ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04769

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 225 del 08/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 12/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04769
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo presentato
Giovedì 8 maggio 2014
modificato
Lunedì 12 maggio 2014, seduta n. 226

   VIGNAROLI, ZOLEZZI, DAGA, MANNINO, MICILLO, FRUSONE, LOMBARDI, GRANDE, BARONI, DE ROSA, MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
Con l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2992 del 14 luglio 1999, il presidente della Regione Lazio, fu nominato Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella città di Roma e provincia, venendogli espressamente delegati, in deroga alle ordinarie competenze degli organi regionali, i poteri di approvazione e di autorizzazione all'esercizio di impianti ex articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97 (oggi articolo 210 del decreto legislativo 152/06), anche in deroga alle norme contestualmente indicate, e con facoltà di avvalersi di subcommissari;
con O.P.C.M. n.3249 dell’ 8 novembre 2002 venne evidenziata tra le altre cose, la necessità di avviare interventi strutturali volti alla realizzazione urgente di termovalorizzatori, nella considerazione della inadeguatezza del sistema delle discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti esistenti in ambito regionale;
con deliberazione del consiglio regionale n. 112 del 10 luglio 2002, fu approvato il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio. Peraltro, la Commissione europea ebbe a deferire, in data 1o febbraio 2006, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Repubblica italiana per la mancata elaborazione e comunicazione alla Commissione di un Piano comprendente i luoghi e/o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi (Corte dei Conti Deliberazione 1/2005/G pag 154);
con decreto commissariale n. 75 del 20 settembre 2003, si procedette all'individuazione dei siti ritenuti idonei ad ospitare impianti di incenerimento, comprendente, altresì, l'elaborazione di una classificazione di priorità dei siti medesimi. Tale Piano, secondo l'interrogante contrariamente al principio di trasparenza che doveva informare l'agire amministrativo, non fu reso noto. Il dipartimento della protezione civile lamentò, a distanza di anni, la scarsa informazione ambientale esercitata dal commissario delegato, affermando: «Altro aspetto di assoluta centralità, che dovrebbe essere curato da codesta struttura commissariale; fino alla data del 31 gennaio 2007, è la corretta informazione ambientale volta alla sensibilizzazione e al coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso la massima divulgazione dell'informazione relativa a tutte le azioni da svolgere ai fini della realizzazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.» (nota DPC/CG/29677 del 9 giugno 2006 – Corte dei conti Deliberazione 1/2005/G pag 155);
con nota prot. 98 del 31 ottobre 2003 il consorzio Colari, dell'avvocato Manlio Cerroni, inoltrò ai competenti uffici regionali l'istanza di approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione nonché l'autorizzazione all'esercizio con riferimento:
a) all'impianto per la produzione di energia elettrica da Cdr prodotto nei Tmb Malagrotta 1 e Malagrotta 2, mediante una centrale di gassificazione ubicata nel Comune di Roma, via di Casal Lumbroso 408;
b) oltre all'ampliamento dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica utilizzante il biogas prodotto dalla discarica di Malagrotta, nonché quello prodotto dall'impianto in oggetto (Doc Gse pag. 8);
in data 31 dicembre 2003, con nota prot. 887 CR, l'ufficio commissariale chiese alla Gestione rete di trasmissione nazionale (GRTN) ora denominato GSE, di verificare la disponibilità di convenzioni per la cessione di energia elettrica da stipularsi alle condizioni di cui al provvedimento cip 6/92 (Doc Gse pag. 1);
