ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05528

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 264 del 15/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 15/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 15/07/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05528
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 15 luglio 2014, seduta n. 264

   CATALANO. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   risulta all'interrogante che il 6 marzo 2012 presso il tribunale militare di Verona si sarebbe verificato un episodio discriminatorio a danno di un dipendente civile del Ministero della difesa, oggetto di richiamo in quanto portatore di capelli lunghi e abbigliamento informale, ritenuti non consoni all'ufficialità dell'ente;
   come dichiarato dall'ente stesso, nella risposta all'istanza di accesso agli atti presentata dal dipendente il 30 aprile 2013, non sussistono ordini di servizio e/o direttive scritte dell'ente in materia di canoni estetici e di abbigliamento per il personale a status civile in servizio presso l'ente medesimo, adottati entro il 18 aprile 2012;
   risulta all'interrogante che il lavoratore abbia presentato le proprie dimissioni per giusta causa dichiarando che, non essendosi adeguato all'ordine, sarebbe stato oggetto di ulteriori condotte tese al suo isolamento, quali la privazione per oltre un mese di un'autonoma postazione di lavoro e l'esperimento contro lo stesso di iniziative disciplinari, sino ad innescare documentate patologie a carattere psicologico;
   con reclamo del 05 luglio 2013, il lavoratore, rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali, ha lamentato che il responsabile della gestione del personale civile del tribunale militare di Verona, al di fuori di ogni normativa attinente alla gestione del personale in malattia, avrebbe contattato telefonicamente il medico di base del citato dipendente, contestando il fatto che fosse stato concesso al lavoratore un ulteriore periodo di malattia;
   con provvedimento del 10 aprile 2014 il Garante per la protezione dei dati personali, «ritenuta illecita nei termini di cui in motivazione la comunicazione di dati personali riferiti al reclamante effettuata nell'ambito della comunicazione telefonica intercorsa tra la responsabile del personale del Tribunale militare e il medico che aveva redatto le certificazioni sanitarie (riferite al reclamante), ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) e 154, comma 1, lettera c) del Codice prescrive al Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile, di adottare opportune misure, idonee a conformare il trattamento dei dati personali alle disposizioni previste dal Codice, con particolare riferimento alla comunicazione di dati personali dei dipendenti»;
   diversi fatti di cui alla presente interrogazione sono stati oggetto, in sede di Unione europea, di interrogazione a risposta scritta (E-010994-13) alla Commissione europea;
   la Commissione, in data 21 novembre 2013, ha ritenuto di non aver titolo per intervenire e che la questione debba essere trattata in ambito nazionale;
   risulta all'interrogante che, in una società democratica e pluralista, l'aspetto esteriore di un cittadino, dipendente civile della pubblica amministrazione, possa essere limitato solo sulla base di necessità igieniche e di pubblico decoro, strettamente inteso, e che entro tali limiti anche la tenuta di barba e capelli lunghi sia pienamente lecita;
   la vicenda sopra descritta appare all'interrogante come un possibile caso di discriminazione dei lavoratori in ragione del loro aspetto estetico, in assenza di qualsiasi normativa contraria che possa imporre ad un dipendente civile che svolge attività presso un ufficio giudiziario militare di avere i capelli corti e un abbigliamento formale con giacca e cravatta –:
   di quali notizie disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa;
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda promuovere per dare esecuzione al provvedimento del Garante dei dati personali di cui in premessa;
   se il Ministro interrogato intenda assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata a fare chiarezza in relazione all'indicato episodio. (4-05528)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-05528
presentata da
CATALANO Ivan

