ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04989

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 237 del 30/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 30/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/05/2014
Stato iter:
05/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/02/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/02/2015

CONCLUSO IL 05/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04989
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Venerdì 30 maggio 2014, seduta n. 237

   MOLTENI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   come riportato da notizie di stampa, un giovane elettore di 27 anni, di nome Tommaso Novara e nipote del consigliere comunale di Como Alessandro Rapinose, si è recato domenica pomeriggio al seggio di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, per votare alle elezioni europee e, qui giunto, ha chiesto subito di togliere il crocifisso prima di entrare nella cabina elettorale;
   poiché al momento il presidente di seggio era assente, Tommaso Novara è allora tornato a casa senza votare per poi ripresentarsi poco dopo pretendendo ancora che venisse tolto il crocefisso dall'aula e, accontentato questa volta dallo stesso presidente, ha finalmente votato;
   la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza definitiva della Grande Camera del 18 marzo 2011, ha dichiarato che la presenza del crocefisso nelle aule scolastiche è pienamente legittima, non viola alcun diritto umano e non lede il diritto dei genitori a educare i figli secondo le proprie convinzioni;
   sempre con la stessa sentenza, la Corte ha precisato che l'esposizione del crocefisso non lede neppure il diritto degli alunni alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione, e dunque non si comprende di quale ipotetica «suggestione» o «influenza» si lamentasse il giovane di ben 27 anni presentatosi al seggio di San Fermo della Battaglia;
   è assurdo imporre la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche non solo per quanto già stabilito dalla Corte europea ma altresì perché sulla salvaguardia delle nostre radici e della nostra tradizione non sono accettabili mediazioni né, tantomeno, passi indietro –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, se non ritenga opportuno effettuare un approfondimento urgente sulla vicenda sopra riportata e assumere le più opportune iniziative al fine di precisare che, anche nel corso delle competizioni elettorali, l'esposizione del crocefisso sia da considerare consentita precisando quale debba essere il comportamento dei presidenti di seggio a fronte di richieste come quelle di cui in premessa. (4-04989)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 febbraio 2015
nell'allegato B della seduta n. 372
4-04989
presentata da
MOLTENI Nicola

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante richiama l'attenzione su un episodio verificatosi durante le elezioni amministrative dello scorso mese di maggio, che ha visto la rimozione di un crocifisso da un seggio elettorale ubicato in un'aula scolastica del comune di San Fermo della Battaglia.
  Effettivamente, il 25 maggio 2014, il presidente del predetto seggio ha rimosso il crocifisso dal muro dell'aula in cui si svolgevano le operazioni di voto, su espressa richiesta di un elettore che aveva mostrato, a sostegno della propria tesi, una sentenza della corte di appello di Perugia ove, a suo dire, era specificato che «la sala destinata alle elezioni sia da considerarsi area neutrale, priva quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o volontariamente, creare suggestioni o influenzare l'elettore».
  La rimozione è avvenuta per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore. Immediatamente dopo, il crocefisso è stato rimesso al suo posto.
  Tenuto conto che la situazione non aveva creato alcuna turbativa o intralcio alle operazioni di voto, il presidente del seggio ha omesso di annotare l'accaduto nel verbale, ritenendo altresì inopportuno richiedere l'intervento del personale di polizia in servizio di vigilanza.
  In proposito, si osserva che l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prescrive che nella sala che ospita il seggio vengano affissi un estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati. La disposizione non fa riferimento alla presenza o meno di altri oggetti, tantomeno del crocifisso.
  Si ritiene che certamente debba essere rimossa dal seggio ogni forma di propaganda elettorale, ma anche che, non potendo il crocifisso essere considerato un simbolo avente tale natura, la sua presenza sulle pareti del seggio medesimo durante le votazioni risulta del tutto irrilevante dal punto di vista della regolarità del procedimento elettorale.
  Su una questione analoga a quella in esame ha avuto modo di pronunciarsi il tribunale di L'Aquila, che ha rigettato il ricorso di un elettore volto a ottenere la rimozione del crocifisso con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  Ad argomentazione del rigetto, il tribunale adito ha richiamato e fatto propria la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in una società come quella italiana, correttamente definita di antica cristianità, il crocifisso, oltreché simbolo religioso, è espressione dell'identità culturale e del patrimonio storico di un popolo. Ha escluso, quindi, che la sua presenza nel seggio possa esercitare una forza coercitiva o condizionante sulla volontà dell'elettore al momento del voto.
  In sede di redazione delle istruzioni che il Ministero dell'interno è solito emanare in occasione delle consultazioni elettorali per orientare i presidenti di seggio nell'espletamento del loro compito, potrà essere presa in considerazione l'opportunità di inserirvi un riferimento alla problematica in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
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