ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05369

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 256 del 03/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05369
presentato da
FUCCI Benedetto Francesco
testo di
Giovedì 3 luglio 2014, seduta n. 256

   FUCCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   i consorzi di bonifica si configurano come enti di diritto pubblico economico dotati di propria personalità giuridica, proprio patrimonio e proprio personale. Essi trovano il fondamento giuridico della propria costituzione nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante «nuove norme per la bonifica integrale»;
   tali consorzi di bonifica ricevono annualmente tributi dai cittadini. Si tratta di tributi speciali che il consumatore di un bene o l'utente di un servizio è tenuto a pagare indipendentemente da una specifica richiesta, come corrispettivo di un vantaggio che gli è derivato dal compimento di un'attività di interesse generale da parte dell'ente pubblico. Tuttavia, come da costante giurisprudenza è emersa la necessità che tali contributi, per essere legittimamente inviati ai contribuenti, debbano prima di tutto indicare la motivazione sottesa agli stessi, nonché il tipo di vantaggio fondiario direttamente e strettamente incidente sull'immobile oggetto di contribuzione. L'onere della prova è a carico dell'ente impositore;
   la necessità di un vantaggio, quale presupposto per la contribuzione, è stata affermata da diverse sentenze della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 6 febbraio 1984 n. 877, Cass. 8 luglio 1993 n. 7511 e Cass. S.U. n. 8960 del 1996), le quali hanno stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione;
   il consorzio di bonifica terre d'Apulia ha notificato agli agricoltori minervinesi la cartella per il pagamento del «contributo di bonifica – codice 630»;
   tale contributo è calcolato sulla base del piano di riparto, anno 2014, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 71 dell'11 marzo 2014 secondo le linee guida predisposte dalla regione Puglia ed approvate con deliberazione della giunta n. 1150 del 18 giugno 2013;
   il contributo richiesto dovrebbe essere destinato all'esecuzione di lavori di manutenzione e delle opere di bonifica (canali di scolo), secondo il programma di interventi approvato dal commissario straordinario con deliberazione n. 18 del 3 febbraio 2014;
   esperti tributaristi interpellati dai soggetti interessati al pagamento hanno sostenuto il carattere non coattivo del versamento richiesto;
   ciò risulta anche confermato da quanto pronunciato dall'assessore all'agricoltura di Canosa di Puglia, Leonardo Piscitelli, il quale in una nota pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno, edizione del barese, di metà giugno, a chiare lettere asseriva che i contributi di bonifica sono la quota parte della spesa rimasta a carico del bilancio del consorzio di bonifica per l'opera o la manutenzione realizzata nell'interesse della proprietà consorziata e alla quale abbia portato un beneficio di natura fondiaria. Il contributo di bonifica è un onere reale, non personale. Il beneficio nasce dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo (o immobile che dir si voglia), quale apporta un incremento di valore. Sfruttando l'abitudine a pagare la «fondiaria», si è iniziato ad addebitare in via generalizzata i contributi di bonifica, in modo assolutamente estraneo alla normativa che li disciplina (a partire dal regio decreto n. 215 del 1933 sulla Bonifica Integrale e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 1962 che impone il rispetto del vincolo di bilancio nel riparto della spesa). Infatti prima degli anni ’70 non vi è contenzioso in materia di contributi di bonifica;
   la necessità di un beneficio, quale presupposto per legittimare la contribuzione, è stata affermata da diverse sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. S.U. 6 febbraio 1984 n. 877, Cass. 8 luglio 1993 n. 7511), le quali hanno stabilito che, ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione e che l'onere della prova del beneficio, se contestato, è a carico dell'ente impositore, cioè il consorzio di bonifica (Cassazione a sezione unite 8957 e 8960 del 1996) –:
   quali siano, per gli aspetti di competenza, le intenzioni del Governo a questo proposito;
   se il Ministro non ritenga utile, nell'ambito delle sue competenze, adoperarsi al fine di superare un quadro normativo obsoleto e risolvere in via definitiva la questione dell'obbligatorietà o meno del versamento dei contributi di bonifica, anche attraverso l'adozione di una normativa di interpretazione autentica. (4-05369)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

RD 1933 0215

EUROVOC :

interpretazione del diritto

ente pubblico

consumatore