Il GRTN in data 18 febbraio 2004, rispose all'ufficio commissariale, decretando che l'esito delle analisi richiestegli, aveva evidenziato l'esistenza di spazi residuali che consentivano la stipula di convenzioni preliminari per una potenza massima di 150/170 Mw, anche se detti spazi potevano ridursi in presenza di ricorsi presentabili alle competenti autorità se accolti, o aumentare in caso di inadempienze future da parte di coloro che avevano ancora in corso la realizzazione degli impianti (Doc Gse pag. 2);
il dipartimento X del comune Roma nel 2003, esaminando il progetto relativo alla costruzione del gassificatore di Malagrotta rilevò che l'impianto veniva a collocarsi in un sito tra il «polder», o grande vasca della discarica, e la Raffineria di Roma, ubicata a poche centinaia di metri. Inoltre, tutta la zona era classificata a rischio di incidente rilevante e soggetta ai vincoli del decreto-legge n. 334 del 99 – Seveso II. L'ufficio del comune di Roma, quindi, espresse forti perplessità sulla scelta dell'area per la sua prossimità alla discarica le cui emissioni di biogas potevano costituire un serio rischio in presenza di un impianto di produzione energetica. Per questo motivo il X Dipartimento (Servizio V.I.A.) del comune di Roma chiese al Dipartimento ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio uno studio di sicurezza integrato dell'area vasta prima di prendere qualsiasi decisione. Oltre a ciò, venne contestato il vantaggio energetico dell'impianto di cui andava calcolato il bilancio ambientale complessivo che tenesse conto della salute dei cittadini, del paesaggio, delle emissioni e così via (M. lervolino – Con le mani nella monnezza – Reality Book 2011);
il Ministero dell'ambiente, così come si evince dal testo della deliberazione n. 1/2005/G della Corte dei conti, relativa alla gestione dell'emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo, non diede l'assenso sul bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione degli impianti di termovalorizzazione della frazione secca e/o cdr a valle della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con recupero energetico, adducendo gravi carenze tecniche nelle bozze predisposte dal commissario (Corte dei conti deliberazione 1/2005/G.; pag. 156);
l'ordinanza commissariale n. 16 del 25 marzo 2005 aveva per oggetto: «Approvazione Progetto Centrale di Gassificazione per la Produzione di energia elettrica dal CDR prodotto negli impianti di “Malagrotta 1” e “Malagrotta 2” nel Comune di Roma». Tale atto commissariale suscitò notevoli perplessità e preoccupazione, per la palese violazione delle direttive comunitarie e nazionali sulla concorrenza, visto che «per l'impianto di gassificazione di Malagrotta sarebbero intervenuti atti amministrativi di assegnazione dei lavori di costruzione e di esercizio nell'ambito di una non meglio chiarita procedura di affidamento diretto». Con nota del dipartimento della protezione civile DPC/CG 61223 del 30 novembre 2006, lo stesso dipartimento affermò di non aver mai ricevuto risposta da parte del commissario delegato sulla vicenda, nonostante i ripetuti solleciti. Il soggetto attuatore, nell'adunanza del 12 dicembre 2006, nonostante le citate critiche confermò l'assegnazione diretta dell'opera (Corte dei conti deliberazione n. 1/2005/G pag. 157);
conferma che arrivo nuovamente il 24 settembre del 2008 attraverso la determinazione n. A3148 avente per oggetto: «Centrale di gassificazione per la produzione di energia elettrica dal combustibile da rifiuti (CDR) prodotto dagli impianti di preselezione e riduzione volumetrica degli RSU denominati “Malagrotta 1” e “Malagrotta 2”»;
il costo complessivo dell'opera era stimato in circa trecentocinquanta milioni di euro, di cui il Colari riuscirà a recuperare quasi la metà grazie ai contributi Cip 6 dello Stato. L'impianto funzionando a regime, doveva smaltire circa 500 tonnellate di Cdr al giorno, generando 36 Mw di elettricità. Per la costruzione di tale impiantistica, il consorzio Colari si servì di un brevetto della società svizzera Thermoselect che dal 1991 al 2007 aveva sviluppato progetti di gassificazione ad alta temperatura dei rifiuti solidi urbani, promettendo grandi prestazioni energetiche ed un bassissimo impatto ambientale. Un impianto simile era quello esistente nella cittadina di Karlsruhe in Germania, ribattezzato dalla stampa tedesca con il nome di «Thermodefect». Il gassificatore ebbe innumerevoli problemi, tra cui a quel che risulta all'interrogante fughe di gas tossico, pericolo di esplosione, incrinature nel cemento della camera ad alte temperature provocate dalla corrosione e dal calore e perdite di liquido da un bacino di sedimentazione che conteneva acque di scolo contaminate da cianuro (M. Iervolino – Con le mani nella monnezza – Reality Book 2011);
