ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05641

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 270 del 23/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PORTA FABIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 23/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05641
presentato da
PORTA Fabio
testo di
Mercoledì 23 luglio 2014, seduta n. 270

   PORTA e LA MARCA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (detta anche «quattordicesima»), in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
   tale beneficio viene erogato anche ai titolari di pensione in convenzione internazionale residenti all'estero;
   i beneficiari devono possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla tabella A allegata alla legge n. 127 del 2007 e che di seguito si riepilogano per i lavoratori dipendenti: fino a 15 anni di contribuzione la somma aggiuntiva è pari a 336 euro; oltre i 15 e fino ai 25 anni è pari a 420 euro; oltre i 25 anni è pari a 504 euro;
   l'Inps ha deciso che ai fini dell'importo da erogare nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana;
   tale decisione ha avuto come conseguenza l'erogazione dell'importo più basso previsto dalla legge alla stragrande maggioranza dei titolari di pensione in convenzione che di norma in Italia fanno valere un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni a causa dell'emigrazione in altri Paesi;
   sia il decreto-legge istitutivo della somma aggiuntiva, all'articolo 5, comma 1, che la circolare applicativa dell'Inps n. 119/2007 affermano che tale somma aggiuntiva è determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e che al fine della valutazione dell'anzianità contributiva deve essere considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione;
   la contribuzione estera, anche in virtù del principio dell'assimilazione dei territori che informa tutte le convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia, viene sempre presa in considerazione dall'Inps sia ai fini della maturazione del diritto che ai fini del calcolo (pensione virtuale) delle prestazioni italiane in pro rata –:
   se il Ministro abbia emanato provvedimenti interpretativi riguardo all'utilità della contribuzione estera ai fini della determinazione dell'importo della somma aggiuntiva (cosiddetta 14ma) sulle pensioni in convenzione e, qualora così non fosse, se intenda verificare i motivi per cui l'Inps non prende in considerazione la contribuzione estera ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva sulle pensioni in convenzione internazionale.
(4-05641)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2007 0081, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

pensionato

assicurazione per la vecchiaia

convenzione internazionale

ente pubblico

sicurezza sociale

salariato