  Risposta. — Non risulta che il dipendente civile menzionato nell'interrogazione sia mai stato sottoposto, durante il servizio svolto presso il tribunale militare di Verona, a trattamenti discriminatori per ragioni attinenti all'abbigliamento o al taglio di capelli.
  Tanto si evince da quanto rappresentato dalla corte militare di appello che, a seguito della disamina di esaurienti, motivate e documentate relazioni di servizio trasmesse dal suindicato tribunale, ha ritenuto di poter constatare l'insussistenza di comportamenti vessatori o l'attuazione di condotte persecutorie da parte dei dirigenti giudiziari e amministrativi nei confronti dell'interessato.
  La medesima corte militare ha anche constatato che le uniche iniziative adottate nei confronti del personale in servizio sono state sempre fondate su circostanze attinenti alle modalità di adempimento delle dovute prestazioni lavorative e al rispetto del dovere di presenza in ufficio.
  Con riferimento, poi, all'asserita
«privazione per oltre un mese di un'autonoma postazione di lavoro», risulta agli atti che, alla sua presentazione in servizio presso il tribunale militare di Verona, in assenza in quel momento di diversa possibilità di materiale sistemazione, all'interessato fu assegnata provvisoriamente una postazione di lavoro, nell'attesa dell'imminente collocamento a riposo di altro dipendente più anziano.
  Per ciò che concerne le azioni disciplinari, di cui pure è cenno nell'atto, si evidenzia che le stesse traggono origine da gravi comportamenti del dipendente, al vaglio anche delle competenti autorità giudiziarie penali.
  Avuto riguardo, invece, alla possibilità di
«assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata a fare chiarezza in relazione all'indicato episodio», si osserva che l'acquisizione di compiuti ed esaustivi elementi istruttori sulle circostanze evidenziate nell'interrogazione in esame induce a ritenere non percorribile la strada indicata dall'interrogante.
  Per quanto riguarda, infine, l'esposto presentato al garante per la protezione dei dati personali, si partecipa che quell'autorità, con provvedimento n. 187 del 10 aprile 2014, avendo ritenuta illecita la comunicazione dei dati personali del dipendente in questione, nell'ambito di una conversazione telefonica tra il responsabile del personale presso il tribunale militare di Verona e il medico autore delle certificazioni di malattia, ha prescritto alla direzione generale per il personale civile del dicastero di adottare opportune misure, idonee a conformare il trattamento dei dati personali alle disposizioni previste dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  In precedenza, con lettera del 25 ottobre 2013, la citata autorità aveva chiesto chiarimenti in merito alla segnalazione del 28 maggio 2012, con la quale l'interessato aveva lamentato che durante la propria assenza per malattia, regolarmente certificata dal medico competente, il tribunale militare di Verona e, segnatamente, la responsabile dell'ufficio personale, avesse contattato arbitrariamente il medico redattore dei certificati di malattia comunicando che il suo assistito, nei giorni in cui veniva dichiarato malato, si era recato ad un convegno per svolgere attività di rappresentante di lista al seggio elettorale.
  Nel merito di tali questioni, il tribunale militare di Verona con relazione trasmessa al garante in data 10 ottobre 2012, aveva avuto modo di precisare le circostanze nelle quali quella telefonata era stata effettuata, evidenziando come l'interessato, assegnato al tribunale il 5 marzo 2012, dal 18 aprile 2012 avesse interrotto l'attività lavorativa senza riprendere servizio, continuando ad inoltrare certificati medici, rispetto ai quali l'ente di appartenenza si era trovato a gestire una situazione oggettivamente difficile per l'esistenza di notizie contrastanti.
  Si sottolinea, comunque, che lo stesso garante ha evidenziato come la responsabile del personale del tribunale militare avesse comunicato al medico autore delle certificazioni sanitarie informazioni di natura non sensibile.
  Tanto premesso, con riferimento alle iniziative da
«promuovere per dare esecuzione al provvedimento del Garante dei dati personali...», si partecipa che la competente direzione generale per il personale civile, ha impartito istruzioni agli enti dipendenti con direttiva dell'11 giugno 2014, pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it, circolari e altra documentazione - voce assenze.
  La suddetta direttiva, nel richiamare il provvedimento del garante n. 187 del 10 aprile 2014, con particolare riferimento ai poteri di controllo del datore di lavoro e ai relativi limiti, concludeva che «a fronte delle precisazioni del Garante, considerato che la disciplina vigente non risulta contemplare attività di accertamento svolte dal datore di lavoro direttamente presso il medico che redige la certificazione sanitaria, si raccomanda di evitare attività di controllo per via telefonica e comunque di non trattare dati personali nel corso di eventuali comunicazioni telefoniche».

Il Ministro della difesaRoberta Pinotti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

MINISTERO DELLA DIFESA

EUROVOC :

giurisdizione militare

amministrazione del personale

abbigliamento

dati personali

personale civile