ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05451

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 260 del 09/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 09/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05451
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 9 luglio 2014, seduta n. 260

   GRIMOLDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010 sancisce che «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.»;
   l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 sancisce che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera»;
   la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la regione Lombardia, nel parere n. 1072 del 23 dicembre 2010 aveva già chiarito l'esclusione delle figure esclusivamente tecnico-professionali come tipicamente è quella del revisore dei conti (ma anche dei membri degli O.I.V., organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione degli enti pubblici) dal novero dei soggetti e degli incarichi individuati al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010;
   a dissipare ogni possibile dubbio in proposito è intervenuto il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha fornito l'interpretazione autentica del predetto articolo 6 comma 2, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti («La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti»);
   la ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 33 del 2011, ha stabilito chiaramente che «va tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l'ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell'incarico, in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica»;
   in aggiunta, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il documento congedato in data 16 febbraio 2011, ha preso posizione e ha ritenuto che la generale nozione di «organi collegiali» non può ricomprendere né l'organo di revisione né il collegio sindacale. Ciò in forza di un'interpretazione sistematica, posto che ove il legislatore ha inteso includere nei vincoli e limitazioni di spesa l'organo di revisione, vi ha fatto espressamente riferimento, come ad esempio al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; infine, anche le specifiche disposizioni in materia di organo di revisione (articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010) e del collegio sindacale (articolo 2233 c.c.) avrebbero dovuto senza dubbio essere richiamate laddove la norma avesse inteso superarle in favore di una «generale» gratuità;
   l'articolo 10 (Indipendenza e obiettività) del decreto legislativo n. 39 del 2010 commi 9 e 10, in materia di revisione legale stabilisce che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, ne può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:
    a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
    b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
    c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11;
   dunque, in conclusione, l'introduzione dell'articolo 35, comma 2-bis, del decreto-legge n. 5 del 2012 non lascia più spazio a dubbi in quanto sancisce che il carattere onorifico o gratuito della partecipazione agli organi collegiali è previsto per gli organi diversi dai revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti, pertanto anche per l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 risulta applicabile quanto sancito dal legislatore in merito alla non gratuità dell'incarico, in quanto si tratta di rapporto di natura contrattuale e professionale –:
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative per chiarire in modo definitivo ed inequivocabile che, anche nei confronti dei titolari di cariche elettive, il carattere onorifico o gratuito della partecipazione agli organi collegiali è previsto per gli organi diversi dai revisori dei conti e sindacali, incarichi di natura prettamente professionale che richiedono notevoli investimenti di tempo e di esperienza tecnica. (4-05451)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2010 0078

EUROVOC :

verifica ispettiva

consulenza e perizia

ente pubblico

finanze pubbliche

rimborso