ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 252 del 25/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 25/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 25/06/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/11/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05282
presentato da
VIGNALI Raffaello
testo di
Mercoledì 25 giugno 2014, seduta n. 252

   VIGNALI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le «reti di impresa» rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l'obiettivo di accrescere competitività e innovatività;
   il decreto-legge n. 5 del 2009 (cosiddetto decreto incentivi) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», disciplina il contratto di rete di impresa;
   la legge Sviluppo (legge n. 99 del 2009), ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete;
   l'articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, e successive modificazioni e integrazioni, disciplina la forma del contratto di rete: «ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il “modello standard” tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico»;
   l'articolo 3, comma 4-quater del decreto-legge n. 5 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni disciplina la forma del contratto di rete rete-soggetto: «per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82»;
   con la legge n. 134 del 2012 di conversione con modifiche del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto decreto sviluppo), il testo della norma sul contratto di rete è stato novellato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune. Quanto alle modalità di redazione: il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (articolo 24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (articolo 25 CAD) e trasmesso agli uffici del Registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato;
   da ormai due anni si sta attendendo il «modello standard tipizzato», che dovrebbe concretamente permettere di utilizzare la semplificazione legislativa di cui sopra;
   si fa presente, inoltre, che in data 9 gennaio 2014 anche il Consiglio di Stato, sede consultiva per gli atti normativi (numero affare 04027/2013), ha espresso parere favorevole senza osservazioni, in merito alla «tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese»;
   il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, dovrebbe emanare il decreto attuativo della legge 134/2012 di conversione del decreto sviluppo dove il Governo ha disposto all'articolo 45 la possibilità di iscrivere i contratti di rete al registro delle imprese attraverso la firma digitale. Tale decreto – da previsione di legge – definirà il modello standard tipizzato che le imprese dovranno utilizzare per formalizzare l'iscrizione delle reti nel registro delle imprese. Sarà dunque possibile per le imprese iscrivere la rete al registro delle imprese senza l'obbligo di provvedere all'autenticazione del contratto da parte del notaio con un evidente risparmio di tempo e costi –:
   quali siano i motivi per i quali il Governo non abbia ancora emanato il decreto attuativo di cui all'articolo 45 della legge n. 83 del 22 giugno 2012 che prevede la firma digitale nei contratti di rete;
   entro quale data il Governo intenda provvedere alla sua emanazione. (4-05282)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2009 0005, DECRETO LEGGE 2012 0083

EUROVOC :

applicazione della legge

firma elettronica

contratto

semplificazione legislativa

fondo comune