ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04675

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 221 del 30/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: PIRAS MICHELE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 30/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/04/2014
Stato iter:
23/11/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/11/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/11/2016

CONCLUSO IL 23/11/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04675
presentato da
PIRAS Michele
testo di
Mercoledì 30 aprile 2014, seduta n. 221

   PIRAS. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il territorio del Marghine-Planargia un tempo compreso nella omonima comunità montana, oggi raccolto nelle rispettive unioni dei comuni ubicate sulla linea di confine fra la provincia di Nuoro e quella di Oristano, è un'area della Sardegna profondamente colpita da una importante crisi economica e sociale, iniziata vent'anni orsono ed accelerata dal processo di rapida deindustrializzazione e dalla progressiva «ritirata dello Stato»;
   tutti i comparti produttivi versano in una condizione di seria difficoltà e sia i chiari segnali di spopolamento e ripresa dell'emigrazione costituiscono l'indice demografico di uno stato di generalizzato malessere;
   il combinato disposto dai consistenti tagli operati ai bilanci dei comuni e dal patto di stabilità rendono vieppiù difficoltoso l'esercizio della funzione di governo del territorio da parte degli enti locali preposti, altrettanto quanto il mantenimento di una soglia minima essenziale di servizi ai cittadini;
   l'ennesimo atto che rischia di impoverire ulteriormente il territorio proviene ora dalla disposta chiusura di numerosi uffici del giudice di pace nella provincia di Nuoro fra i quali quello di Macomer, che serve l'intero comprensorio di cui sopra;
   l'articolo 3 del decreto legislativo n.156 del 2012 prevede esplicitamente che «entro 60 giorni dalla pubblicazione degli Uffici soppressi, gli Enti locali [...] possono richiedere il mantenimento degli Uffici del GdP» a condizione che gli enti medesimi o consorziati si facciano carico delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio, ivi compreso del fabbisogno di personale amministrativo;
   considerata la grande rilevanza di tale servizio le unioni dei comuni del Marghine e della Planargia si propongono di avvalersi della facoltà prevista dalla norma citata, individuando i locali idonei per il mantenimento in servizio dell'ufficio del giudice di pace di Macomer;
   i medesimi enti tuttavia lamentano una scarsa chiarezza della norma in merito a una serie di questioni dirimenti ed essenziali per l'effettivo esercizio della facoltà inscritta nella norma: 1) normativa vigente in materia di impiego di personale proprio degli enti locali; 2) eventuale vigenza del patto di stabilità sulle risorse destinate al mantenimento dell'ufficio in questione; 3) destinazione del gettito derivante dal funzionamento dell'ufficio medesimo;
   sono da sottolineare:
    la preziosa disponibilità manifestata dagli enti locali del Marghine e della Planargia;
    l'importanza per il territorio del mantenimento di detto presidio della giustizia;
    l'urgenza venutasi a determinare in seguito al dispositivo di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Macomer;
   l'amministrazione della giustizia e la parità nelle condizioni di accesso per tutti i cittadini dovrebbero costituire compito primario, irrinunciabile e non delegabile dello Stato –:
   se il Ministero intenda favorire la soluzione prospettata dalle unioni dei comuni del Marghine e della Planargia;
   se l'impiego di personale proprio degli enti locali finalizzato al funzionamento dell'ufficio debba considerarsi in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;
   se le risorse finanziarie eventualmente impiegate dagli enti locali per il funzionamento dell'ufficio siano da considerarsi rilevanti ai fini del patto di stabilità;
   se intenda assumere iniziative volte a far sì che il gettito derivante dalle controversie radicate possa essere acquisito dagli enti locali medesimi. (4-04675)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 novembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 708
4-04675
presentata da
PIRAS Michele

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante chiede – nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie – quali iniziative possano essere assunte per il ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Macomer, in presenza della disponibilità manifestata dal comune ad avviare la procedura di mantenimento.
  Come noto, il Ministero della giustizia ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, e successive modificazioni.
  La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.
  Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Macomer.
  In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.
  Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.
  Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.
  A seguito dell'iniziativa assunta dal comune di Macomer, pertanto, è stato possibile rivalutare la soppressione in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156.
  Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 27 febbraio 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente «Istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11».
  Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di poter conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2010 0078

GEO-POLITICO:

MACOMER,NUORO - Prov,SARDEGNA, NUORO,NUORO - Prov,SARDEGNA, ORISTANO - Prov,SARDEGNA

EUROVOC :

spese di funzionamento

magistrato non professionale

giudice

comune

personale