l'impianto di gassificazione Colari, rientrava nel campo di applicazione della normativa IPPC e l'autorizzazione integrata ambientale venne rilasciata dalla competente struttura regionale con determinazione n. B3692 del 13 agosto 2009;
i carabinieri del CCTA (Comando carabinieri per la Tutela dell'ambiente), su ordine della Procura di Roma, procedettero in data 11 novembre 2008, al sequestro preventivo del gassificatore di Malagrotta disposto dal GIP di Roma. Il gassificatore, sottoposto al vaglio di personale dei carabinieri del CCTA, risultò privo della indispensabile «Certificazione di Prevenzione Incendi», non rispondendo, nel contempo, ad altri requisiti di legge. Tali inadempienze furono riferite dai carabinieri a procuratore della Repubblica di Roma ed ai titolari del procedimento penale che chiesero, in via d'urgenza, al GIP il sequestro preventivo dell'impianto. Il GIP peraltro autorizzò l'accesso e l'uso al solo fine di consentire il completamento dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'impianto, per poter così richiedere ed ottenere il nulla osta dei Vigili del Fuoco, necessario per l'attivazione dell'impianto. Su questo venne aperta un'indagine da parte della magistratura, poi sfociata nella condanna del 23 aprile 2014, nei confronti di Cerroni e Rando;
in data 12 giugno 2013 l'interrogante, onorevole Stefano Vignaroli, viste le innumerevoli irregolarità riscontrate nei diversi impianti di proprietà Colari, presentava istanza di richiesta di accesso agli atti dell'istruttoria compiuta dal GSE per la stipula della convenzione preliminare con il consorzio Colari e relativa all'impianto di gassificazione di Malagrotta. Leggendoli con attenzione, si scopriva di una fitta corrispondenza intercorsa tra Cerroni ed il GSE nel corso degli anni. La constatazione che il gassificatore funzionasse poco e male è evidenziata dallo stesso Cerroni, in una raccomandata del 29 dicembre 2009, prot. 272 (pag. 227 doc Gse–Colari), inviata al (GSE, laddove l'imprenditore affermava che «le problematiche tecnologiche dell'impianto non hanno ancora consentito a tutt'oggi di arrivare a regime e di avere una produzione elettrica stabile» (doc Gse pag 227);
dagli atti richiesti al GSE, si rinveniva che il Colari, ai sensi del provvedimento Cip6/92, ottenne inizialmente dal GSE una proroga di 18 mesi del periodo di avviamento, vista la complessità dell'impianto e la tecnologia utilizzata. Lo stesso consorzio, con richiesta del 29 luglio 2010, prot. 179 e sollecito del 20 ottobre 2010, prot. 236 chiese inoltre al GSE autorizzazione per il superamento della soglia minima di apporto di combustibile fossile fino ad un massimo del 10 per cento anziché il 5 per cento previsto (Doc Gse pag 233 e 234);
in data 28 luglio 2011, con prot. 214 sempre il Colari, pretese dal GSE ancora un'ulteriore proroga della contenzione al 30 settembre 2011 e contestualmente espresse la volontà in quella data di fermare la linea dimostrativa e procedere alla realizzazione delle ulteriori due linee di gassificazione per portare l'impianto a 48 MW di potenza. Il Gse, in data 10 agosto 2011, comunicava al consorzio il mancato accoglimento della richiesta relativa agli incentivi Cip 6/92 (Doc Gse pag 236). La perdita degli incentivi dovuta al mancato funzionamento della linea dimostrativa di gassificazione sarà poi definitivamente bloccata dalla procedura di infrazione 2003/2246 della Ce e da una successiva sentenza del Consiglio di Stato (N. 01015/2012 reg. prov. coll – N. 05385/2008 reg. ric.) che abolì tale tipo di incentivo a fonti come il CDR che non possono essere annoverate tra quelle rinnovabili. Motivi per cui alla data odierna le ulteriori due linee di gassificazione non sono state né realizzate, né installate, nonostante gli impegni sottoscritti;
