ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 263 del 14/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: GALLO RICCARDO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 14/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05511
presentato da
GALLO Riccardo
testo di
Lunedì 14 luglio 2014, seduta n. 263

   RICCARDO GALLO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 340, ha istituito le zone franche urbane;
   l'individuazione delle zone franche urbane prevede agevolazioni fiscali e previdenziali volte a rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle micro e piccole imprese localizzate all'interno dell'obiettivo convergenza dell'Unione europea (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia), nonché nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias;
   le agevolazioni concesse alle imprese in sintesi, consistono in:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi;
    b) esenzione dall'IRAP;
    c) esenzione dall'imposta municipale propria;
    d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
   i suesposti benefici, in zone caratterizzate da una forte depressione socio- economica, possono rappresentare un importante volano per la ripresa dell'economia locale;
   la disciplina normativa sull'istituzione delle zone franche urbane risulta essere così articolata: ai sensi del comma 342 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2007 sopra richiamata, spetta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro interrogato, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali), prov-vedere alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri, socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado;
   la medesima legge finanziaria per il 2007, nel subordinare l'efficacia delle disposizioni istitutive delle zone franche urbane all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ha istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi in tali zone;
   la legge finanziaria 2008 (legge 244 del 2007, articolo 2, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamo e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, attualmente trovano la loro definizione particolareggiata all'interno del decreto interministeriale 10 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
   l'interrogante evidenzia che, con la delibera n. 5 del 30 gennaio 2008, il CIPE ha fissato i criteri e gli indicatori per la delimitazione delle zone franche urbane;
   il 10 ottobre 2008 il Ministero dello sviluppo economico – dipartimento politiche di sviluppo ha reso noto che sono state selezionate, sulle 64 proposte pervenute, 22 «zone franche urbane» in aree di disagio sociale e occupazionale che hanno diritto a incentivi e agevolazioni fiscali e previdenziali, per nuove attività economiche;
   infine, con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, su proposta del Ministero dello sviluppo economico è stata definita l'allocazione finanziaria per le zone franche urbane ammesse al finanziamento;
   l'articolo 3, comma 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», inoltre autorizza il CIPE a destinare risorse, fino al limite di 50 milioni di euro annui, al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). La medesima disposizione, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate, assegna al CIPE il compito di provvedere, con le modalità di cui al comma 342 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale;
   l'interrogante segnala altresì che con la circolare del 30 settembre 2013, n. 32024, sono state concesse dal Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali «Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle zone franche urbane delle regioni dell'obiettivo convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias – Circolare esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013»;
   con decreto direttoriale 23 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2014, è stato inoltre adottato il bando per l'attuazione dell'intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane (ZFU) delle regione siciliana di cui al decreto interministeriale del 10 aprile 2013. Con decreto direttoriale 4 marzo 2014 il bando è stato rettificato relativamente alla zona franca urbana di Sciacca;
   la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha disposto, infine, l'estensione delle agevolazioni anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
   l'interrogante evidenzia, in considerazione del suesposto, articolato e specifico quadro regolatorio, connesso ai benefici previsti per aree urbane caratterizzate da significativi fenomeni di disagio sociale, come anche ulteriori realtà territoriali ad alta vocazione turistica e imprenditoriali della Sicilia, quali le aree del comune di Agrigento, nonostante l'evidente situazione di emergenza economica, sociale ed occupazionale in cui versa l'intera zona, anche a causa degli effetti negativi derivanti dall'eccezionale ondata di flussi immigratori, non siano state inserite all'interno delle zone franche urbane proposte dal Ministero;
   interventi affini e similari a giudizio dell'interrogante a quelli in precedenza riportati risultano pertanto urgenti e necessari, a favore del territorio agrigentino, in considerazione delle rilevanti criticità economiche e finanziarie in cui si trova la medesima area, i cui effetti negativi e penalizzanti, oltre che alla persistente crisi finanziaria che insiste nel Paese ed in particolare nel Mezzogiorno, sono collegati all'inarrestabile ondata di sbarchi di clandestini sulle coste agrigentine che ha assunto connotati di vera e propri emergenza –:
   quali orientamenti intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
   quali iniziative, alla luce delle considerazioni suesposte dall'interrogante sulla evidente e improrogabile necessità del rilancio economico anche dell'area agrigentina, intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di una verifica degli interventi necessari ad inserire anche aree del comune di Agrigento nell'ambito delle zone franche urbane individuate all'interno della regione siciliana, anche e soprattutto con riferimento agli effetti economici negativi derivanti dall'eccezionale flusso di immigrati provenienti dai Paesi africani del Mediterraneo.
(4-05511)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0296

GEO-POLITICO:

AGRIGENTO,AGRIGENTO - Prov,SICILIA

EUROVOC :

zona franca

zona franca industriale

liberalizzazione degli scambi

politica occupazionale

esenzione fiscale