ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04948

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 233 del 26/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 26/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04948
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Lunedì 26 maggio 2014, seduta n. 233

   BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LUPO, PARENTELA, BUSTO e SILVIA GIORDANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   da alcuni anni la direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione del Ministero della salute autorizza alcuni prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 53 del regolamento (CE) 1107/2009;
   nonostante l'ampia gamma di prodotti a disposizione dell'agricoltura l'aumento, negli ultimi anni, di questa procedura di autorizzazione speciale in Italia è stato esponenziale;
   secondo quanto indicato sul sito del Ministero della salute sono 17 le istanze di «autorizzazioni eccezionali»; in alcuni casi, comunque, si vedono reiterare le stesse richieste per gli stessi prodotti e le stesse colture;
   la maggior parte di queste sostanze attive non sono più o non sono ancora autorizzate dall'Unione europea (dicloropropene, cloropicrina, propanile), e questo meccanismo consente di non effettuare l’iter previsto dal sistema autorizzativo e la verifica dell'impatto (ambientale e sulla salute) non essendo, le richieste, corredate della documentazione necessaria a tali scopi;
   il PAN (piano di azione nazionale per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari), entrato in vigore il 13 febbraio 2014, all'articolo 5.6.1 «utilizzo prodotti fitosanitari ad azione erbicida» indica che in caso di deroga non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28; R36, R37 R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68;
   all'articolo 5.6.2 «utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida» indica che in ogni caso è comunque escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28; R36, R37 R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64, R68;
   queste sigle della classe di rischio si trovano nelle schede di sicurezza, e solo raramente si trovano nell'etichetta del prodotto, riportandone solo alcune per esteso;
   le autorizzazioni eccezionali si rivolgono specialmente a fitosanitari che nelle schede di sicurezza hanno principi attivi con classi di rischio nocive e tossiche per l'uomo e l'ambiente, invece le etichette approvate con i decreti dirigenziali tendono a ridimensionare queste classi di rischio;
   il prodotto LYGERA è autorizzato con decreto dirigenziale del 5 marzo 2012; nella scheda di sicurezza autoprodotta dalla NUFARM ITALIA, nella sez. 3-miscele, indica il principio attivo FLUAZINAM in quantità pari al 40 per cento ed assegna le seguenti classi di rischio: Xn; R20 R63; Xi: R41 R43; l'etichetta di autorizzazione dirigenziale assegna la classe di rischio Xi = irritante per l'uomo; molte industrie chimiche e l'università inglese di Hertfordshire, al principio attivo FLUAZINAM assegnano la classe di rischio T: R23 = tossico per inalazione;
   risulta così autorizzato un fitosanitario T:R23 «tossico per inalazione», Xn «nocivo», R63 «possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati», spacciandolo per Xi,N «irritante per l'uomo e nocivo per l'ambiente»;
   il prodotto LYGERA risulta quindi essere proibito dal piano di azione NAZIONALE per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari per due motivi: per la classe di rischio T e per le frasi di rischio proibite, elencate nel PAN-2014;
   con decreto 11 novembre 2013 la direzione generale del Ministero della salute autorizza l'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Mesurol 500 FS (Bayer CropScience), con scadenza 30 novembre 2017; nella scheda di sicurezza autoprodotta dall'azienda chimica produttrice, assegna frase di rischio T; R25 «tossico per ingestione» secondo la direttiva 67/548/CEE, mentre, secondo il regolamento 1272/2008/CE, assegna la frase H300 «letale se ingerito», che corrisponde alla frase di rischio R28 della direttiva 67/548/CEE «molto tossico per ingestione» = T+; pertanto secondo il regolamento 1272/2008/CE, la classe di rischio assegnata corrisponde a T+ «molto tossico per ingestione» e non solo a T, come assegnato in precedenza dall'azienda produttrice;
   nell'etichetta emessa dalla Bayer CropScience il MESUROL 500 FS riporta, nelle prescrizioni supplementari, la tossicità per le api, dovuta alla presenza del principio attivo Methiocarb;
