ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05361

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 256 del 03/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESE MARIO
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)
Data firma: 03/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 03/07/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 05/02/2015
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
GIRO MARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/02/2015

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05361
presentato da
BORGHESE Mario
testo di
Giovedì 3 luglio 2014, seduta n. 256

   BORGHESE. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   ai fini dell'aggiornamento/inserimento nelle graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale docente e amministrativo da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero il Ministero degli affari esteri pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale, serie concorsi, del 18 dicembre 2012 un avviso pubblico;
   l'Ordinanza Ministeriale degli affari esteri n. 5300 del 5 dicembre 2012, di cui sopra, all'Allegato A recita: «Dichiarazione dei titoli culturali, professionali e di servizio — indicare i titoli e il punteggio come da tabella di valutazione allegata al CCNL 24.07.2003 — Non saranno valutati i titoli che non riportano gli estremi identificativi completi»;
   tale tabella di valutazione, al punto 9 della sezione A) titoli culturali riporta: «per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post-lauream, rilasciato da università italiana o straniera – punti 5);
   l'Allegato n. 3, della medesima O.M. n. 5300/2012, al punto 9 della sezione A) Titoli culturali testualmente riporta che: «per ogni titolo di specializzazione post-lauream, rilasciato da università italiana o straniera – punti 5;
   ambedue le tabelle richiamate dalla suddetta Ordinanza Ministeriale utilizzate per la valutazione dei titoli riconoscono l'attribuzione di punti 5 ai titoli di specializzazione pluriennali post-lauream;
   con nota successiva al bando, il Ministero degli affari esteri ha fatto presente che: i corsi post-lauream conseguiti dopo il 2004 non sono valutabili se mancanti dei CFU;
   un candidato pur avendo presentato ricorso avverso la graduatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 10 della O.M. 5300/2012, si è visto respingere il ricorso con la seguente motivazione: «il titolo A14 è stato valutato come titolo A13 dalla verifica dei CFU dichiarati», ciò nonostante il corso fosse strutturato su 1500 ore e 60 CFU acquisiti;
   il punto A13 dei titoli culturali dell'Allegato A alla domanda testualmente recita «per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso università italiane o straniere di durata annuale -punti 2»;
   questa valutazione è in palese contrasto con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del Decreto MURST del 3 novembre 1999, n. 509 «i decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve avere acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione», decreto quest'ultimo a cui l'O.M. Ministero degli affari esteri (vedi punto 14 dell'Allegato 2 alla domanda «ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO A RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DEI TITOLI») fa riferimento per la valutazione dei diplomi di specializzazione, aggiungendo altresì che «per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea»;
   molto chiaramente il «CCNI mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2014-2015 del 26 febbraio 2014», all'Allegato D — TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI, punto C) dei TITOLI GENERALI, riporta «per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 162 del 1982, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – punti 5»;
   attraverso la Nota (11) su richiamata viene chiarito che «il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (articolo 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 162 del 1982 (articolo 4 — 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, articolo 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (articolo 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509;
   sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)»;
   quindi, i diplomi di perfezionamento possono essere assimilati ai diplomi di specializzazione e non viceversa;
   ancora il Ministero degli affari esteri, direzione generale per il sistema Paese, in data 18 aprile 2014 — Protocollo N. 3515/P/0091968 pubblica il seguente Avviso «ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO — NOMINE PER FUNZIONI DI COMMISSARIO DI ESAME CONFERIBILI A PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO IN ITALIA — ANNO SCOLASTICO 2013/14»;
   le modalità operative di compilazione ed invio della domanda di partecipazione al suddetto Avviso seguono una procedura telematica. La terza fase di tale procedura prevede la dichiarazione dei titoli di servizio, culturali e professionali secondo le indicazioni di cui all'Allegato C «Sezione 3 — «Curriculum». Dichiarare i titoli di servizio e i titoli culturali e professionali. Non sono dichiarabili titoli diversi da quelli indicati nella Tabella Titoli e Punteggi (All. C). Non sono ammesse integrazioni ai titoli successivamente all'avvenuto invio della domanda.»;
   il punto d) di tale tabella riporta testualmente «Diploma di specializzazione post-lauream di durata biennale» e la Nota (4) specifica che «per diploma di specializzazione biennale si intende quello rilasciato al termine di studi accademici post-lauream di pari durata, a seguito di superamento di esami espressi in trentesimi e a seguito di dissertazione finale»;
   risulta quindi palese come il Ministero degli affari esteri, direzione generale per il Sistema Paese, abbia usato due distinti criteri nel riconoscere lo stesso titolo «diploma di specializzazione post-lauream» in occasione di due procedure di selezione di personale da destinare all'estero per la funzione di docente;
   nel primo caso, riferimento Ordinanza Ministeriale n. 5300 del 5 dicembre 2012, il diploma di specializzazione viene riconosciuto ed anche erroneamente soltanto in funzione dei CFU senza affatto considerare le proprie caratteristiche intrinseche e sostanziali;
   nel secondo caso, riferimento Avviso del 18 aprile 2014 — Protocollo N. 3515/P/0091968, vengono considerate per il Diploma di Specializzazione le sue caratteristiche intrinseche e sostanziali così come riportato nella citata nota (4). –:
   quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati in merito a quanto evidenziato nelle premesse;
   come sia stato possibile, nonostante la chiarezza dalla normativa vigente attribuire, per la graduatoria in essere punteggi diversi a titoli equipollenti;
   quali provvedimenti urgenti intendano adottare, i Ministri interrogati, ognuno per propria competenza, al fine di aggiornare le graduatorie finalizzate alla destinazione all'estero del personale docente ed amministrativo da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, secondo quanto effettivamente stabilito dalla normativa e dai regolamenti vigenti. (4-05361)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-05361
presentata da
BORGHESE Mario

