ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05440

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 259 del 08/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 08/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/07/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
LUPI MAURIZIO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/09/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05440
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Martedì 8 luglio 2014, seduta n. 259

   PASTORELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 373, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modifiche, dispone l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per «i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici»;
   la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 3973, ha chiarito, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 maggio 1993, che l'esenzione è riconosciuta quando i veicoli siano immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 recante «legge-quadro sul volontariato», siano adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione, siano impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e siano muniti dell'apposito contrassegno;
   l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», prevede che «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per (...) autoveicoli di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza per il trasporto ed il soccorso di feriti o malati»;
   la società Autostrade per l'Italia spa ha confermato la disdetta, a partire dal 1o luglio 2014, dell'accordo sottoscritto nel 1999, con ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e con la Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia, per la fornitura di telepass esenti in comodato d'uso gratuito;
   i mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato coprono il 70 per cento dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi sull'intero territorio nazionale;
   sull'argomento è stata approvata, lo scorso 4 giugno 2014, una risoluzione dalla IX Commissione trasporti della Camera, n. 8-00060, che impegna il Governo a «definire e rendere individuabili i veicoli adibiti al soccorso; a concedere telepass per l'esenzione del pedaggio autostradale in comodato d'uso gratuito senza aggravi burocratici ed organizzativi ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato, modificando ed integrando le concessioni in essere su tutte le autostrade italiane, senza oneri per il bilancio dello Stato» –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia posto in essere o abbia intenzione di porre in essere al fine di garantire l'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato, alle associazioni di pubbliche assistenze e alle confederazioni delle misericordie dando così attuazione all'impegno assunto con la risoluzione di cui sopra. (4-05440)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-05440
presentata da
PASTORELLI Oreste

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame si fa presente quanto segue.
  Come è noto, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in favore dei veicoli delle associazioni di volontariato è regolata dall'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del codice della strada) e dalla circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997.
  In base a tali disposizioni l'esenzione del pedaggio veniva garantita a favore delle associazioni di volontariato operanti esclusivamente per il soccorso e il trasporto di emergenza.
  Tuttavia, dette associazioni hanno evidenziato che tali disposizioni costituivano ostacolo all'attività di trasporto malati non in emergenza per le quali è stato richiesto l'estensione dell'esenzione dal pagamento del pedaggio.
  Questo Ministero, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle citate associazioni, nonché di migliorare la regolamentazione dell'esenzione del pedaggio autostradale, lo scorso 18 settembre, ha emanato la circolare n. 378 con la quale è stata modificata e integrata la precedente circolare n. 3973.
  In particolare, ferme restando le sopracitate disposizioni, la nuova circolare estende l'esenzione dal pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati effettuate a titolo completamente gratuito (né oggetto di rimborso né di fattura).
  Pertanto, resta dovuto il pagamento del pedaggio autostradale in tutti gli altri casi in cui l'attività di trasporto malati sia effettuata dietro pagamento di un corrispettivo o rimborso a qualsiasi titolo riconosciuto (corrispettivo o rimborso che si intende quindi sempre comprensivo del pedaggio).
  Si fa presente, inoltre, che la competente struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali di questo dicastero, in data 2 ottobre 2014, con nota inviata a tutte le società concessionarie ha dettagliatamente declinato il concetto di «soccorso di emergenza» in cui si intendono ricomprese anche le attività, nell'ambito del servizio sanitario nazionale o servizio sanitario regionale e similari, di seguito elencate: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto pazienti oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo dell'ambulanza come da attestazione del centro dialitico.
  Resta naturalmente fermo il dettato normativo che riconosce l'esenzione del pedaggio ai veicoli delle associazioni di volontariato adibiti al soccorso nell'espletamento dello specifico servizio.
  Pertanto, la casistica sopra elencata riguarda transiti effettuati sui veicoli adibiti al soccorso, quali ambulanze di tipo «A» e/o veicoli muniti di specifica attestazione regionale o aziende sanitarie locali che certifichino l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasportiMaurizio Lupi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1992 0495

EUROVOC :

pedaggio

tariffazione delle infrastrutture

trasporto di malati

trasporto stradale

applicazione del diritto comunitario

tassa sui veicoli

moneta elettronica