ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 238 del 03/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOMBARDI ROBERTA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/06/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 03/06/2014
Stato iter:
17/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/12/2014
LANZETTA MARIA CARMELA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/12/2014

CONCLUSO IL 17/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05002
presentato da
LOMBARDI Roberta
testo di
Martedì 3 giugno 2014, seduta n. 238

   LOMBARDI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 56 del 2014 lungi dall'abolire le province, ne ha solo trasformate dieci in città metropolitane, dando luogo a una lunga serie di incertezze normative;
   la prima di queste riguarda il trattamento economico del personale delle province e delle città metropolitane;
   al riguardo, l'articolo 1, comma 48, dispone che: «Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento»;
   successivamente, l'articolo 1 comma 96, con riferimento al trattamento economico del personale delle province trasferito ad altri enti locali a seguito del riordino delle funzioni non fondamentali delle province, statuisce che: «Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, in godimento all'atto di trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale»;
   pertanto, la scelta del legislatore è stata quella di distinguere la situazione dei dipendenti delle istituende città metropolitane da quella dei dipendenti provinciali che saranno trasferiti ad altri enti; per quanto riguarda i dipendenti delle future città metropolitane, appare preoccupante il solo riferimento al mantenimento del «trattamento economico in godimento», senza precisazione di quello fondamentale o di quello accessorio, come avviene invece nel caso dei dipendenti delle province assorbiti da altri enti;
   l'interpretazione che si ricava dalle due disposizioni è che i dipendenti delle future città metropolitane, al momento del passaggio nel nuovo ente, avranno meno garanzie dei dipendenti delle province che in base al riordino verranno collocati in altri enti;
   la legge n. 56 ha creato confusione anche sulle funzioni provinciali e del personale;
   infatti, l'articolo 1, comma 91, stabilisce che entro l'8 luglio 2014, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni attribuite dallo Stato e dalle regioni oggetto del riordino e le relative competenze;
   il comma successivo prevede poi che entro l'8 luglio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
   le due disposizioni disciplinano la procedura inerente al riordino delle funzioni delle province, che verranno attribuite dallo Stato e dalle regioni;
   ora, atteso che le funzioni delle città metropolitane sono quelle fondamentali delle province, quelle proprie e quelle oggetto di riordino, sarebbe opportuno che nel momento di adozione dei criteri per il trasferimento del personale, si tenesse conto del novero più ampio di funzioni delle città metropolitane rispetto a quello delle province;
   inoltre, la legge sul riordino degli enti locali prevede una serie di scadenze ravvicinate – ad esempio per la realizzazione degli statuti metropolitani, per le elezioni dei consigli metropolitani e per l'individuazione delle risorse umane e finanziare delle città metropolitane – in ordine alle quali paiono esserci forti ritardi nell'attuazione delle relative disposizioni legislative;
   in proposito, si segnala che la pagina del sito del Ministero per gli affari regionali e le autonomie dedicata all'attuazione della legge Delrio annuncia l'attivazione di una sezione FAQ per fornire una base informativa chiara e univoca ai soggetti interessati, che però ad oggi non è ancora stata realizzata;
   infine, l'articolo 1, comma 14, attribuisce alla giunta provinciale in carica e al presidente – fino al 31 dicembre 2014 – compiti di sola «gestione provvisoria» e, a norma dell'articolo 163, comma 2, del TUEL, le spese possibili sono quelle limitate alle sole operazioni necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente e in particolare:
    assolvimento di obbligazioni già assunte;
    obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
    obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
    pagamento di spese di personale;
    pagamento di residui passivi;
    pagamento di rate di mutui;
    pagamento di canoni, imposte e tasse –:
   se il trattamento economico garantito al personale delle città metropolitane comprenda sia quello fondamentale che quello accessorio;
   se nell'adozione dei criteri per il trasferimento del personale dalla provincia alla città metropolitana, si intenda tener conto del novero più ampio di funzioni delle città metropolitane rispetto a quello delle province;
   se si intendano assumere iniziative per prorogare i termini previsti dalla legge per l'adempimento degli obblighi posti in capo ai nascenti organi delle città metropolitane;
   se non si ritenga più opportuno consentire che nel periodo di transizione dall'attuale alla nuova disciplina almeno le province trasformate in città metropolitane assolvano alle funzioni inerenti all'edilizia scolastica e alla viabilità, al fine di investire su scuole e strade per continuare ad offrire servizi necessari ai cittadini. (4-05002)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 351
4-05002
presentata da
LOMBARDI Roberta

