ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04673

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 221 del 30/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/04/2014
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 28/07/2014

SOLLECITO IL 29/09/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04673
presentato da
PES Caterina
testo di
Mercoledì 30 aprile 2014, seduta n. 221

   PES. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il patrocinio gratuito garantisce ai soggetti economicamente deboli il diritto a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre processuali le quali sono pertanto pagate dallo Stato;
   l'articolo 76, parte III, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, regola le condizioni per l'ammissione a tale beneficio, stabilendo che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16;
   il Capo VI, articolo 47, della Costituzione Europea, Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, stabilisce che «ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»;
   l'articolo 24 della Costituzione, al primo comma, prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. I commi successivi sanciscono che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
   la difesa, dunque, diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non ha mezzi sufficienti con la concessione del cosiddetto gratuito patrocinio, in attuazione, anche, del principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che ne minacciano l'attuazione;
   tuttavia, vi sono casi in cui l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, richiamata nella nostra Carta fondamentale, in quella Europea e in altre fonti, non trova un'effettiva tutela con il patrocinio dello Stato, a causa di spese non contemplate dal suddetto istituto, come ad esempio nella fattispecie di denuncia per morte presunta, il cui iter, oltre alle spese legali, prevede quelle pubblicitarie più onerose;
   il tribunale ordinario dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza della persona scomparsa, cui gli eredi legittimi ricorrono per denunciare l'assenza, articoli 58 e 60 del codice civile, ai fini di emettere la sentenza di morte presunta, ai sensi degli articoli 723, 726, 727 del codice di procedura civile dispone che, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani, per ben due volte consecutive, debba essere inserita la pubblicità legale;
   le persone prive di mezzi economici, che hanno il patrocinio gratuito dello Stato, non possono sostenere alcuna spesa per la formalizzazione ufficiale dell'atto di scomparsa di un proprio congiunto, come è avvenuto in Sardegna, ad Oristano, per la scomparsa del signor Caddeo in data 28 agosto 2009 –:
   se il Ministro, a seguito degli intendimenti del Governo in materia di pubblicità legale e a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possa prevedere altre forme di pubblicità, in considerazione della digitalizzazione temporale e dell'efficacia delle nuove tecnologie, oppure autorizzare la diffusione della notizia attraverso altri mezzi opportuni, ma meno esosi, ex articolo 727, comma 3, del codice di procedura civile o sulla Gazzetta Ufficiale, articolo 729 del codice di procedura civile;
   se il Ministro non ritenga opportuno che la normativa concernente la concessione del patrocinio a spese dello Stato per le persone non abbienti debba ricomprendere anche i costi della pubblicità legale che, sovente, superano le spese legali, ma che sono determinanti ai fini della formalizzazione ufficiale dell'atto. (4-04673)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-04673
presentata da
PES Caterina

  Risposta. — Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante lamenta come il sistema del patrocinio a spese dello Stato, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2012, n. 115, non comprenda anche i costi della pubblicità legale, obbligatoriamente prevista in alcuni procedimenti, quali quelli finalizzati alla dichiarazione di assenza e/o di morte presunta previsti dagli articoli 721 e successivi del codice di procedura civile.
  Chiede, pertanto, se non si intenda estendere opportunamente il gratuito patrocinio anche a tali costi.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012 prevede, all'articolo 74, la concessione del patrocinio a spese dello Stato in ogni processo civile e, all'articolo 10, comma III, che siano esentati dal pagamento del contributo unificato, tra gli altri, i procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capo III, tra cui le cause per la dichiarazione di assenza e di morte presunta.
  Secondo le osservazioni delle competenti articolazioni ministeriali, le norme non contengono disposizioni relative ai costi della pubblicità legale in quanto non trattasi di spese sostenute all'interno del procedimento civile, bensì di una modalità finalizzata ad assicurare la conoscibilità dell'esistenza dell'esercizio dell'azione finalizzata alla dichiarazione di assenza o di morte presunta di una persona, a tutela dei terzi interessati.
  Nella prospettiva indicata dall'interrogante, il legislatore, invero, è intervenuto, con l'articolo 37, comma 18, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 729 del codice di procedura civile relativo alla pubblicazione della sentenza attraverso la previsione dell'obbligo di inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica soltanto dell'estratto, disponendo, invece, la pubblicazione per esteso nel sito internet del Ministero della giustizia, e non più «in due giornali indicati nella sentenza stessa».
  Non sono stati, invece, modificati l'articolo 723 del codice di procedura civile, che prevede la pubblicazione, facoltativa, in uno o più giornali dell'udienza di comparizione per la dichiarazione di assenza, e l'articolo 727 del codice di procedura penale, che ancora prevede la pubblicazione in due giornali della domanda diretta alla dichiarazione di morte presunta, potendo, in tale ultimo caso, il Presidente del Tribunale disporre anche di altri mezzi di pubblicità.

  In relazione ai predetti adempimenti pubblicitari, va osservato come, nei casi in cui l'istante sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le relative spese non possono essere poste a carico dell'Erario ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica citato, che prevede l'anticipazione soltanto delle «spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Esula, pertanto, dall'ambito di applicazione della norma la pubblicità della domanda di dichiarazione di morte presunta, in quanto atto introduttivo del giudizio.
  Pur non essendo, allo stato, allo studio atti di iniziativa legislativa volti ad intervenire sulla disciplina dell'istituto in parola, l'ufficio legislativo di questo Dicastero ha osservato come non sussistano ragioni ostative alla previsione di forme di pubblicità legale non onerose, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia (o su altri siti), anche in ordine agli adempimenti previsti dagli articoli 723 e 727 del codice di procedura civile.
  La questione è, dunque, all'attenzione di questo Dicastero.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0115

EUROVOC :

diritti della difesa

diritto di agire in giudizio

patrocinio gratuito

spese di difesa

imposta diretta

reddito imponibile