso di assumere la restante parte del contingente attraverso lo scorrimento della graduatoria dell'anno precedente, b) il Dis (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Ministero degli affari esteri, ricorre a dette graduatorie per il reclutamento nell'ambito della collaborazione istituzionale –:
   se i Ministri interrogati ritengano che l'amministrazione abbia violato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, bandendo un nuovo concorso in vigenza di più graduatorie esistenti per i medesimi profili professionali;
   visti i ricorsi avanzati avverso i concorsi indetti in vigenza di graduatorie precedenti e che vedono il Ministero degli affari esteri parte in causa in questi procedimenti, come il Ministro intenda intervenire in autotutela al fine di evitare che risulti violata una norma di legge.
(4-05670)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-05670
presentata da
ROSATO Ettore

  Risposta. — L'interrogazione in esame offre lo spunto per confermare quanto la carriera diplomatica sia una carriera dello Stato retta da un ordinamento speciale («Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri» decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni) in ragione, tra l'altro, delle specificità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero.
  Il concorso bandito dal Ministero degli affari esteri per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre finalizzato alla selezione di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in ossequio al principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione diplomatica della Farnesina.
  Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Per il periodo 2010-2014, tale cadenza è stata disposta dal decreto legislativo 1 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2010, n. 30), che ha stabilito per il concorso diplomatico una deroga al regime generale del blocco del
turn-over.
  Solo in rarissime e specifiche occasioni l'amministrazione ha fatto ricorso all'assorbimento di idonei non vincitori di graduatorie vigenti, ad esempio nel 2010 per esigenze legate a sopravvenute e straordinarie necessità lavorative, visto che – è bene specificarlo – nell'anno precedente (2009) non si era tenuto alcun concorso diplomatico.
  Tale accadimento non rappresenterebbe un comportamento contraddittorio come indicato nell'interrogazione; è invece la piena dimostrazione della coerenza e della legittimità dell'azione del Maeci che, da sempre e tranne rarissime eccezioni come appunto quella del 2010, ha effettuato una scelta precisa in favore dell'indizione di nuovi concorsi per l'accesso alla carriera diplomatica.
  Medesime considerazioni vanno fatte riguardo la stipula della convenzione tra il Maeci e il Dis (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) della Presidenza del Consiglio, citata nel testo dell'interrogazione. L'eventualità per quest'ultimo organismo di attingere, a fini di reclutamento, dalle graduatorie di idonei non vincitori di precedenti concorsi diplomatici è la naturale conseguenza della suddetta scelta del Ministero in favore dell'indizione di nuovi concorsi.
  Con l'intesa in questione, infatti, si sono volute creare le condizioni per gli idonei non vincitori di concorsi diplomatici conclusi, affinché un'altra branca dell'amministrazione potesse eventualmente manifestare interesse a fini di assunzione per detti idonei non vincitori che il Maeci non ha intenzione di assumere.
  Il
modus operandi concorsuale del Maeci è oggi legittimato in maniera inoppugnabile sia sotto il profilo legislativo che giurisprudenziale.
  Come ricordato dagli interroganti l'articolo 4.3 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 125 del 2013, tra le altre cose subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'esistenza di una specifica autorizzazione.
  Nel caso dell'Amministrazione degli esteri tale autorizzazione esiste già e risiede nella normativa speciale di cui al decreto-legge 1 del 2010 che, come noto, in deroga al blocco del
turn-over nella pubblica amministrazione, legittima il Maeci non solo a bandire ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica sino ad un numero di 35 unità, annualmente, e per il quinquennio 2010-2014.
  In altre parole, la normativa del 2013 non ha aggiunto alcunché rispetto alle determinazioni del legislatore del 2010 sulla legittimità dell'indizione di nuovi concorsi da parte del Maeci.
  Anzi, il decreto-legge n. 103 del 2013 ne ha confermato i contenuti relativamente alla presenza di una previa, necessaria e speciale autorizzazione normativa per porre in essere un nuovo esercizio concorsuale.
  Non vi è quindi alcun combinato disposto tra il decreto-legge n. 101 del 2013 e la legge 1 del 2010, come inavvertitamente suggerito dagli interroganti, circa l'obbligo del Maeci di scorrere graduatorie vigenti di idonei non vincitori.
  Al contrario, se proprio un «combinato disposto» si volesse cercare, esso risiede nella conferma da parte del decreto-legge n. 101 del 2013 della piena legittimità del
modus operandi del Maeci e cioè quello di bandire nuovi concorsi per la carriera diplomatica sulla scorta dell'esistente, piena autorizzazione di cui alla legge n. 1 del 2010.
  In parallelo con il riscontro di tipo normativo, la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che, oggi, attraverso le sue ripetute determinazioni ha oramai prodotto un orientamento consolidato a favore del Maeci.
  Il Consiglio di Stato (con l'Adunanza plenaria n. 14 del 2011, e successivamente con una sentenza del 2013 e due del 2014) e il tribunale amministrativo regionale (con sentenza del 2014) – nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero degli esteri relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012 – hanno ripetutamente confermato la specialità normativa del Maeci (non solo relativa al decreto-legge 1 del 2010 ma altresì dell'ordinamento stesso dell'Amministrazione degli esteri, decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967), legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.
  Da notare che la suddetta specialità – che proprio ai sensi dell'Adunanza plenaria 14 del 2011 del Consiglio di Stato citata dagli interroganti impone al Maeci l'obbligo primario di bandire nuovi concorsi prima di un eventuale assorbimento di idonei non vincitori – è stata ribadita dalla giustizia amministrativa nel 2014 in occasione di tre pronunce: quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, a dimostrazione e riprova che con quest'ultima normativa non vi è stata alcuna novella sostanziale se non la conferma implicita della completa legittimità dell'azione dell'amministrazione (come, da ultimo, confermata in sede cautelare anche con riferimento alle impugnative presentate – e respinte – dagli idonei non vincitori del concorso 2013 avverso il concorso diplomatico 2014).
  Stante quanto sopra, il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale non ritiene di dover effettuare alcun intervento in autotutela, nella piena convinzione non solo di non aver violato in nessun modo il decreto-legge n. 101 del 2013, ma anzi di stare agendo in un quadro di assoluta legittimità e legittimazione normativa.

Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionaleLapo Pistelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2010 0001, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

EUROVOC :

assunzione

concorso amministrativo

impiegato dei servizi pubblici