ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05452

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 260 del 09/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 09/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/07/2014
Stato iter:
09/12/2014
Fasi iter:

SOLLECITO IL 14/11/2014

RITIRATO IL 09/12/2014

CONCLUSO IL 09/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05452
presentato da
MELONI Giorgia
testo di
Mercoledì 9 luglio 2014, seduta n. 260

   GIORGIA MELONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese», sono state modificate alcune disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
   le nuove norme in materia di contratti a tempo determinato sono state promosse dal Governo con l'intento di promuovere iniziative di sostegno all'occupazione e all'inserimento al lavoro di giovani e disoccupati, e al fine di semplificare ed agevolare le assunzioni per le imprese;
   l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2014 prevede che «il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1o gennaio dell'anno di assunzione»;
   la citata disposizione fa salva tuttavia la norma contenuta nel decreto legislativo n. 368 del 2001 che prevede che l'individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati, e che sono comunque esclusi da detti limiti i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, e con lavoratori di età superiore a 55 anni;
   nonostante il mantenimento di questi limiti il nuovo limite del 20 per cento sul personale impiegato sta creando seri disagi a numerose aziende, sia perché per alcune tipologie di esse impedisce la flessibilità in entrata, sia perché, sul versante opposto, rischia di obbligare alcune imprese a licenziare i lavoratori assunti a tempo determinato eccedenti il predetto limite in base alla previgente normativa;
   con riguardo alla flessibilità in entrata basti pensare al sistema cooperativistico per cui i soci delle cooperative, ed in particolar modo quelle sociali, oltre alla qualifica di socio, nel momento in cui effettuato attività lavorativa o servizi a carattere non continuativo, sottoscrivono, per il tempo necessario dei contratti a tempo determinato con la medesima cooperativa;
   inoltre, la individuazione del parametro di riferimento ai contratti a tempo indeterminato in essere al 1o gennaio dell'anno in corso e non al personale effettivamente assunto in azienda al momento dell'eventuale assunzione a tempo determinato, rischia di penalizzare le aziende in fase di espansione o di elevata crescita produttiva;
   stante la difficile condizione del mercato del lavoro, è indubbio che sia meglio che un disoccupato possa fruire di un contratto di lavoro di anche solo tre mesi, invece di dover patire il dramma della disoccupazione;
   ciascun disoccupato assunto anche solo per pochi mesi, non solo è un disoccupato in meno a carico degli ammortizzatori sociali, ma diventa anche esso stesso contribuente degli istituti previdenziali, non costituendo così più un costo per la collettività ma una risorsa e un nuovo contribuente, sebbene temporaneo –:
   se non ritenga di assumere iniziative nel senso di prevedere una più esaustiva disciplina dei casi di esclusione dal limite di cui in premessa, se del caso ideando, per le aziende ammesse al regime derogatorio, meccanismi di incentivazione basati sul modello di sgravi contributivi, per l'assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato di lunga durata;
   quali iniziative intenda assumere affinché le imprese che alla data del 1o settembre 2014 abbiano in essere un sovrannumero di contratti a tempo determinato rispetto al limite di cui in premessa possano mantenere tale personale senza incorrere in sanzioni sino alla scadenza naturale degli stessi contratti. (4-05452)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

contratto di lavoro

licenziamento

lavoro temporaneo

restrizione quantitativa

condizioni di lavoro

disoccupazione giovanile

lavoro giovanile