ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05514

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 263 del 14/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIRAS MICHELE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 14/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05514
presentato da
PIRAS Michele
testo di
Lunedì 14 luglio 2014, seduta n. 263

   PIRAS. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   nel corso degli anni la gestione amministrativa del distaccamento polizia stradale di Olbia effettuata da parte del relativo attuale comandante è stata oggetto di segnalazioni informali da parte dei singoli appartenenti alla Polizia di Stato ivi in servizio, ma anche da parte delle organizzazioni sindacali di tale personale, che le hanno anche ampiamente formalizzate a verbale sui competenti tavoli di confronto sindacale;
   in particolare le segnalazioni informali si riferivano esplicitamente a sistematiche e gravi irregolarità attribuite al citato comandante, mentre quelle formali e verbalizzate segnalavano la parallela irregolare tenuta dei documenti amministrativi appunto destinati a comprovare – come tassativamente prescrive la normativa – l'effettiva spettanza di indennità accessorie che, secondo i segnalanti, egli sistematicamente percepiva in maniera indebita;
   i dipendenti hanno in particolare affermato di aver riscontrato come il signor comandante sistematicamente non era presente in ufficio negli orari pomeridiani – ma altrettanto sistematicamente in quegli stessi giorni ed orari figurava in servizio – percependo in relazione a ciò il compenso per lavoro straordinario ed anche il buono pasto, la cui erogazione tuttavia non è prevista per chi fruisce di alloggio di servizio ubicati presso il luogo di lavoro;
   i medesimi dipendenti hanno affermato inoltre di aver riscontrato che svariati verbali di contravvenzione da essi redatti erano successivamente stati modificati;
   il 20 settembre 2013 la quasi totalità dei dipendenti, ritenendo di adempiere allo specifico obbligo di riferire che incombe in capo ad ogni ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ha formalizzato una segnalazione di quanto sopra ai superiori gerarchici, in specie al direttore del compartimento polizia stradale per la Sardegna;
   l'espletamento delle indagini venne delegato al direttore del compartimento di polizia stradale;
   era stato affermato, in sede di accertamento, che, diversamente da quanto esplicitamente affermato dalla legge – si veda l'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 18 maggio 1989 n. 203 – e dalle circolari esplicative, la corresponsione dei buoni pasto spetterebbe anche al personale che fruisce di alloggio di servizio nello stesso stabile;
   parallelamente nello stesso periodo in cui il comandante fruiva di quel beneficio – proprio sulla base della richiamata normativa – lo negava a tutti gli altri dipendenti che fruivano di alloggio di servizio all'interno del medesimo stabile;
   la Procura della Repubblica ha disposto l'archiviazione del procedimento penale instauratosi a carico del comandante sulla base di una valutazione in punto di diritto sulle norme di settore espressa unicamente dall'organo di polizia giudiziaria delegato, cioè da direttore del compartimento;
   non è ovviamente ipotizzabile che venga dichiarata la responsabilità penale per calunnia o diffamazione nei confronti dei poliziotti che hanno sottoscritto la citata segnalazione dei descritti fatti e, pertanto, non può essere revocato in dubbio che essi godano in pieno della salvaguardia prevista dalla legge, che in merito letteralmente dispone: «Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia»;
   il testo trascritto è quello del primo comma dell'articolo 54-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti», introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
   il citato direttore di compartimento, delegato delle indagini, dopo averle condotte, ha contestualmente disposto l'apertura di procedimenti disciplinari, per varie ragioni, nei confronti di alcuni sottoscrittori della segnalazione citata;
   i fatti sinteticamente descritti sono stati formalmente segnalati, insieme a violazioni della normativa in materia di tutela dei dirigenti sindacali, dall'organizzazione sindacale Uil Polizia, nell'ambito del Ministero dell'interno – dipartimento della pubblica sicurezza, sia al servizio polizia stradale che all'ufficio per le relazioni sindacali –:
   quali iniziative il Ministro intenda adottare al fine di accertare e, se del caso, provvedere in merito all'eventuale sussistenza delle descritte situazioni. (4-05514)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

OLBIA,SASSARI - Prov,SARDEGNA

EUROVOC :

delitto contro la persona

diffamazione

sindacato

impiegato dei servizi pubblici

luogo di lavoro

condizioni di lavoro