ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05539

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 265 del 16/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'AMBROSIO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 16/07/2014
Stato iter:
22/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/12/2014
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/12/2014

CONCLUSO IL 22/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05539
presentato da
D'AMBROSIO Giuseppe
testo di
Mercoledì 16 luglio 2014, seduta n. 265

   D'AMBROSIO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   Il maresciallo dei Carabinieri Saverio Masi, capo scorta del giudice Nino Di Matteo, è stato interessato da un processo per tentata truffa e per falso materiale per una sanzione stradale di 106 euro subita mentre era in servizio;
   il giudice Nino Di Matteo è noto per essere un magistrato che indaga sulla nefasta trattativa Stato-Mafia che, pare, fu causa delle stragi del 1992. Quindi, come magistrato esposto in prima linea, si suppone debba avere il massimo della collaborazione e del supporto da parte di tutte le istituzioni, a partire da quelle interrogate con il presente atto;
   fermo restando gli sviluppi assolutamente insindacabili del processo in corso per il maresciallo Saverio Masi, resta fondamentale comprendere se il citato Masi gode ancora della assoluta fiducia del giudice Nino Di Matteo e, nel caso, se sia utile per la stessa attività di indagine del magistrato citato; in tal caso sarebbe più che opportuna, a meno che non esistano altri fatti gravi non a conoscenza dello scrivente, l'assegnazione del maresciallo ad un reparto ove possa essere utilizzato per esperire attività di indagine oltre ad esplicare l'attività di capo-scorta –:
   quali iniziative si intendono intraprendere in relazione alla situazione riportata in premessa. (4-05539)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 22 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 356
4-05539
presentata da
D'AMBROSIO Giuseppe

  Risposta. — In premessa si rappresenta che il dicastero ha già fornito risposta alla vicenda richiamata dall'interrogante in data 17 settembre 2014, in sede di risposta in Commissione difesa all'atto Senato n. 3/01115.
  Coerentemente a quanto esposto in detta occasione, si rende noto che nel corso della conferenza stampa tenutasi il 14 maggio 2013, il legale del sottufficiale menzionato nell'atto ha riproposto il contenuto di alcune denunce presentate, nel mese di maggio dello stesso anno, dal suo assistito presso gli uffici della polizia di Stato e della guardia di finanza, in merito ad asserite omissioni e a presunti comportamenti illeciti tenuti dai suoi superiori, dal 2001 al 2010 (quando era effettivo al reparto operativo di Palermo), finalizzati ad ostacolare la cattura di Bernardo Provenzano e di Matteo Messina Denaro.
  Il 4 giugno 2013, alcune agenzie di stampa hanno pubblicato le dichiarazioni con le quali l'ufficiale superiore che comandava in quel periodo il reparto operativo di Palermo smentiva la versione del sottufficiale, preannunciando iniziative legali a tutela.
  Nel periodo tra l'11 giugno e il 22 luglio 2013, l'allora comandante del reparto operativo di Palermo e un altro ufficiale, all'epoca dei fatti anch'egli in forza allo stesso reparto operativo, hanno depositato – direttamente presso le procure della Repubblica competenti – delle querele per diffamazione a mezzo stampa e calunnia nei confronti del sottufficiale, nonché degli autori degli articoli di stampa e dei direttori delle testate giornalistiche, responsabili, a vario titolo, di aver divulgato e/o commentato le informazioni diffuse nella citata conferenza stampa.
  Nel merito, si fa presente che nella sentenza n. 4035/13 emessa in data 17 luglio 2013 e depositata il successivo 14 ottobre – con cui il tribunale di Palermo ha assolto i due ufficiali dell'Arma dei carabinieri in congedo dall'accusa di aver favorito l'attività di cosa nostra e la latitanza di Bernardo Provenzano «perché il fatto non costituisce reato» – vengono, tra l'altro, evidenziate le motivazioni per le quali la testimonianza resa dal maresciallo dell'Arma dei carabinieri richiamato nell'atto non sia stata ritenuta sufficientemente attendibile.
  Riguardo, poi, alla possibilità di assegnare l'interessato a un reparto ove possa essere impiegato per svolgere «attività di indagine», si fa presente che a seguito del suo deferimento all'autorità giudiziaria per «falsità ideologica», «falsità materiale» e «tentata truffa» (in quanto ritenuto responsabile di aver chiesto alla locale sezione della polizia stradale l'annullamento di una contravvenzione al codice della strada, producendo una attestazione del proprio comando ritenuta falsa) sono state avviate le procedure di trasferimento per incompatibilità ambientale, conclusesi, nel dicembre 2008, con il reimpiego del sottufficiale – a domanda – presso il reparto servizi magistratura di Palermo, dove svolge tuttora servizio. Il militare non ha presentato altre istanze di trasferimento.
  Si rappresenta, in ultimo, che l'8 ottobre 2013, la corte d'appello di Palermo ha ridotto la condanna a carico dell'interessato, emessa in primo grado dal tribunale di Palermo, da otto a sei mesi di reclusione per i reati di «falsità materiale» e «tentata truffa», assolvendolo dal rimanente capo d'imputazione («falsità ideologica»).
  Il militare ha impugnato la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione; la relativa udienza, fissata per il 30 ottobre 2014, è stata successivamente rinviata a data da definire.
Il Ministro della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

descrizione dell'impiego

inchiesta giudiziaria

personale militare

giudice

criminalita' organizzata