   il PAN-2014 proibisce l'uso dei fitosanitari con classe di rischio T+ e T ed in ogni caso tutti quelli che riportano le frasi di rischio precedentemente elencate, tra le quali anche R25 e R28; il prodotto MESUROL 500 FS è dunque vietato dal PAN-2014 per due motivi: per la classe di rischio T/T+ e per le frasi di rischio proibite, elencate nel PAN-2014;
   il fitosanitario SONIDO, autorizzato con decreto del 5 dicembre 2013 e con scadenza il 30 aprile 2017, è proibito dal PAN-2014 per le frasi di rischio che lo accompagnano; è classificato nella scheda di sicurezza nocivo per l'uomo e pericoloso per l'ambiente (Xn,N); il principio attivo Thiacloprid è tossico per le api e tossico per l'uomo con frase di rischio R25 «tossico per ingestione», R20 «nocivo per inalazione» e R40 cancerogeno cat. 3 cioè «possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti»;
   anche in questo caso il prodotto fitosanitario è stato declassificato, con decreto dirigenziale, nella pagina del database del Ministero della salute, da «T» a «Xn»;
   la scheda di sicurezza SONIDO autoprodotta dalla Bayer CropScience, riporta chiaramente nella sezione 3, la frase di rischio T; R25 che significa Tossico per ingestione mentre l'etichetta dirigenziale riporta nelle frasi di rischio: Nocivo per inalazione e ingestione, che corrispondono alle frasi R20 e R22, tralasciando di indicare Tossico per ingestione, come scritto nella Scheda di Sicurezza;
   il fitosanitario TELONE II 2014 è il formulato di Dow AgroSciences che è stato autorizzato per l'impiego nella stagione 2014; il 24 e il 28 marzo scorso il Ministero della salute ha infatti firmato i decreti di autorizzazione degli usi di emergenza i quali ne consentiranno l'impiego durante la campagna corrente;
   il suo principio attivo 1,3 dichloropropene non è approvato nell’«EU – Pesticides database”» che ne indica la tossicità; le frasi di rischio segnalate sono le seguenti: T; R24/25 «tossico a contatto con la pelle e per ingestione», Xn; R20 «nocivo per inalazione» e Xn; R65 «può causare danni ai polmoni in caso di ingestione» – la tossicità del 1,3 Dichloropropene è confermata anche dall'università di Hertfordshire;
   dal controllo effettuato dall'associazione WWF AltaMarca emergerebbe che dal 2009, ogni anno si ripropongono con decreto dirigenziale le medesime autorizzazioni in deroga per l'utilizzo di 7 formulati contenenti il principio attivo 1,3 diclorpropene;
   le ultime autorizzazioni in deroga del 24 e 28 marzo 2014, sono state emesse quando il Pan era già in vigore, dal 13 febbraio 2014; al punto a.5.6.2 il PAN vieta l'utilizzo dei prodotti tossici e molto tossici, e la famiglia dei TELONE è tossica anche per il Ministero;
   anche in questo caso il fitosanitario Telone II 2014 è proibito dal PAN per 2 motivi: per la classe di rischio assegnata (T = tossico) e per le frasi di rischio assegnate, che rientrano nei casi proibiti dal PAN;
   i decreti non appaiono quindi conformi alla legge n. 150 del 2012 ed il PAN-2014, che proibisce l'utilizzo dei prodotti T+ (molto tossici), T (tossici) e quelli con le frasi di rischio precedentemente elencate;
   il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 all'articolo 30, comma 1, del regolamento indica che «uno Stato Membro può dare un'autorizzazione provvisoria se la Commissione non è giunta a una decisione entro 30 mesi dalla accettazione del applicazione – L'autorizzazione provvisoria ha validità per tre anni»;
   a giudizio degli interroganti l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato di fatto stravolto, visto che le autorizzazioni speciali si sono perpetuate ben oltre i 3 anni previsti;
   appare agli interroganti scorretto il reiterarsi annuale dell'emergenza che, diventando prassi, perde di fatto la sua caratteristica fondante, come pure rischia di diventare un abuso il ricorso, anno dopo anno, all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo a «situazioni di emergenza sanitaria» –:
   se non intenda interrompere immediatamente le autorizzazioni eccezionali dei prodotti fitosanitari vietati dal Pan;
   se non intenda riconsiderare le classi di rischio assegnate alle etichette, autorizzate con decreto dirigenziale, adeguandole alle classi di rischio indicate dalle schede di sicurezza;
   se non ritenga eccessivo il carico di responsabilità attribuito al singolo dirigente che autorizza i prodotti attraverso i decreti dirigenziali e se non ritenga che tali autorizzazioni debbano essere concesse passando per una più forte assunzione di responsabilità politica;
   quali controlli vengano fatti e con quali criteri, al fine di verificare la fondatezza delle situazioni di emergenza sanitaria. (4-04948)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione dell'ambiente

prodotto fitosanitario

legislazione fitosanitaria

norma di commercializzazione

sostanza tossica

etichettatura

rischio sanitario

nocivita'