ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 240 del 05/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 05/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 05/06/2014
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 03/11/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05043
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Giovedì 5 giugno 2014, seduta n. 240

   VARGIU. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, aggiunto dall'articolo 1, comma 339 lettera a), della legge n. 228 del 2012 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria;
   tale normativa è stata inserita nel nostro ordinamento con il recepimento della direttiva 2010/18/Ue del Consiglio europeo dell'8 marzo 2010;
   il succitato articolo 32 demanda alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo;
   nonostante la norma sia in vigore per il settore del lavoro pubblico dal 1o gennaio 2013, essa continua di fatto ad essere inapplicata dal momento che non appare ancora chiaro quale sia il livello di contrattazione collettiva richiesto dalla legge;
   a seguito dell'interpello n. 25 presentato il 22 luglio 2013 dalle tre sigle sindacali CGIL-CISL-UIL, la direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riconosciuto che per contratto collettivo di settore possano essere intesi anche i contratti collettivi di secondo livello, in quanto nella norma richiamata non vi è alcun esplicito rimando al contratto collettivo nazionale;
   il medesimo quesito posto tuttavia il 2 agosto 2013 dall'università degli studi dell'Insubria alla Presidenza del Consiglio dei/Ministri-Dipartimento della funzione pubblica riceveva una risposta diametralmente opposta, laddove si affermava che: «Ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto per l'applicazione della disposizione in questione l'Amministrazione dovrà attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro;
   alla luce di quest'ultima interpretazione del Dipartimento della funzione pubblica, molti enti pubblici non hanno potuto riconoscere i congedi parentali su base oraria ai genitori lavoratori;
   un'ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal fatto che nel settore pubblico i contratti collettivi nazionali sono bloccati dal gennaio 2010 e la possibilità che tale norma possa essere recepita ed introdotta dalla contrattazione appare purtroppo remota –:
   quali iniziative, per quanto di rispettiva competenza e anche alla luce del fatto che è già trascorso un anno e mezzo dall'entrata in vigore del comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 aggiunto dall'articolo 1, comma 339 lettera a), della legge n. 228 del 2012, intendano adottare al fine di fare definitiva chiarezza sulla controversa interpretazione della norma, dando così piena operatività ad un principio di giustizia già codificato in materia di sostegno della maternità e della paternità e di conciliazione della vita familiare con le esigenze lavorative. (4-05043)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-05043
presentata da
VARGIU Pierpaolo

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per il lavoratore di fruire del congedo parentale su base oraria ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  L'articolo 32 demanda alla contrattazione collettiva di settore l'attuazione delle modalità per la fruizione del congedo in parola nonché i criteri di calcolo della base oraria e di equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
  In merito all'applicazione delle disposizioni al personale della pubblica amministrazione, il dipartimento della funzione pubblica si è espresso ritenendo che occorre attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo nazionale di comparto o la contrattazione nazionale quadro. Infatti, la regolamentazione degli istituti relativi al rapporto di lavoro per il settore pubblico è demandata al livello di contrattazione nazionale che interviene sulla base degli atti di indirizzo del competente comitato di settore.
  In assenza delle relative previsioni, non può operare la contrattazione collettiva di secondo livello. Infatti, da un lato la materia in questione, per le novità introdotte, deve essere regolamentata a livello nazionale in modo tale da essere applicata in maniera uniforme per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dall'altro la contrattazione integrativa può intervenire solo nelle materie indicate dalla contrattazione nazionale e nei limiti dalla prima definiti.
La Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazioneMaria Anna Madia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2001 0151, L 2012 0228

EUROVOC :

contratto collettivo

applicazione della legge

famiglia