  Risposta. — La differenza di valutazione del diploma di specializzazione, oggetto del rilievo dell'onorevole interrogante, dipende dalla diversa tipologia di incarico cui la stessa si riferisce. Una tipologia riguarda infatti il personale destinato alla istituzioni educative all'estero, regolata dalla CCNL/2007 comparto scuola; l'altra valutazione concerne la nomina dei commissari per gli esami di Stato all'estero, disciplinata dall'avviso del 18 aprile 2014, condiviso dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
  Riferendosi pertanto a tipologie di incarichi diversi, le rispettive tabelle di valutazione dei titoli attribuiscono a titoli uguali dei punteggi diversi: ad esempio, per ogni anno di servizio vengono attribuiti 2 punti nella tabella D del CCNL/2007 a fronte di 0,5 punti attribuiti nella tabella di cui all'avviso del 18 aprile 2014. Pertanto, i punteggi attribuiti ad un titolo non possono essere confrontati estrapolandoli dal contesto. In un caso, si tratta di personale da trasferire all'estero per lunghi periodi, nell'altro di docenti chiamati a formare le commissioni degli esami di Stato all'estero.
  In relazione al caso specifico sollevato dall'onorevole interrogante, appare opportuno indicare le modalità di reclutamento per la destinazione del personale scolastico all'estero.
  Gli articoli 639 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) prevedono che presso le istituzioni scolastiche e universitarie all'estero nonché presso le scuole europee venga assegnato personale dipendente del Miur per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
  Per ricoprire i posti di cui al contingente per l'estero ex articolo 639 e seguenti sopra citati, il Maeci indice una procedura di accertamento linguistico relativo alla conoscenza di una o più lingue: inglese, francese, spagnola, tedesca.
  Il personale docente che supera la predetta procedura di accertamento linguistico viene inserito, a domanda, in graduatorie permanenti distinte per codice funzione e area linguistica (articolo 110 CCNL 2007). Al fine dell'inserimento in graduatoria del candidato, al punteggio ottenuto nella procedura di accertamento linguistico si sommano i titoli culturali, professionali e di servizio posseduti e dichiarati dal candidato nell'allegato A dell'ordinanza ministeriale n. 5300 del 2012. La medesima ordinanza, nel suo allegato n. 3, riporta la Tabella di valutazione dei titoli che è annessa al CCNL/2007 in cui al titolo di specializzazione pluriennale vengono riconosciuti punti 5 e al corso di perfezionamento punti 2.
  Nella formulazione delle graduatorie permanenti del 2011, il Maeci si è attenuto alle fonti di cui sopra riconoscendo 5 punti per i diplomi di specializzazione pluriennali.
  Nel caso rappresentato dall'onorevole interrogante il candidato ha visto riconosciuto il proprio titolo come A13 e quindi come corso di perfezionamento annuale – in conformità dei crediti formativi acquisiti – e non come titolo A14 diploma di specializzazione pluriennale.
  Si precisa al riguardo che il concetto di credito formativo è stato introdotto dal decreto ministeriale 509 del 1999 (con riguardo alla riforma universitaria).
  Tale decreto ministeriale stabilisce che un credito corrisponde a 25 ore di apprendimento e che la quantità media di apprendimento, svolta in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti pari a 1.500 ore. Pertanto, per conseguire i titoli accademici è necessario avere maturato, a secondo della loro tipologia, un numero prefissato di crediti formativi pari ad un monte ore prestabilito. Nella tabella dei titoli per l'insegnamento all'estero al punto A14 si fa espresso riferimento alla pluriennalità del percorso che pertanto non può essere inferiore a 120 crediti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionaleMario Giro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

qualificazione professionale

riconoscimento dei diplomi

equipollenza dei diplomi

scuola all'estero

esame

insegnante