ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04551

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 214 del 17/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI STEFANO MANLIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 17/04/2014
Stato iter:
08/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/07/2014
PISTELLI LAPO VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/07/2014

CONCLUSO IL 08/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04551
presentato da
DI STEFANO Manlio
testo di
Giovedì 17 aprile 2014, seduta n. 214

   MANLIO DI STEFANO, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, SCAGLIUSI, DI BATTISTA e DEL GROSSO. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede al suo articolo 4, comma 3, che la pubblica amministrazione non può procedere all'avvio di un nuovo concorso pubblico se prima non abbia verificato che quanti hanno superato un concorso pubblico, qualificandosi quindi come idonei, vengano prioritariamente assunti, e solo successivamente si procede a un nuovo bando;
   ciò per una duplice ragione: da un lato l'esigenza di razionalizzare la spesa pubblica, atteso che l'avvio di nuove procedure selettive comporta un esborso di danaro pubblico; dall'altro, l'esigenza di tutelare la posizione giuridica di quegli idonei che, dopo aver superato un regolare concorso pubblico, hanno più volte assistito alla frustrazione delle proprie aspettative;
   la nuova disposizione novella e risolve l'annosa questione relativa all'alternativa tra scorrimento delle graduatorie e indizione di un nuovo concorso, su cui più volte la giurisprudenza ha mutato orientamento. Con la nota adunanza plenaria n. 14/2011, il Consiglio di Stato aveva già affermato un generico favor per l'utilizzo delle graduatorie, vera e propria «regola», essendo invece l'avvio di un nuovo concorso qualificabile come «eccezione». Tuttavia, individuava alcune categorie di concorsi che potevano essere esentate dallo scorrimento, permanendo un margine di discrezionalità in capo all'amministrazione;
   come detto, la questione è stata risolta dal legislatore stesso, che ha inteso eliminare ogni margine di discrezionalità in capo all'amministrazione, imponendo il previo scorrimento delle graduatorie vigenti. Tale obbligo, che configura una vera e propria attività vincolata della pubblica amministrazione, è esteso, per espressa previsione di legge, a tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo. Che non vi siano eccezioni è facilmente desumibile sia dal testo della normativa sia dalla circolare esplicativa alla stessa, segnatamente al quadro sinottico «C»;
   gli obblighi del citato decreto-legge possono recedere, quindi, soltanto di fronte a norme speciali di settore che risultino incompatibili con lo scorrimento delle graduatorie. Esse non sussistono nel caso del concorso per segretario di legazione in prova della carriera diplomatica, il cui regolamento rinvia anzi alle norme generali;
   nel caso della carriera diplomatica esiste solamente una legge di autorizzazione all'avvio del concorso per il quinquennio 2010-2014 (articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010 n. 1), che non fissa un numero esatto di posti da porre a concorso. Che tale legge sia compatibile con lo scorrimento della graduatoria è dimostrato pacificamente dall'avvenuto scorrimento dell'anno 2010, già vigendo la legge di autorizzazione, quando sei idonei in graduatoria venivano assorbiti e il contingente di unità per il concorso 2011 veniva ridotto;
   nel 2010 il Ministero degli affari esteri provvedeva allo scorrimento della graduatoria pur non essendovi tenuto, ma secondo la propria discrezionalità, dimostrando così l'assenza di norme ostative allo stesso scorrimento. In presenza delle stesse, infatti, tale avvenimento sarebbe risultato impossibile. Gli idonei assorbiti non hanno avuto alcun problema di progressione di carriera;
   in data 11 aprile 2014 il Ministero degli affari esteri ha provveduto all'indizione di una nuova procedura selettiva per 35 posti di segretario di legazione in prova della carriera diplomatica, senza provvedere al previo scorrimento delle graduatorie;
   nel bando di concorso non si fa il minimo riferimento alla novella normativa, e si fa anzi riferimento a provvedimenti giurisdizionali (TAR Lazio n. 03558/2014 del 1o aprile 2014 e il parere consultivo 526/2014 del Consiglio di Stato dell'8 gennaio 2014) riferiti a contesti normativi in cui la nuova legge comportante l'obbligo di scorrimento non esisteva, neppure. Tali provvedimenti escludono l'obbligo di scorrimento proprio perché non esisteva, al tempo, alcuna legge che lo imponeva, vigendo ancora il regime di discrezionalità che oggi, pacificamente, risulta esaurito;
   il concorso bandito è assolutamente identico, per quanto riguarda le prove d'esame, compresa la prova attitudinale, a quello conclusosi appena sei mesi prima;
   con tutta probabilità il nuovo bando di concorso verrà impugnato innanzi al giudice amministrativo per violazione di legge, instaurando l'ennesimo contenzioso al riguardo, con le prevedibili conseguenze in punto di esborso di danaro pubblico e di lentezza della giustizia per la pluralità dei ricorsi pendenti;
   l'impugnazione del bando di concorso potrebbe tradursi, in caso di accoglimento in fase cautelare, nella sospensione della procedura selettiva, con conseguente impossibilità di provvedere all'urgente e tempestivo invio di personale in previsione degli impegni in sede di Unione europea e in relazione all'EXPO descritti nel bando. Sotto questo profilo, lo scorrimento della graduatoria, a norma di legge, sarebbe stato assai più idoneo allo scopo –:
   se non si ritenga di procedere allo scorrimento della graduatoria vigente, ovviando alla lesione dei diritti soggettivi provocati dall'emissione del nuovo bando viziato, ad avviso degli interroganti, da chiara illegittimità, anche a tutela della trasparenza e dal buon andamento dell'azione amministrativa, e del rispetto delle posizioni giuridiche coinvolte;
   se non si intenda ritirare o modificare il bando in autotutela al fine di garantire l'assunzione degli idonei, così da eliminare il contenzioso e soddisfare al contempo l'esigenza di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
   quali iniziative urgenti intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, per dare piena attuazione al decreto-legge n. 101 del 2013 in materia di scorrimento delle graduatorie, con riferimento al concorso diplomatico in atto, oltre che per le altre amministrazioni, atteso che la normativa non risulta essere ancora stata applicata da tutti i destinatari. (4-04551)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 luglio 2014
nell'allegato B della seduta n. 259
4-04551
presentata da
DI STEFANO Manlio