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  In merito al processo di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, nella seduta del 5 agosto 2014, la Conferenza unificata ha approvato il protocollo di intenti tra il Governo, le regioni, i comuni e le province contenente l'impegno dello Stato e delle regioni ad avviare gli
iter legislativi di rispettiva competenza, al fine di intraprendere tempestivamente il conseguente processo di riordino delle funzioni, favorendo la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione delle procedure, la razionalizzazione dei soggetti e la riduzione dei costi della pubblica amministrazione.
  Come noto, il processo di riordino delle province, avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, implica una riallocazione delle relative funzioni e delle risorse funzionali all'esercizio delle stesse, ivi incluse le risorse umane. In tale contesto, la legge detta disposizioni a garanzia del trattamento del personale trasferito verso gli enti destinatari, rinvenibili nei commi 48 e 96. In particolare, il comma 48 dispone che «al personale delle Città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle Province; il personale trasferito dalle Province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento»; il comma 96, lettera
a), stabilisce che «Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata: le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario: in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge».
  Le disposizioni appena richiamate, nonostante la diversa formulazione e collocazione all'interno del testo della legge, hanno lo stesso ambito di applicazione, poiché entrambe disciplinano il trattamento del personale delle province che verrà trasferito, nell'un caso (
ex comma 48), alla città metropolitana, nell'altro (ex comma 96, lettera a) «all'ente destinatario», comprensivo anche dell'ente città metropolitana. I commi 48 e 96 non presuppongono, dunque, un differente trattamento, né potrebbe sostenersi il contrario in base al fatto che il comma 96 riguarda il trasferimento del personale nell'ambito delle procedure di riordino delle funzioni non fondamentali, posto che il tipo di funzione non può assurgere a parametro di legittima discriminazione dei trattamenti. Ad ulteriore conferma di ciò si ricorda che, secondo l'orientamento prevalente, nella locuzione «trattamento economico in godimento» rientrano sia la componente fondamentale, sia quella accessoria.
  Il riassetto istituzionale e amministrativo, configurato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, assegna alle città metropolitane un ruolo strategico, con funzioni di indirizzo e governo del territorio dell'area vasta. A tal fine vengono attribuite alla città metropolitana le funzioni fondamentali delle province, quelle non fondamentali oggetto di riordino, nonché funzioni fondamentali proprie (comma 44 e commi da 85 a 97). Tale quadro normativo certamente richiede che le città metropolitane siano dotate di risorse finanziarie, strumentali e umane idonee a sostenere l'ampiezza delle competenze ad esse riferite».
  Nel citato protocollo di intenti tra Stato, regioni, comuni e province, siglato il 5 agosto 2014, le parti hanno convenuto che «qualsiasi scelta in merito alla garanzia dell'esercizio delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni oggetto di riordino deve essere accompagnata da decisioni coerenti sulle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle stesse».
  Ciò premesso, nella seduta dell'11 settembre 2014 la conferenza unificata ha sancito l'accordo tra il Governo e le regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89, dello stesso articolo 1, oggetto del riordino e delle relative competenze.
  Nella stessa seduta dell'11 settembre 2014 la conferenza unificata ha sancito, altresì, l'intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della citata legge n. 56 del 2014, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, concernente i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato, in corso fino alla scadenza per essi prevista.
  L'individuazione dei beni e delle risorse, connessi alle funzioni oggetto di riordino, tiene prevalentemente conto della correlazione e della destinazione alle funzioni, alla data di entrata in vigore della legge, anche ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi in corso. In applicazione del criterio generale e delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in corso di formalizzazione, le province, anche quelle destinate a trasformarsi in città metropolitane, dovranno effettuare una mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, fondamentali e non, alla data di entrata in vigore della legge, salvo per quanto riguarda i beni e le partecipazioni, aventi valore economico, in enti e società, compresi i rapporti attivi e passivi. La mappatura è comunicata alla Regione e al rispettivo Osservatorio regionale istituito con l'accordo sancito in data 11 settembre 2014. Con tale accordo è stato altresì istituito l'osservatorio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli affari regionali e le autonomie – presieduto dal Ministro stesso e, composto, dal Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, dal presidente della conferenza delle regioni, dal presidente dell'Anci e dal presidente dell'Upi.
  L'Osservatorio nazionale svolge funzioni di impulso e di raccordo per l'attuazione della legge e di coordinamento con le sedi di concertazione istituite a livello regionale; esso è di supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino, anche in relazione alla tempistica definita dall'accordo e cura l'informazione periodica alla Conferenza unificata sull'attuazione della legge.
  Gli osservatori regionali rappresentano sedi di impulso e coordinamento. La composizione degli osservatori regionali è stabilita secondo modalità definite dalla regione in modo che sia comunque assicurata la presenza di rappresentanti di Anci e Upi e del sindaco della città metropolitana, ove istituita. Tali osservatori assolvono alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali, oggetto di riordino e alla formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione e di quanto previsto dall'accordo tra il Governo e le regioni. Le regioni garantiscono un flusso costante di informazioni all'osservatorio, anche ai fini del monitoraggio dell'attività riorganizzativa.
  L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali svolgono le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto concerne, in generale, la tempistica dell'attuazione della riforma, si rappresenta che i termini previsti dalla legge hanno natura ordinatoria. Il Governo è comunque impegnato ad adottare tutte le azioni utili ad una sollecita definizione degli adempimenti richiesti. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito posto, non sono allo stato previste, nell'ambito dei lavori in corso, proroghe dei termini per l'adempimento degli obblighi che la legge pone in capo ai nascenti organi delle città metropolitane.
  Nel contesto delle iniziative attuative intraprese, l'attivazione, in data 24 aprile 2014, della sezione denominata «attuazione legge Delrio», costituisce uno strumento di comunicazione con l'utenza interessata, finalizzato a rendere accessibile e trasparente il processo di implementazione della legge. In tale spazio
web sono infatti presenti, oltre alle circolari e ai pareri dei principali attori che concorrono all'attuazione della riforma, anche le risposte ai quesiti di carattere generale pervenuti nella casella di posta elettronica attivata allo scopo. Tali risposte sono rinvenibili nell'apposita sezione «chiarimenti tecnici», locuzione, questa, ritenuta più idonea rispetto al termine faq, stante la specificità dei soggetti cui si rivolgono.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieMaria Carmela Lanzetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

provincia

competenza amministrativa

contratto di lavoro

retribuzione del lavoro