ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04953

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 234 del 27/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZARATTI FILIBERTO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 27/05/2014
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 27/05/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 25/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04953
presentato da
ZARATTI Filiberto
testo di
Martedì 27 maggio 2014, seduta n. 234

   ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   in data 28 luglio 2004 la Cetarola srl, società a responsabilità limitata con sede in Frosinone, presentava una proposta di Piano di Lottizzazione Convenzionata per realizzare un complesso turistico – ricreativo Itri (Latina) in località «Monte Agnellone–Punta Cetarola», area di importante e notevole valore paesaggistico, naturalistico e archeologico, peraltro completamente circondata da zone ambientali altamente protette a livello europeo come le cosiddette zone Sic – Siti di Interesse Comunitario (codice n. IT6040022 – «Costa Rocciosa tra Gaeta e Sperlonga»), nonché inserita in una Zps – Zona a protezione speciale (codice IT6040043 – «Monti Ausoni e Aurunci») classificata peraltro come area Iba (Important birds area) la quale tutela il passaggio di specie animali protette e a rischio di estinzione;
   a seguito di tale proposta, la Regione Lazio – consapevole del prestigio e dell'elevata qualità paesaggistica e naturalistica di quella località ed essendo l'autorità competente ovvero preposta ad emettere pareri urbanistico-ambientali sulla proposta di piano – emetteva parere negativo con nota prot. 129379 del 4 ottobre 2004;
   nel 2007 la società suddetta presentava però una nuova proposta, comunque ubicata sempre sulle stesse aree, che l'amministrazione comunale di allora – con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 20 dicembre 2007 – adottava contestualmente alla stesura di uno schema di convenzione nonostante le forti critiche dell'opposizione sia sul metodo di approvazione, in quanto non era stata avviata l'istruttoria pubblica così come richiesto dall'articolo 62 dello statuto comunale, sia nel merito del piano stesso in quanto non si era proceduto a verificare se il piano medesimo fosse stato oggetto delle necessarie e preliminari valutazioni ambientali specifiche, così come richiesto dalla normativa ambientale vigente;
   la regione Lazio, ancora una volta, interveniva con diversi atti, tra i quali si ricordano:
    a) parere ambientale «NON FAVOREVOLE», n. prot. 134202 del 28 ottobre 2008;
    b) preavviso di rigetto emesso con nota dell'Area valutazione impatto ambientale, prot. n. 123361 del 17 maggio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge n. 15 del 11/02/2005, ovvero dell'articolo 10-bis della legge 241/90;
    c) parere integrativo «NON FAVOREVOLE» della regione Lazio n. prot. 74749 del 12 maggio 2010;
   il 10 marzo di quest'anno, però, il Tar accoglieva con sentenza della seconda sezione bis, n. 2738/2014, il ricorso della società Cetarola srl per la realizzazione della lottizzazione a Punta Cetarola – sospesa nel 2010 dall'ennesimo parere negativo della regione Lazio – ma il Tar stesso non si esprimeva, né avrebbe potuto in quanto non chiamato a farlo, nel merito delle questioni relative all'incompatibilità del piano rispetto ai vincoli – che restano tuttora prescrittivi – sussistenti nelle aree sulle quali il piano è ubicato, bensì rilevava soltanto alcune contraddittorietà esclusivamente formali dovute ad una redazione apparentemente contraddittoria dei suddetti e susseguenti pareri regionali così come eccepito nel ricorso dei lottizzanti;
   nell'istruttoria tecnica allegata alla delibera del consiglio comunale n. 84 del 20 dicembre 2007, predisposta con nota prot. n. 2307 del 26 febbraio 2007 del comune di Itri, non veniva rilevata – in violazione delle norme di legge e della giurisprudenza poc'anzi indicate – la necessità di dover precedere ex lege all'acquisizione, in via necessariamente preliminare, delle seguenti valutazioni ambientali preliminari ed integrative:
    VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come vigente in data 20/12/2007;
    VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come vigente in data 20/12/2007;
    VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, in quanto il piano interviene con certezza all'interno di una zona Zps, all'interno di un'area Iba, ed è parzialmente ricadente in una zona Sic;
   pertanto, il piano risulterebbe essere – secondo una prima analisi – illegittimo in quanto lo stesso sembrerebbe essere stato approvato, con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 20 dicembre 2007, senza acquisire previamente le necessarie, obbligatorie e preliminari valutazioni ambientali specifiche – ossia senza la valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero senza la rilevante valutazione di incidenza (VI) – in apparente violazione del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come vigente in data 20 dicembre 2007, ovvero del comma 8 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, costituendo tali valutazioni presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione, potendo ciò rendere lo Stato italiano potenzialmente passibile di procedura di infrazione con comunitaria per violazione, ovvero per mancata effettiva applicazione della direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della, flora e della fauna selvatiche, nonché della direttiva, n. 79/409/CEE (uccelli) relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, così come recepite ed attuate dallo Stato italiano, in quanto nella zona, ci sono appunto Siti di interesse comunitario (Sic) e Zone di protezione speciale (Zps), peraltro classificate come area Iba (Important birds area). Su tali zone infatti il piano avrà un'incidenza notevole senza aver ricevuto le necessarie valutazioni di compatibilità ambientale;
   sulla vicenda sono state già allertate anche associazioni di protezione ambientale come LIPU, ITALIA NOSTRA – LAZIO, WWF, FAI e LEGAMBIENTE – LAZIO –:
   quali iniziative urgenti intenda, mettere in campo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche per tramite degli uffici territoriali di competenza e delle agenzie ministeriali specializzate, al fine di salvaguardare le zone oggetto di questa interrogazione in quanto ricadenti in aree di importante e notevole valore paesaggistico, naturalistico e archeologico, anche per scongiurare il rischio che possano essere avviate procedure di infrazione per violazione della normativa europea. (4-04953)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

zona protetta

protezione dell'ambiente

politica comunitaria dell'ambiente

impatto ambientale