  Risposta. — L'esercizio concorsuale del Ministero degli affari esteri per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre improntato alla ricerca di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in linea con il prioritario principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
  Il raggiungimento di tale obiettivo poggia su di uno strumento indispensabile per la sopravvivenza stessa della macchina ministeriale e del suo funzionamento; la cadenza annuale del concorso diplomatico.
  Solo in rarissime e specifiche occasioni l'amministrazione ha fatto ricorso all'assorbimento di idonei non vincitori di graduatorie vigenti, ad esempio nel 2010 per esigenze legate a sopravvenute e straordinarie necessità di risorse umane, visto che – è bene specificarlo – nell'anno precedente (2009) non si era tenuto alcun concorso diplomatico.
  Il modus operandi concorsuale del Ministero degli affari esteri è oggi legittimato in maniera inoppugnabile sia sotto il profilo legislativo che giurisprudenziale.
  Come ricordato dagli interroganti, l'articolo 4.3 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013, tra le altre cose subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'esistenza di una specifica autorizzazione.
  Nel caso dell'amministrazione degli affari esteri tale autorizzazione esiste già, e risiede nella normativa speciale di cui al decreto-legge n. 101 del 2010 che, come noto, in deroga al blocco del turn-over nella pubblica amministrazione, legittima il Ministero degli affari esteri non solo a bandire annualmente «concorsi ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica sino ad un numero di 35 unità per il quinquennio 2010-2014.
  In altre parole, la normativa del 2013 non ha aggiunto alcunché rispetto alle determinazioni del legislatore del 2010 sulla legittimità dell'indizione di nuovi concorsi da parte del Ministero degli affari esteri.
  In parallelo con il riscontro di tipo normativo, la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che, oggi, attraverso le sue ripetute determinazioni ha oramai prodotto un orientamento consolidato a favore del Ministero degli affari esteri.
  Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011, e successivamente con sentenze del 2013 e del 2014) e il TAR (con sentenza del 2014) – nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero degli affari esteri relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012 – hanno ripetutamente confermato la specialità normativa del Ministero degli affari esteri (non solo relativa al decreto-legge n. 1 del 2010 ma altresì dell'ordinamento stesso dell'amministrazione degli affari esteri, decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967), legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.
  Da notare che la suddetta specialità – che proprio ai sensi dell'adunanza plenaria 14/2011 del Consiglio di Stato citata dagli interroganti, impone al Ministero degli affari esteri l'obbligo primario di bandire nuovi concorsi prima di un eventuale assorbimento di idonei non vincitori – è stata ribadita dalla giustizia amministrativa nel 2014 nelle due sentenze menzionate dagli interroganti: quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, a dimostrazione e riprova che con quest'ultima normativa non vi è stata alcuna novella sostanziale se non la conferma implicita della completa legittimità dell'azione dell'amministrazione.
  Infine, per completezza di informazione, dal momento che gli idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012 con le sentenze succitate hanno già visto giudizialmente respinte le proprie istanze di assunzione, non si capisce come l'organizzazione di un nuovo concorso diplomatico nel 2014 potrebbe comportare una mancata razionalizzazione della spesa pubblica, come pure affermato dagli interroganti.
  In via puramente ipotetica, se vi fosse anche una qualche pretesa assunzionale da tutelare in capo ai restanti idonei non vincitori del concorso diplomatico 2013 (e sia normativamente che giurisprudenzialmente, come ribadito e dimostrato, tale pretesa è inesistente), l'amministrazione si sarebbe trovata comunque ad organizzare il concorso diplomatico del 2014 (si ripete, autorizzato con normativa speciale, decreto-legge n. 1 del 2010) e quindi a bandire ed assumere non più 35 unità bensì un numero appena leggermente inferiore; elemento, questo, che certo non rileva in termini di risparmio finanziario per l'esercizio concorsuale incipiente, per il quale sono comunque necessari specifici costi logistico-organizzativi, non certo legati alla differenza di poche unità dei posti banditi.
Il Viceministro degli affari esteriLapo Pistelli.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

EUROVOC :

concorso amministrativo

pubblica amministrazione

personale di segreteria

trasparenza amministrativa