Legislatura: 17Seduta di annuncio: 229 del 15/05/2014
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 15/05/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016 ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
SOLLECITO IL 20/06/2014
SOLLECITO IL 26/01/2015
SOLLECITO IL 28/04/2015
SOLLECITO IL 03/09/2015
SOLLECITO IL 10/11/2015
SOLLECITO IL 25/02/2016
SOLLECITO IL 11/04/2016
SOLLECITO IL 08/06/2016
SOLLECITO IL 23/09/2016
RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016
CONCLUSO IL 23/11/2016
PASTORELLI. —
Al Ministro della giustizia
. — Per sapere – premesso che:
nelle ultime settimane molti comuni italiani hanno espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 156 del 7 settembre 2012, formale impegno al mantenimento di quelle sedi del giudice di pace, operanti nei loro territori e individuate dal decreto ministeriale del 7 marzo 2014;
com’è noto, il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha configurato la possibilità per gli enti locali di mantenere in funzione dette sedi, facendosi integralmente carico – così recita la norma – delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo;
in forza dei termini decadenziali posti dal decreto citato, entro il prossimo 28 giugno 2014 gli enti locali interessati dovranno dare concretezza agli impegni presi, individuando i locali per svolgimento delle attività giudiziarie e il personale amministrativo qualificato, nonché deliberando l'impegno di spesa per far fronte al funzionamento di tali servizi di giustizia;
un arco di soli due mesi per il compimento di tutti gli incombenti logistici e amministrativi connessi a tale impegno appare, però, oltremodo irragionevole e penalizzante, tanto più che per alcuni comuni interessati sono ormai prossime le elezioni per il rinnovo dei propri organi;
d'altro canto la previsione di un termine così esiguo non appare giustificata da alcuna ragione pratica, mentre, al contrario, frustra l'impegno di alcuni enti locali per il mantenimento sul loro territorio di servizi essenziali per la cittadinanza –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative per una proroga del termine indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2014, e corrispondente al 28 giugno 2014;
se il Ministro interrogato non ritenga, peraltro, opportuna una modifica della disciplina attuativa del decreto legislativo n. 156 del 2012 nell'ambito della quale sia prevista una compartecipazione alle spese di tutti i comuni rientranti nelle circoscrizioni delle sedi mantenute in funzione, allorché la maggioranza di tali enti abbia espresso il proprio impegno in tal senso. (4-04830)
Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per agevolare il ripristino degli uffici del giudice di pace, in presenza della disponibilità manifestata dagli enti locali ad avviare la procedura di mantenimento.
Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace.
In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.
Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
È stato, pertanto, possibile rivalutare la soppressione di diversi presidi del giudice di pace in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 decreto legislativo n. 156.
Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «Istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n.192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
Il Ministro della giustizia: Andrea Orlando.
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