ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05547

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 265 del 16/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 16/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 16/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16/07/2014
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 16/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 08/09/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
LANZETTA MARIA CARMELA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05547
presentato da
DI LELLO Marco
testo di
Mercoledì 16 luglio 2014, seduta n. 265

   DI LELLO e PISICCHIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014 sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   tale nuova formulazione del suddetto comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici sancisce che «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma»;
   tale novella ha previsto come data di avvio delle nuove modalità di acquisto aggregato o congiunto il giorno 1° luglio 2014;
   tale fattispecie si differenzia considerevolmente da quella previgente, in quanto:
    a) risulta determinare l'obbligo di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante le particolari modalità a tutti i comuni non capoluogo di provincia (precedentemente riferito solo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
    b) pur ampliando il novero dei soggetti ai quali i comuni possono fare riferimento per i loro processi di acquisizione di lavori, servizi e forniture, non replica la previsione derogatoria, che consentiva alle amministrazioni comunali di minori dimensioni di procedere comunque in modo autonomo all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta o, mediante cottimo fiduciario, quando di valore inferiore a 40.000 euro, sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   la mancata previsione della deroga applicativa della disposizione data nel comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici sulla base della nuova formulazione dettata dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto in questione, inerente alla possibilità per i singoli comuni di procedere autonomamente ad acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta o con cottimo fiduciario entro i 40.000 euro in base a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, comporta per le amministrazioni comunali l'obbligo di acquisire lavori, beni o servizi mediante l'organismo individuato come gestore dei processi di acquisto (unione di comuni, centrale di committenza, stazione unica appaltante provinciale o ufficio comune organizzato con altra amministrazione comunale), e riguarda anche acquisizioni di modesto o di modestissimo importo;
   in merito alla nuova formulazione del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dal momento che essa comprende significative realtà collocate su tutto il territorio nazionale e viste anche le difficoltà, sollevate da più parti, per un adeguamento organizzativo in così breve tempo, il Governo, in sede di conversione del decreto sopra citato si era impegnato, accogliendo un ordine del giorno, a chiarire, in via interpretativa, che i singoli comuni non capoluogo di provincia potessero continuare ad acquisire autonomamente lavori, servizi e forniture nei casi previsti secondo periodo del comma 8 e dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro la soglia (attualmente di 40.000 euro) nelle stesse disposizioni individuata;
   è noto che in molte province e regioni non si è a tutt'oggi proceduto alla costituzione delle centrali di committenza cui è fatto obbligo di aderire ai comuni che non hanno costituito le unioni in convenzione –:
   quali iniziative urgenti il Governo abbia intenzione di porre in essere al fine di rendere operativa quella deroga, dando corso agli impegni assunti in sede di conversione del decreto-legge di cui sopra, che altrimenti rischierebbe di paralizzare l'attività negoziale della maggioranza dei comuni italiani;
   quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere al fine di consentire ai comuni con popolazioni inferiore a 30.000 abitanti di pervenire alla costituzione delle unioni di comuni nei tempi necessari non inferiori a 12 mesi.
(4-05547)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-05547
presentata da
DI LELLO Marco

  Risposta. — Con riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato anche dagli onorevoli interroganti, il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, prevede che a partire dal 1o luglio 2014 i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito di unioni di comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile avvalendosi dei competenti uffici delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa la disposizione prescrive che gli stessi comuni possano acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore e che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilasci il codice identificativo gara ai comuni non capoluogo di provincia che procedono in violazione delle nuove previsioni.
  La disposizione, dettata da esigenze di centralizzazione degli acquisti a fini di contenimento della spesa pubblica, ha modificato profondamente la normativa previgente estendendo a tutti i comuni non capoluogo di provincia quanto prima sostanzialmente previsto per quelli con meno di 5.000 abitanti e non confermando almeno espressamente la previsione derogatoria, di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, che consentiva alle amministrazioni comunali di minori dimensioni di procedere comunque all'acquisizione in economia per valori inferiori a 40.000 euro. Al riguardo, per quanto di competenza, si rileva che sono pervenute al vertice politico ed agli uffici di questa amministrazione diverse segnalazioni relative alla problematicità e difficoltà attuativa, almeno nei termini previsti dal decreto 66, della previsione in esame.
  In particolare, i soggetti rappresentativi del livello comunale hanno espresso forte preoccupazione per gli effetti dell'applicazione della norma a partire dal 1o luglio, evidenziando come tale previsione stia provocando – a quanto riferito – un sostanziale blocco delle gare di appalto, con rischi di paralisi di attività già in parte avviate dai comuni e chiedendo una proroga dell'operatività del nuovo sistema, che al contempo chiarisca o comunque faccia salva la deroga prevista dall'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006, cosiddetto «codice dei contratti pubblici», secondo periodo del comma 8 e secondo periodo del comma 11.
  Le preoccupazioni espresse dai soggetti rappresentativi dei comuni e le conseguenti richieste di intervento interpretativo e normativo appaiono, in verità, in linea generale condivisibili, ferme restando le esigenze di riduzione della spesa pubblica attraverso il progressivo accorpamento delle centrali di committenza.
  Del resto, come ricordato anche dagli onorevoli interroganti, in sede di conversione del decreto-legge 66 alla Camera, sono stati accolti vari ordini del giorno in materia, nel senso di una soluzione della problematica. In particolare, alcuni ordini del giorno hanno impegnato il Governo a prevedere espressamente varie tipologie di deroghe, mentre altri nel primo provvedimento legislativo utile una deroga nell'utilizzo delle nuove procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per importi inferiori a 5.000 euro ed a valutare deroghe.
  Nell'intesa sancita dalla conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 10 luglio 2014 – convocata proprio in ragione dell'urgenza delle questioni poste dall'atto di sindacato ispettivo in riscontro – sono state assunte deliberazioni condivise in materia di centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo di Provincia ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, considerato che la norma risponde all'esigenza di razionalizzazione della spesa e di modernizzazione delle amministrazioni locali e che tuttavia l'applicazione, senza la necessaria preparazione, pone diverse problematiche.
  In particolare, è stato condiviso che l'implementazione della norma richieda un percorso di preparazione con il coinvolgimento non solo dei comuni ma anche degli altri soggetti coinvolti.
  Viene manifestata, quindi, l'esigenza di un intervento che posticipi l'entrata in vigore della norma al 1o gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi e al 1o luglio 2015 per i lavori pubblici.
  In sede di conversione del decreto-legge n. 90/2014, è stato pertanto approvato l'emendamento n. 23.07, Mariani ed altri, che introduce un nuovo articolo 23-
ter del testo del decreto riformulato e sul quale si è avuto parere favorevole del Governo. Tale articolo, coerentemente con le esigenze prospettate dagli enti locali ed evidenziate anche dalla ricordata intesa in conferenza Stato-Città, da un lato pospone l'attuazione dell'articolo 9 comma 4 del decreto legislativo 66 al 1o gennaio 2015 per l'acquisizione di beni e servizi e al 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione dei lavori, dall'altra, prevede che tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, possano procedere autonomamente per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.
  Nelle more dell'approvazione della predetta norma, è stato inoltre avviato il percorso di attuazione del nuovo modello operativo al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni, anche agevolando l'attribuzione, da parte dell'autorità nazionale dell'anticorruzione (ANAC), del codice identificativo gara (CIG) nei confronti dei comuni non capoluogo di provincia, che dal 1o luglio non abbiano potuto ricorrere alle acquisizioni di beni e servizi, a prescindere dalla tipologia e dal valore.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieMaria Carmela Lanzetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

appalto pubblico

beni e servizi

amministrazione locale

contratto