con deliberazione del consiglio regionale del 18 gennaio 2012, n. 14 venne approvato il piano di gestione dei rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (disciplina regionale della gestione dei rifiuti). All'interno del documento è programmata la riaccensione della prima linea e la costruzione ed attivazione della seconda e terza linea del gassificatore di Malagrotta. Detto piano rifiuti è ancora attualmente vigente;
il 12 marzo 2014 con prot. 4905, il MoVimento 5 Stelle richiedeva al Dipartimento Tutela Ambientale-Protezione civile del Comune di Roma, copie della variante d'opera del gassificatore di Malagrotta nonché di tutti i verbali delle conferenze dei servizi tenutesi dal 2010 ad oggi;
dalla lettura dei documenti sopracitati, si veniva a conoscenza di ulteriori fatti ovvero che il Colari aveva comunicato ai competenti uffici regionali la volontà di avviare la costruzione delle due linee di gassificazione definitive. Le opere progettate e da realizzare insistevano su aree non valutate precedentemente in sede di autorizzazione e di valutazione di impatto ambientale. In particolare l'intervento appariva collocarsi all'interno della fascia di rispetto di 150 metri dal corso d'acqua Rio Galeria, considerato fattore escludente con un grado di vincolo condizionante, ai sensi del D.C.R. 18 gennaio 2012 n. 14, ovvero il piano regionale rifiuti vigente. Oltre ciò, la tecnologia presentata dal Colari, risultava essere differente da quella autorizzata in precedenza;
gli uffici regionali considerarono le notevoli modifiche apportate al progetto dal Colari quali varianti sostanziali e pertanto fu chiesto al consorzio, di ripresentare una nuova domanda. A fine maggio 2012, l'esito cambiò radicalmente e l’iter progettuale ripartì sotto forma di variante non sostanziale. Si tennero alcune riunioni tecniche e due conferenze di servizi, nelle quali arditamente furono superate tutte le iniziali riserve rispetto ai cambiamenti sostanziali proposti dal Colari. In definitiva le procedure adottate dall'ufficio commissariale sembrerebbero all'interrogante aggirare le normali procedure tecniche, giuridiche ed amministrative delegando; esclusivamente al privato ogni aspetto, senza alcuna verifica di sorta;
a fine dicembre 2013, nonostante le numerose e non certo sconosciute irregolarità riscontrate sia nel progetto Colari, che nell’iter autorizzativo, da organi di stampa si apprendeva che il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti intendeva procedere alla riaccensione del gassificatore di Malagrotta –:
se risulti agli atti per quali ragioni non siano stati tenuti presenti in relazione al gassificatore di Malagrotta i possibili rischi derivanti dalla collocazione dello stesso in una zona classificata a rischio di incidente rilevante e pertanto soggetto ai vincoli del decreto legislativo n. 334 del 1999, Seveso II;
se risultino agli atti motivazioni puntuali che portarono il Ministero dell'ambiente – come si evince dal testo della deliberazione n. 1/2005/G della Corte dei Conti – a non dare l'assenso sul bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione degli impianti di incenerimento nella ragione Lazio;
se risultino agli atti riscontri alla nota del dipartimento della protezione civile DPC/CG/61223 del 30 novembre 2006 e ai ripetuti solleciti rivolti dal medesimo dipartimento con riferimento ai rilievi suscitati dalla ordinanza commissariale n. 16 del 26 marzo 2005 ed in particolare con riferimento all'affidamento dell'opera;
se sia stato trasmesso alla regione Lazio ogni documento in possesso del Governo e della gestione commissariale al fine di consentire alla Regione di disporre di ogni elemento di cognizione necessario alla corretta valutazione dell'opportunità di riaccensione del gassificatore di Malagrotta. (4-04769)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ROMA,ROMA - Prov,LAZIO

EUROVOC :

gestione dei rifiuti

edificio per uso industriale

deposito dei rifiuti

incenerimento dei rifiuti

energia elettrica

impatto ambientale