ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05586

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 267 del 18/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BERLINGHIERI MARINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05586
presentato da
BERLINGHIERI Marina
testo di
Venerdì 18 luglio 2014, seduta n. 267

   BERLINGHIERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 5 comma 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 recita: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;
   secondo la Corte dei conti della Lombardia (parere 257/2012): «La norma sopra richiamata si inserisce nei più generali interventi di razionalizzazione e contenimento delle spese degli apparati pubblici che, negli ultimi anni, il legislatore ha dettato sia per gli apparati dello Stato sia per gli apparati gli enti locali ... omissis... Alla luce della linea interpretativa già adottata da questa Sezione, la norma trova applicazione per il titolare di cariche elettive che svolga “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009 inclusa la partecipazione ad organi collegiali “di qualsiasi tipo”. Conseguentemente, la disposizione si applica a prescindere da qualsiasi “collegamento” tra l'Amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva. (Lombardia/144/2011/PAR del 24 marzo 2011). In sede di esegesi della norma ... omissis. .. mentre l'articolo 5 comma 5 comporta un risparmio di spesa senza – però – interdire lo svolgimento della relativa funzione ... omissis;
   pertanto, la ratio sottesa all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non è quella di interdire ex se lo svolgimento di “qualsiasi incarico” in favore di pubbliche amministrazioni da parte di titolare di carica elettiva, bensì quella di “escludere che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo;
   sotto tale profilo, al soggetto che è titolare di carica elettiva è preclusa la possibilità di percepire emolumenti per lo svolgimento di “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni”, salva la possibilità di richiedere un rimborso spese delle spese sostenute, nonché eventuali gettoni di presenza che non possono superare l'importo di 30 euro a seduta;
   in conclusione, lo svolgimento di qualsiasi incarico di natura elettiva (a prescindere dalla percezione di un emolumento per lo stesso) determina l'applicazione del vincolo di finanza pubblica introdotto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.»;
   un sempre maggior numero di amministrazioni locali, soprattutto in Lombardia e Toscana, interpreta il parere sopracitato nel senso che qualora un soggetto sia surrogato a carica elettiva (consigliere comunale) successivamente all'elezione a revisore dei conti presso un altro ente locale non possa percepire il compenso da revisore, neppure nel caso che rinunci a quello di consigliere comunale;
   la norma citata fa esplicito riferimento alle economie da conseguire negli «Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici» (decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 5);
   l'Organo di Revisione economico finanziaria:
    a) non fa parte degli organi costituzionali, non svolge funzioni di governo e non è inquadrabile fra l'apparato amministrativo o politico del comune;
    b) non è da comprendere fra gli «organi collegiali, anche di amministrazione» in quanto l'Organo di Revisione costituisce imprescindibili (in quanto organo obbligatorio e quindi non a incarico volontario) organi di revisione;
    c) non può essere compreso tra gli organi di amministrazione e controllo in quanto – nella pubblica amministrazione – l'attività di controllo viene esercitata da organi facenti parte dell'amministrazione stessa e da organi di altro ente (esempio TUEL decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 147 per organi interni all'ente, articolo 148 per la Corte dei Conti). Appare pertanto improprio includere l'organo di revisione tra «gli organi di indirizzo, direzione e controllo». La definizione del T.U.E.L. è quella di «organo di revisione economico-finanziaria» essendo investito di molteplici funzioni che comprendono la collaborazione, la vigilanza, l'attestazione dei risultati, il referto e le verifiche periodiche di cassa (articolo 236 TUEL). L'Organo di revisione economico-finanziaria in definitiva non può essere considerato «Organo di controllo», né interno, né esterno, dell'ente locale;
    d) il revisore non è titolare di incarichi in quanto è «eletto» o «nominato», dal Consiglio dell'ente per la durata di tre anni come indicato nel Tuel (ed ora estratto a sorte dalle Prefetture dagli elenchi formati a livello regionale) e non può essere considerato titolare di incarico in quanto il Revisore assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (il comune o la provincia), ma bensì assume obblighi e responsabilità della revisione sulla sana e corretta gestione dell'ente nell'interesse pubblico;
    e) il compenso per la prestazione professionale dell'organo di revisione è determinato ai sensi dell'articolo 241 del Tuel, ed è deliberato dal Consiglio Comunale (o Provinciale) all'atto della nomina, entro i limiti massimi del compenso base stabiliti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica, (l'ultimo aggiornamento è quello stabilito dal decreto ministeriale 20 maggio 2005) in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente Locale;
    f) la funzione esercitata e la specialità professionale richiesta per chi è chiamato a svolgere il ruolo di Revisore dei Conti fa ritenere, ragionevolmente, che il 5o comma dell'articolo 5 non sia applicabile ai revisori degli enti locali, dovendosi escludere che il legislatore abbia inteso sopprimere compensi che sono a tutti gli effetti dei compensi professionali regalati da una disciplina speciale, che la norma in questione non ha in alcun senso richiamato e/o modificato. Inoltre, il DM 20 maggio 2005 che dispone il trattamento economico dell'organo di revisione, nei limiti massimi fissati dallo stesso, non prevede la corresponsione di gettoni di presenza;
    g) tutto ciò fa presupporre che la norma citata sia indirizzata ad organismi costituiti, o incarichi assegnati dagli enti locali che hanno natura «volontaria» e non ad un organo obbligatorio e regolato da una disciplina speciale –:
   se non ritenga, al fine di evitare limitazioni ai diritti costituzionali di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini ed al diritto alla retribuzione, oltre che per scongiurare l'instaurarsi di contenzioso fra revisori dei conti e enti locali, di fornire una interpretazione autentica della norma, la cui applicazione dovrebbe essere riservata agli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e/o revisore unico dei conti degli enti locali, dai collegi sindacali e dai revisori dei conti. (4-05586)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2010 0078

EUROVOC :

retribuzione del lavoro

spese di funzionamento

ente locale

amministrazione locale

comune

indennita' e spese

rimborso

verifica ispettiva