ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 261 del 10/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIGLI GIAN LUIGI
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 10/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 10/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 04/12/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 04/12/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05483
presentato da
GIGLI Gian Luigi
testo di
Giovedì 10 luglio 2014, seduta n. 261

   GIGLI. — Al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
   in data 25 giugno 2014, sessione n. 26, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato con 26 voti a favore, 14 contrari e 6 astenuti una risoluzione volta alla protezione della famiglia;
   in particolare, si legge che la famiglia è «l'elemento naturale e fondamentale della società», «l'ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini», e pertanto «deve ricevere la protezione e l'assistenza necessaria per poter assumere pienamente la propria responsabilità all'interno della comunità»;
   il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha inteso altresì esplicitare che tale risoluzione è stata prodotta:
    a) riaffermando gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite;
    b) ispirandosi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
    c) richiamando le risoluzioni 244/82 dell'8 dicembre 1989 concernenti la proclamazione, la preparazione e la celebrazione dell'Anno internazionale della famiglia e dei suoi decimo e ventesimo anniversario;
    d) considerando che la preparazione e la celebrazione del ventesimo anniversario dell'Anno internazionale della famiglia sono una buona occasione per porre l'attenzione ancora una volta sui suoi obiettivi al fine di accrescere la cooperazione a ogni livello quanto alle questioni relative alla famiglia;
    e) riaffermando che incombe in primo luogo agli Stati di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali di tutti gli esseri umani, in particolare delle donne, dei bambini e degli anziani;
    f) nella consapevolezza che spetta alla famiglia in primo luogo allevare e proteggere i bambini;
   tali valori, peraltro, sono pienamente rispondenti allo spirito della Costituzione e di conseguenza della normativa vigente;
   si legge difatti all'articolo 29, comma 1, della Carta fondamentale che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
   la Costituzione prevede anche misure positive volte alla tutela della famiglia tradizionale, in quanto all'articolo 31 è scritto che: «1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 2. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo»;
   nel corso della stessa sessione sono state respinte alcune proposte emendative, tra cui segnatamente una promossa dall'Uruguay, miranti ad allargare la protezione ad «altre tipologie di famiglie»;
   stante il chiarissimo dettato costituzionale, si deve tuttavia prender atto del voto sfavorevole del rappresentante italiano in merito alla risoluzione di cui sopra;
   la risoluzione del Consiglio per i diritti umani, infine, è di mera natura procedurale, quindi la sua conseguenza immediata sarà un dibattito sui modi di proteggere la famiglia e non implica alcun obbligo giuridico per gli Stati membri –:
   quali siano state le motivazioni che hanno portato il rappresentante del Governo italiano alla controversa presa di posizione riportata in premessa;
   quale voto il rappresentante del Governo italiano abbia espresso riguardo alle proposte emendative miranti ad allargare la protezione ad altre tipologie di famiglie;
   se nell'espressione del voto il rappresentante italiano abbia preventivamente condiviso la sua scelta con il Governo;
   posto che la presa di posizione italiana non appare all'interrogante in sintonia con il dettato costituzionale volto a valorizzare, in particolare al titolo II della parte prima, la «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (articolo 29, comma 1). (4-05483)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-05483
presentata da
GIGLI Gian Luigi

  Risposta. — La risoluzione «protection of the family» è stata presentata quasi al termine della 26a sessione del consiglio diritti umani, conclusasi a Ginevra il 27 giugno 2014, da un gruppo trans-regionale di paesi. Si tratta di una risoluzione di natura procedurale (cioè non contenente impegni concreti di ordine giuridico sulla protezione della famiglia), che si limita a fissare lo svolgimento di un «panel discussion» sul tema in una prossima sessione del consiglio dei diritti umani.
  Nonostante la sua natura procedurale, il progetto di risoluzione si è da subito rivelato di difficile condivisione. Nel corso del negoziato si sono manifestate divergenze di posizioni tra paesi dell'Unione europea e altri paesi e, conseguentemente, l'Italia si è adoperata per il raggiungimento di una soluzione che fosse accettabile da entrambi gli schieramenti e allo stesso tempo salvaguardasse i punti fermi fissati dal nostro ordinamento interno, nella consapevolezza che una divisione nell'ambito del consiglio diritti umani avrebbe in ogni caso distratto ogni buona intenzione dall'obiettivo principale, ovvero la protezione della famiglia e di tutti i suoi componenti, in particolare le donne ed i bambini. Uno dei paesi presentatori della proposta di risoluzione ha tuttavia proposto una «
no action motion», istituto onusiano (peraltro rarissimamente utilizzato in consiglio diritti umani) volto ad impedire la presentazione (e conseguentemente il voto) di ogni proposta emendativa volta a migliorare o modificare una bozza di risoluzione. Tale azione è stata sostenuta da 22 delegazioni contro 20, di fatto non consentendo al nostro rappresentante a Ginevra di favorire un'intesa volta all'adozione consensuale di questa risoluzione.
  Di fronte a tale indisponibilità negoziale e al discutibile ricorso alla «
no action motion», i 9 Paesi dell'Unione europea che siedono in consiglio dei diritti umani (fra cui l'Italia) si sono trovati costretti a votare contro la risoluzione, anche come segno di disaccordo con le modalità con cui è stato condotto il negoziato. Ad essi si sono aggiunti altri importanti partner (Stati uniti, Giappone, Cile, Corea del sud, Montenegro).
  Nella delicata fase dell'inizio del semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea l'Italia, per le ragioni sopra esposte, nella persona del nostro rappresentante a Ginevra, ha ritenuto opportuno attenersi al principio della solidarietà europea, principio che risulterà essenziale per sostenere alcune tra le più importanti iniziative dell'Unione europea alle Nazioni unite (queste sì di carattere sostanziale) come quelle sulla libertà di religione e la protezione delle minoranze religiose o quella sulla moratoria della pena di morte.
  In un'ottica di più ampio respiro, funzionale ai nostri interessi nazionali, mantenere unito il fronte Unione europea al Consiglio diritti umani era pertanto indispensabile per permettere all'Unione europea stessa di parlare con una voce sola nell'ambito della comunità internazionale. Ogni eventuale segnale di divisione sarebbe andato solo a detrimento della credibilità dell'Unione europea e dei suoi singoli membri.

Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionaleLapo Pistelli.

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