ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04633

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 218 del 24/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIULIETTI GIAMPIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04633
presentato da
GIULIETTI Giampiero
testo di
Giovedì 24 aprile 2014, seduta n. 218

   GIULIETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, tratta il tema dell'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
   possono fruire di deroga rispetto alle normative vigenti in materia di previdenza, ed accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati i lavoratori che abbiano le seguenti condizioni:
    a) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1o luglio 2009;
    b) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
   sia nell'applicazione della norma, che nella gestione pratica e concreta, i lavoratori impegnati in lavorazioni che richiedono la turnazione in 3 turni (mattino, pomeriggio, notte) a ciclo continuo compresi sabati e domeniche con riposi compensativi a scorrimento, sono fortemente penalizzati in quanto vi sono dei parametri assolutamente incompatibili con l'effettiva possibilità dei lavoratori di poter beneficiare delle agevolazioni di cui sopra ed infatti i lavoratori che effettuano tali lavorazioni hanno contrattualmente e legalmente il diritto a beneficiare di 4 settimane di ferie, 4 giorni di festività soppresse e 76 ore di riduzione di orario da CCNL e dei fermi relativi ai riposi compensativi, che riducono il numero di giornate effettivamente da lavorare; questo comporta che il lavoratore che lavora continuamente con i soli fermi dovuti ha un numero di giorni lavorativi che materialmente non consentono di raggiungere il III scaglione che prevede 78 notti, né il II scaglione che prevede 71 notti, mentre il I scaglione è raggiungibile solo a condizione che il lavoratore abbia la massima costanza al lavoro (assenza di malattie, infortuni, maternità, e altro);
   appare quindi evidente da quanto sopra illustrato che se la legge deve dare degli effettivi benefici a questi lavoratori, i parametri indicati, a meno che non si voglia che i lavoratori facciano turnazioni ed orari di lavoro non conformi alle norme vigenti e non previsti dal CCNL, devono essere rivisti al ribasso, calcolandoli cioè tenendo conto di quanto prescritto dalle leggi (pause di 11 ore tra un turno e l'altro e riposi settimanali) e su questi occorre determinare il beneficio anche graduale in relazione alle notti effettivamente fatte;
   un'altra incongruenza sta nella possibilità di accedere al beneficio quando un lavoratore ha effettuato negli ultimi dieci anni almeno 7 anni con uno dei requisiti e l'ultimo anno deve essere fatto interamente con i requisiti di cui sopra; allo stesso modo il diritto viene negato al lavoratore che magari per 40 anni ha sempre effettuato l'orario a ciclo continuo, raggiungendo sempre i requisiti previsti, e poi a causa di eventi esterni (infortunio, malattia, invalidità e altro) nell'ultimo anno non è riuscito a raggiungere i medesimi requisiti con ciò perdendo la possibilità del beneficio –:
   se e quali iniziative il Governo intenda assumere per chiarire e modificare la norma, tenendo conto del reale svolgersi di questo particolare regime di orario (turnazione in tre turni) molto gravoso per i lavoratori, e dare una adeguata risposta alle loro aspettative. (4-04633)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0066, L 2010 0183

EUROVOC :

infortunio sul lavoro

lavoro a turni

pensionamento anticipato