ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04762

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 225 del 08/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 08/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/05/2014
Stato iter:
13/05/2014
Fasi iter:

RITIRATO IL 13/05/2014

CONCLUSO IL 13/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04762
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Giovedì 8 maggio 2014, seduta n. 225

   BUSIN. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità 2014 introduce il tributo sui servizi comunali articolato in due componenti, ovvero la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
   il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche ha rivisto alcune disposizioni, anche con riferimento alla TASI;
   tra le modifiche introdotte, si stabilisce che la TASI deve essere pagata in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU dall'articolo 9, comma 3, del decreto sul federalismo municipale (decreto legislativo n. 23 del 2011) e che il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre; in questo senso spetta ai comuni inserire, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, gli elementi risultanti dalle delibere;
   per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014, il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota TASI minima (pari all'1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale;
   per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che – alla data del 31 maggio 2014 – venga pubblicata nel portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni; a tal fine il comune deve inviare la predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 23 maggio 2014;
   quest'ultimo termine del 23 maggio pare difficilmente rispettabile, sia perché il termine per l'approvazione dei bilanci previsionali 2014 è fissato oggi a luglio, ovvero successivo di tre mesi alla scadenza di maggio, sia perché sono numerosi gli enti comunali che il 25 maggio 2014 vedranno rinnovarsi i propri consigli comunali; tali enti, che possono adottare solo atti urgenti e improrogabili, se dovessero adempiere a tale operazione, rispetterebbero sì un termine di legge ma nel contempo condizionerebbero la nuova amministrazione;
   il combinato disposto delle normative vigenti rischia di creare evidenti complicazioni, in particolare per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, come per gli enti dove l'aliquota IMU è già fissata al massimo, e che non hanno pertanto possibilità di introdurre la Tasi sulle seconde case così da dover presumibilmente aumentare l'aliquota sulle prime case, ovvero per gli enti che intendono azzerare l'aliquota per specifiche tipologie di immobili, con conseguenti problemi legati a richieste di rimborso;
   non pare sia stato inoltre adeguatamente considerato nella normativa vigente il fatto che la quota della Tasi che va pagata anche dall'occupante nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento debba essere stabilita con regolamento comunale, in assenza del quale verranno a mancare le condizioni per effettuare il pagamento dell'acconto;
   dal momento che, infatti, gli immobili locati non possono essere considerati abitazioni principali, l'acconto è dovuto in ogni caso entro il 16 giugno, ad aliquota base o con la diversa aliquota decisa dal comune, ma se il comune non ha ancora deliberato, non è possibile conoscere la misura del tributo che resta a carico del proprietario e quella che, invece, è dovuta dal locatario –:
   se non si ritenga opportuno fornire gli opportuni chiarimenti viste le obiettive difficoltà per i comuni di adottare entro il termine del 23 maggio 2014 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni della TASI alla luce di quanto premesso, e se il Governo non ritenga altresì di valutare la possibilità, in mancanza di una diversa decisione assunta a livello comunale, di adottare un'iniziativa normativa che estenda agli immobili locati lo stesso regime previsto per le prime case, consentendo, nei comuni che non deliberano in tempo, di pagare l'intero importo del tributo con il saldo di dicembre 2014. (4-04762)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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